Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
È appellabile la sentenza di condanna per contravvenzione con la quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte, come sanzione sostitutiva dell'arresto, atteso che il limite previsto dall'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2016, n. 14738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14738 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
1 47 3 8/ 1 6 38 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.420 Composta da Luca Ramacci - Presidente - PU - 11/02/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 55389/201 Giovanni Liberati Alessio Scarcella - Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di MESSINA e da: - PO IO, n. 15/11/1965 a Messina avverso la sentenza del tribunale di MESSINA in data 20/01/2014; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S. Spinaci, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza 15/09/2014 nonché la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20/01/2014, depositata in data 1/04/2014, il tribunale di MESSINA condannava PO IO per i reati di cui agli arti. 256, comma secondo, T.U.A. e 279, T.U.A. in relazione a fatti accertati in data 12/02/2009, irrogando la pena finale di € 5650,00 di ammenda, risultante dalla conversione della pena detentiva di mesi 7 di arresto ed € 4000,00 di ammenda.
2. Ha proposto ricorso "per saltum" il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di MESSINA, impugnando la sentenza predetta con cui ha dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell'art. 53, comma quarto, legge n. 689 del 1981. 3. La Corte d'appello di MESSINA, con ordine 15/09/2014 convertiva il predetto ricorso in appello, ritenendo la sentenza inappellabile in quanto irrogata di condanna alla sola pena dell'ammenda.
4. Ha proposto personalmente ricorso PO IO, impugnando la ordinanza predetta con cui ha dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell'art. 593 cod. proc. pen. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza, in quanto, sostiene il ricorrente, avverso la sentenza del tribunale 20/01/2014 era stato tempestivamente depositato atto di appello dall'Avv. Bossa in data 9/06/2014 (allegato al ricorso); la Corte d'appello, nel disporre la conversione del ricorso in appello, non si sarebbe avveduta che la pena dell'ammenda irrogata risultava dalla conversione della sanzione detentiva di mesi 7 di arresto;
la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel senso di ritenere che in questi casi la sentenza è appellabile e non ricorribile per cassazione.
5. In data 11/02/2016, infine, la difesa del PO IO depositava memoria con allegati formulando richieste in via preliminare e subordinata. fer CONSIDERATO IN DIRITTO 2 6. Il ricorso del PO IO è fondato, ciò che determina per le ragioni di cui si dirà infra, l'assorbimento dell'impugnazione proposta dal P.G.
7. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'impugnazione esperibile avverso una sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è l'appello e non il ricorso per cassazione, facendo riferimento l'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda (Sez. 1, n. 10735 del 05/03/2009 - dep. 11/03/2009, Provvidenti, Rv. 242879).
8. L'ordinanza della Corte d'appello deve pertanto essere annullata;
tuttavia, essendo decorso nelle more il termine massimo di prescrizione per i reati in relazione ai quali si procede (prescrizione maturata in data 3/09/2014), deve disporsi non solo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, ma anche pronunciarsi in quanto investita dall'impugnazione del P.G. presso la Corte d'appello di Messina - declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza 20/01/2014 per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Messina del 15/09/2014 nonché la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, l'11 febbraio 2016 Il Consigliere estensoreIl Consigliers Il Presidente Alessio Scarcella Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 APR 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariani 3 5.