Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7423 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME07423/0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G. N. 3419/99 Cron. 20653 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep.1523 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE FALLIMENTO IMPRESA ING. G. ER & C. Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in 0.77 11500 ROMA VIA G. BORSI 3, presso l'avvocato PISANO PAOLO, CANCELLERIA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARSILIO, giusta FERRATA procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
I.N.P.D.A.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, ENTE DI DIRITTO PUBBLICO, in persona del legale rappresentante pro2002 486 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. -1- presso l'avvocato CAPACCIOLI MARIO, che loDENZA 15, rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente
contro
IMPRESA ING. G. ER & C. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CONFALONIERI 5, pressodomiciliata in ROMA VIA F. l'avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORLATI ZENO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso gli Uffici dell'Avvocatura stessa, rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA e SGROI ANTONINO, giusta procura speciale per Notaio Franco Lupo di Roma rep. n. 31268 del 19.2.1999; resistente
contro
DELLE FINANZE, BANCA NAZIONALE DEL AMMINISTRAZIONE LAVORO SpA, PAROLINI GIANANTONIO, PAROLINI SANDRO, -2- I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO, CEMENTERIA A. BARBETTI SpA, BANCA DI ROMA SpA, ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA, CORSI CLAUDIO, CANZIAN Snc dei F.LLI GIOVANNI E LUIGI ASSICURAZIONI SpA, PROCURATORE CANZIAN, MILANO GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
- intimati avverso la sentenza n. 149/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 06/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 6.4.1988 il Tribunale di Padova rigettava il ricorso con cui era stato chiesto da parte di alcuni creditori il fallimento dell'Impresa Ing. G. Ferraro e C. s.a.s.. A seguito dei reclami di tre banche la Corte d'Appello di Venezia con creditrici, decreto del 5-28.11.1988 rimetteva gli atti al Tribunale di Padova per la dichiarazione di fallimento dell'Impresa Ing. G. Ferraro s.r.l., в così trasformatasi nelle more la società debitrice. In data 1.2.1989 detta società, non essendo ancora intervenuta la dichiarazione di fallimento, presentava al Tribunale di Padova domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni ai sensi dell'art. 160 comma 2 n.2 L.F.. Il Tribunale di Padova con sentenza del 16.5.1989, ritenuta inammissibile la proposta di concordato, dichiarava il fallimento della società. Questa proponeva opposizione avanti allo stesso Tribunale ed all'esito del giudizio, nel quale si costituivano l'INPS, 1'Amministrazione Finanziaria, l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Corsi Claudio, la B.N.L. e 1'INPDAI ed in cui 3 rimanevano contumaci la curatela fallimentare, Parolini Gianantonio, Parolini Sandro, l'INAIL, la Cementeria A. Barbetti s.p.a., il Banco di Santo Spirito, la s.n.c. Canzian e la Lloyd Internazionale s.p.a., il Tribunale con sentenza del 24.10.1991-13.1.1992 rigettava l'opposizione. Proponeva appello la società, sollevando varie questioni di ordine processuale e contestando la mancata ammissione al concordato preventivo. 1'Amministrazione Si costituivano 1'INPS, Finanziaria, la B.N.L. e l'INPDAI. Con sentenza del 15.1-6.2.1998 la Corte d'Appello di Venezia revocava la dichiarazione di fallimento e dichiarava 1'ammissibilità della domanda di concordato preventivo con cessione di beni presentata dalla società. Dopo aver rigettato le eccezioni di ordine processuale, rilevava la Corte d'Appello, relativamente alle questioni che sarebbero state oggetto del ricorso per cassazione, che, ai fini del giudizio prognostico richiesto dall'art. 160 comma 2 n.2 L.F. per l'ammissibilità al concordato preventivo, può tenersi conto degli elementi maturati nelle more della presente causa di opposizione e che al riguardo era emerso che 10 4 stesso Tribunale di Padova con sentenza del 26.5.1997 aveva rigettato l'opposizione al provvedimento con cui era stata negata l'insinuazione al passivo delle Ferrovie dello Stato e condannato le stesse Ferrovie, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'illegittima rescissione dei contratti di appalto, al pagamento oltre agli della somma di £ 30.951.006.957, interessi dal 25.9.1984 al saldo. Osservava che in presenza di un tale credito, accertato con sentenza sia pure appellabile, non può che essere positivo il giudizio prognostico sulla presumibile solvibilità del debitore, emergendo fra l'altro che il passivo complessivo del fallimento era di gran lunga inferiore all'ammontare del credito, di modo che poteva fondatamente ritenersi che tutti i creditori potranno essere soddisfatti. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Fallimento Impresa Ing. G. Ferraro s.r.l., deducendo un unico motivo di censura. Resistono con controricorso l'Impresa Ing. G. Ferraro e C. s.r.l. e l'INPDAI. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente deve essere dichiarata 5 l'inammissibilità del ricorso. Risulta dalla documentazione prodotta presso la cancelleria di questa Corte dal difensore della resistente Impresa Ing. G. Ferraro e C. s.r.l. che in relazione al giudizio che verteva fra le Ferrovie dello Stato, il Fallimento dell'Impresa Ing. G. Ferraro e C. s.r.l., l'Ing. Giuseppe Ferraro, l'Impresa Ing. G. Ferraro e C. s.r.l. ed il dott. Martino Ferraro, dalla cui decisione adottata dal Tribunale di Padova la Corte d'Appello aveva tratto elementi di valutazione per revocare la dichiarazione di fallimento è intervenuta fra dette parti una conciliazione giudiziale avanti alla Corte d'Appello di Venezia. Risulta altresì che il relativo verbale, nel quale è stata espressamente prevista anche la rinuncia al presente giudizio di cassazione con compensazione delle spese, è stato notificato a tutte le parti sia di quel giudizio che del presente. E' evidente quindi da tali risultanze, confermate dai difensori presenti in udienza, che, a seguito dell'intervenuta conciliazione, si verificata la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato mmissibile, e-endo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio con una pronuncia nel merito dell'impugnazione (da ultimo Sez. Un. 18.5.2000 n.368), e che le relative spese devono essere compensate.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Roma, 26.2.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Мдо Кіш ов Голивотом, по-даRicardo DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 21 MAG 2002 Maria Di Nuzzo Oggi, IL CANCEL RE Maria D uczo 109T129,11 во дного 456T 20,66 TOT. 149,77 AGEME Registrato in data 4 LUG 200 4 din 2975 versate C. 149.77 (eure CENTOQUARANTANOVE/77) P. Servic (Dea PO) # Respo