Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9622 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
I D A 0 , S 1 S O . 3 A Aula 'A' L 3 T T L R , 5 O A A B . ' S L I E N L P D E S 3 A I D 7 T IN NOME D09 62 2 / 0 2 I - N S S 8 G - O REPUBBL N O 1 P E 1 A S M I D I E A E A , G D O O G E T R E T T T I L S N I R E I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G S A D E Oggetto E L R L O E D SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 22903/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 25365 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere Ud. 19/03/02 ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AUTOSTRADE CONCESSIONE E COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CATAUDELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IN RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO 1 CEVOLOTTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2002 1136 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 16077/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/09/99 R.G.N. 22903/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato NUCCI per delega CATAUDELLA;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, rigetto o in subordine inammissibilità secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26 febbraio 1992, RL MI esponeva di essere stato alle dipendenze della S.p.A. Autostrade dal 16 febbraio 1962 al 15 aprile 1991 con la qualifica di impiegato tecnico. Aggiungeva di essersi accorto che il calcolo del T.F.R. era errato in quanto era stato conteggiato l'incremento dal mese di giugno al mese di dicembre 1982, in base al tasso di rivalutazione dell'1,25% anziché dell'1,50%; era stato omesso di conteggiare lo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 maggio 1982 e ciò in violazione dell'art.22 n.5 del CCNL 5 aprile 1980, per i dipendenti da società concessionarie di autostrade, del tutto identico al successivo (31 maggio 1987) che prevedeva 1/24 dello stesso "scatto" per ogni mese di anzianità; era stato omesso di conteggiare i compensi di lavoro straordinario, effettuato con continuità. M Precisava che la correzione dell'importo del T,F.R. comportava una variazione a suo favore di lire 31.762.569. Concludeva chiedendo la condanna della società al pagamento della suddetta somma, o di quella maggiore o minore risultante dai conteggi, con rivalutazione ed interessi. La Autostrade S.p.A. resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza del 31 maggio-18 giugno 1993 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, condannava la convenuta a pagare al ricorrente la somma di lire 377.226, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di ricalcolo degli incrementi del T.F.R. in base al tasso di rivalutazione dell'1,50%, rigettando le ulteriori richieste. Avverso tale decisione proponeva appello il MI con ricorso depositato il 16 dicembre 1994, chiedendo la condanna della Autostrade S.p.A. al pagamento della somma di lire 31.761.569 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva l'appellata resistendo al gravame. 1 Con sentenza del 15 gennaio-2 febbraio 1999, l'adito Tri bunale di Roma, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva tutte le pretese del MI, osservando che questi aveva diritto al computo nel T.F.R. dello scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31 maggio 1982, in forza dell'art.22, comma 5, del CCNL 5 aprile 1980, applicabile anche alla fattispecie in oggetto, oltre che ai casi di effettiva risoluzione del rapporto. Riteneva anche che, ai sensi dell'art. 1 della legge 297/82, nel computo andavano inclusi i compensi per lavoro straordinario, trattandosi di somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale. Condannava, quindi, l'appellata al pagamento della complessiva somma di lire 31.761.569, ivi comprese le lire 377.226 già liquidate dal primo giudice. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Autostrade S.p.A. con due motivi. Resiste il MI con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. M MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la società Autostrade, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.5 della legge 29 maggio 1982 n.287 e degli artt. 1362 e 1364 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.), deduce che il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto del MI al computo nel T.F.R. dello scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31 maggio 1982, pervenendo a tale conclusione attraverso una erronea interpretazione dell'art. 22, comma 5, del CCNL 5 aprile 1980 per i dipendenti da società concessionarie di autostrade, diretta ad includere nella previsione convenzionale una fattispecie -quale quella in oggetto- sicuramente all'epoca non ipotizzabile. Il motivo non può essere condiviso. La predetta norma contrattuale dispone che "in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non per giusta causa, lo scatto in corso di attuazione viene liquidato, ai 2 fini della indennità di anzianità, in base ad un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità". La ricorrente -come si è detto- sostiene che non si debba tener conto - ai fini del T.F.R. nella liquidazione delle spettanze dovute al 31.5.82 per effetto dell'art. 5 1. 297/82 dei ventiquattresimi dello scatto di anzianità maturati sino a quella data, ritenendo che l'art. 22 comma 5 del CCNL di categoria non trovi applicazione alla liquidazione delle spettanze dovuta in forza dell'art. 5 1. 297/82 (Disposizioni transitorie) al 31.5.82. La questione è già stata affrontata da questa Corte in relazione ad analoga fattispecie, osservandosi, nell'occasione, che la norma transitoria in questione nell'ambito del mutamento intervenuto nella liquidazioneha la funzione della indennità di fine rapporto incentrata sul sistema dell'accantonamento e non più su quello dei coefficienti finali di conservare - sino all'entrata in vigore del nuovo sistema (31.5.82) - per i lavoratori il cui rapporto fosse iniziato anteriormente a tale data le modalità liquidatorie del previgente sistema. Trattasi di un meccanismo conservativo di posizioni acquisite che, tuttavia, pur nella continuità reale del rapporto di lavoro, pone, nell'ambito dello stesso, una cesura di efficacia del tutto omologa a quella derivante dalla risoluzione reale. sussiste lo stesso substrato su cui si fonda la norma Di conseguenza, contrattuale in relazione alla quale non v'è quindi ragione per escluderne l'applicazione (concernente il computo dei ventiquattresimi di scatto d'anzianità maturati sino al 31.5.82) allorché debba secondo il regime - previgente esser liquidata l'indennità di anzianità spettante alla data - stessa (Cass. 15 luglio 1995 n.7722). Non ritiene il Collegio di discostarsi da tale orientamento, al quale si è adeguata la sentenza impugnata, non ravvisandosi nelle adottate argomentazioni alcuna violazione delle regole di ermeneutica contrattuale previste dagli artt. 1362 e 1364 c.c. in quanto il Tribunale, attenendosi al contenuto contrattuale come prima facie risultante senza quindi necessità di ricercare la comune volontà in un contesto più complesso rispetto al significato palesato dal testo- si è limitato a riconoscere alla clausola in questione la funzione di consentire la computabilità dell'emolumento de quo allorché si verifichi un fatto risolutorio diverso dalla giusta causa (cfr. Cass. 2 settembre 1995 n.9283). Con il secondo motivo, la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2120 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, la ricorrente censura la decisione del Tribunale per avere ritenuto che lo straordinario debba essere tenuto in conto per il calcolo del trattamento di fine rapporto, argomentando dalla circostanza che i CCNL succedutisi nel tempo avevano previsto che, in caso di risoluzione del rapporto, il trattamento fosse dovuto secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché dal rilievo che l'art. 2120 sia nel testo anteriore sia in quello novellato, deve ritenersi che tenga in contoC.C., lo straordinario a questo fine. Tale conclusione ad avviso della società si fonda su un'interpretazione ed applicazione dell'art. 2120 c.c., che appare censurabile e su una lettura del CCNL non estesa a tutte le clausole dello stesso rilevanti, ma limitata all'art.36. Sotto il primo profilo il Giudice a quo avrebbe correttamente riconosciuto che, per quanto riguarda la parte di trattamento di fine lavoro maturata al 31 maggio 1982, il lavoro straordinario dovesse presentare, per poter essere preso in considerazione nel relativo calcolo, il requisito della continuità, ma poi avrebbe omesso del tutto di indagare se detto requisito si riscontrasse nella fattispecie in esame. 4 In relazione, poi, il nuovo testo della norma, la sentenza avrebbe errato, laddove attribuisce al richiamo alla natura "non occasionale" dell'emolumento una valenza meramente quantitativa, equiparando l'occasionale all' "una tantum", mentre il termine avrebbe una valenza qualitativa, nel senso che devono ritenersi "occasionali" tutti gli emolumenti solo “eventuali” e, quindi, non programmati. Sotto il secondo profilo, il Tribunale avrebbe errato nel interpretare l'art.36 del CCNL nel senso che lo stesso prevederebbe, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la erogazione del trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti: il significato che le parti del contratto hanno attribuito al termine "non occasionale" non potrebbe essere ricavato dalla formula con la quale è stato fatto rinvio alla normativa vigente, in sé neutra, ma facendo richiamo ad altre clausole del contratto collettivo, in conformità al principio di interpretazione complessiva posto dall'art. 1363 c.c. ("le clausole del contratto si interpretano le una per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto"). In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto tenere innanzitutto presente la norma, reiterata nei contratti collettivi (art.18), che indica gli elementi della retribuzione - individuandoli nel minimo tabellare, nell'eventuale superminimo e ad personam, negli aumenti di anzianità, nell'indennità di contingenza- e poi indica i c.d. "elementi aggiuntivi", menzionando: le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze, il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo, la 13° mensilità, il premio annuo, il premio esazione pedaggi. Accanto a questa norma, il Giudice a quo avrebbe, inoltre, dovuto tener presente che la contrattazione collettiva -e, segnatamente, gli artt. 23 e 24-, nell'ambito di questi elementi aggiuntivi, aveva previsto che fossero presi in considerazione la 13° mensilità ed il premio annuo. 5 Senonché, è agevole obiettare che il Tribunale ha dedicato parte della motivazione a confutare l'interpretazione fornita all'uopo dal Pretore nel senso propugnato dalla società, osservando che le norme contrattuali che attengono alla fattispecie si limitano a stabilire che "in caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti", mentre il riferimento alla tredicesima mensilità ed al premio annuo non attiene ai criteri di calcolo del T.F.R. bensì a diversa ed autonoma norma contrattuale, stabilente che una serie di emolumenti, tra cui quelli menzionati ed inoltre i compensi di straordinario, di ferie, ecc., non potendo essere contabilizzate con l'ultima retribuzione saranno erogate ai lavoratori cessati dal servizio entro sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto. Dal tenore della disposizione il Tribunale ha ricavato, con valutazione incensurabile, perché non contraddetta neppure dalla riproduzione testuale dell'enunciato, che trattasi di norma assolutamente inconferente ai fini del calcolo del T.F.R., per il quale valgono, giusta del resto la chiara volontà delle parti, i criteri di legge generali. procedersiIn questa corretta prospettiva, all'esame del motivo deve distinguendo la determinazione dell'indennità di anzianità dovuta al 31 maggio 1982 e la determinazione del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo a detta data. Va subito osservato che la sentenza impugnata sfugge certamente a qualsiasi censura nella parte in cui ha ritenuto computabili tutti i compensi erogati al MI per il lavoro prestato a titolo di straordinario alle dipendenze dell'azienda ai fini delle determinazione del trattamento di fine rapporto spettante per il periodo successivo al 31 maggio 1982. Infatti, l'art. 2120 c.c., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982, detta ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto 6 una nozione di retribuzione onnicomprensiva differente da quella che la precedente normativa fondava sulla "continuità", sostituendo al predetto concetto quello, diverso e piu' ampio, della "non occasionalità" che, attenendo non alla frequenza dell'erogazione ma all'omogeneità del relativo titolo rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro, consente di comprendere anche indennita' non continuative, purché non occasionali (cfr. Cass. 12 settembre 1995 n.9627; Cass. n. 10272 del 1991; n. 2358 del 1990). Quanto poi all'altro argomento della occasionalità della erogazione e, perciò, della sua non computabilità per il T.F.R., va tenuto conto dell'affermazione, non controversa nella giurisprudenza di legittimita', secondo la quale il concetto di retribuzione, recepito dall'art. 2120 c.c. nel testo - novellato dalla legge 297/1982 ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e' ispirato al criterio dell'omnicomprensività, nel senso che in detto calcolo vanno compresi tutti gli emolumenti, che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro, cui sono istituzionalmente connessi, quand'anche non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme, rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso, ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro (cfr.Cass. 10 agosto 1996 n.7431): nel caso in esame, emerge dalla sentenza impugnata che i compensi per lavoro straordinario risultavano percepiti “con una certa assiduità", non essendo state "contestate le ore e gli importi di straordinario percepiti, e neppure i conteggi prodotti a seguito dell'ordinanza collegiale...". Tale motivazione ad avviso del Collegio- vale anche a sostenere l'inclusione nella indennità di anzianità dello straordinario, se si tien conto che il Tribunale, dopo avere in proposito chiarito che nella specie occorreva accertare la sussistenza 7 del requisito della “continuità”, da verificarsi -giusta orientamento del giudice di legittimità (Cass. 7 marzo 1990 n.1796; Cass.26 aprile 1990 n.3476)- anche con una indagine ex post, alla stregua delle concrete esigenze dell'organizzazione aziendale e del concreto svolgimento del rapporto, prescindendo dalle condizioni della obbligatorietà, della determinatezza o determinabilità, si è riportato alle non contestate ore ed importi di straordinario percepiti, traendone la conseguenza del buon fondamento della domanda. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all'avv. Giulio Cevolotto, antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in € 6 65 oltre € 2.000,00 per onorari, con attribuzione all'avv. Giulio Cevolotto. Roma, 19 marzo 2002. Il Consigliore est. Il Presidente rebilt Vailim. mni Guma I 0 A D 1 S 3 , S zia Carello . 3 O T A 5 L T R L , A . ' O A L N S B L E I E P 3 D S 1. CANCELL D 7 I - I A N S 6 T - S N 1 O E O 1 CANCEL ellePrusice frankle -3106 2082 S P I M E I A G A O G D T E L E A T T P S I I N A G E D L E S L E O R E D 8