Sentenza 19 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2004, n. 13396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13396 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO CO, elettivamente domiciliato in Roma, via Lunigiana n. 9, studio avv. C. D'Agostino, presso l'avv. Pietro Intilisano che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli Avvocati Antonio Catania e Rita Raspanti che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 727/2000, decisa il 17 novembre 2000 e pubblicata il 13 febbraio 2001, resa dal Tribunale di Messina nel procedimento n. 314/99 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2004 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; dato atto che nessuno dei difensori, malgrado rituale e tempestivo avviso, è comparso in Camera di Consiglio per essere sentito;
letta la requisitoria del P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, ha concluso il rigetto del ricorso siccome manifestamente infondato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene censurata con un unico motivo, denunciandosi il vizio di motivazione, la sentenza in epigrafe in quanto ha fatto proprie le conclusioni del CTU officiato in grado di appello, senza considerare il diverso avviso espresso dal CTU di primo grado.+
Peraltro "allorquando in sede di giudizio di appello venga disposta una nuova consulenza tecnica di ufficio, l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, delle tesi del secondo consulente d'ufficio, non necessita di una confutazione in modo particolareggiato delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che il tribunale non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente" (Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 1995, n. 8315, conf. ex pluribus Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 1994, n. 7227).
Le critiche dell'odierno ricorrente non possono quindi essere prese in considerazione in sede di legittimità siccome tali da valere come mero dissenso diagnostico.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. epe, nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del DL n. 269 del 30 settembre 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2004