CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 17220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17220 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IG, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 3380/22 RIM Cautelari personali del Tribunale di Napoli del 6 settembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente ai capi di imputazione 60-67-253-254 ed il rigetto del ricorso nel resto. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17220 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATI-0 Con ordinanza pronunziata in data 6 settembre 2022 il Tribunale di Napoli, agendo in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali e dopo che una precedente ordinanza resa sulla stessa questione era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, Sezione IV penale, con sentenza n. 28457 del 14 luglio 2022, i cui motivi sono stati depositati il successivo 20 luglio 2022, ha, in parziale accoglimento del ricorso presentato da LI IG avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari, emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Napoli nord in data 26 gennaio 2022, annullato l'ordinanza limitatamente al capo di imputazione n. 251) della rubrica a lui contestata, rigettando per il resto il ricorso proposto. Avverso la predetta ordinanza ha interposto nuovamente ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, sviluppando le proprie censure attraverso 4 motivi di impugnazione. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa ha censurato la ordinanza impugnata, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, con riferimento al giudizio di legittimità dei provvedimenti con i quali sono state autorizzate le operazioni di intercettazioni svolte a carico dell'LI e sono state, pertanto, considerate utilizzabili le risultanze istruttorie da esse rivenienti. Con il secondo motivo, analogo al precedente, è stata contestata la legittimità di altri provvedimenti autorizzatori di attività intercettive, essendo le motivazioni poste alla base di questi, secondo il ricorrente, minate da contraddittorietà ed illogicità. Con il terzo motivo di ricorso, concernente in particolare i capi di imputazione provvisoria 60), 62), 63), 64), 65), 66), 67), 253) e 254), la difesa dell'indagato ha lamentato, sotto il profilo in particolare del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria riguardante le imputazioni di cui sopra. Infine, con il quarto motivo di impugnazione è lamentata, in relazione ai capi di imputazione provvisoria n. 49) e 50), la inadeguatezza motivazionale della ordinanza nella parte concernente la sussistenza dei gravi indizi di 2 colpevolezza in relazione agli episodi a lui contestati sub 49) e 50) della imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Premesso che la misura cautelare in danno dell'Ella è stata disposta dal Gip del Tribunale di Napoli nord in relazione ad una numerosa serie di imputazioni relative ad episodi di spaccio di sostanze stupefacenti a lui ascritte in quanto realizzate in vari Comuni della provincia di Caserta tutti realizzati nel periodo fra l'ottobre ed il dicembre del 2019, tranne uno per il quale il dies commissi delicti è indicato nel 4 giugno 2021, si rileva che la prima delle doglianze articolate dalla difesa dell'imputato attiene alla legittimità dei provvedimenti con i quali sono state autorizzate dal competente Gip le una serie di captazioni intercettive telefoniche su utenze in uso all'LI. Tale censura già aveva formato oggetto di doglianza da parte del ricorrente in sede di riesame e le relative lagnanze erano state rigettate dal giudice della cautela;
nel riformulare le censure in sede di legittimità l'Ella ha osservato, per il tramite della sua difesa tecnica, che non poteva costituire elementi legittimante l'autorizzazione alla attività captativa l'esistenza agli atti della Pg di una fonte confidenziale che indicava l'LI come soggetto implicato in reati in materia di stupefacenti. L'assunto fatto proprio dal ricorrente, pur in astratto corretto, non è, però, calzante con riferimento al caso di specie. Ed invero, sebbene debba ribadirsi che, laddove le intercettazioni telefoniche siano disposte sulla sola base di elementi indizianti costituiti dalla esistenza di informazioni confidenziali acquisite dalla polizia giudiziaria. Le risultanze in tal modo rivenienti sono affetta da inutilizzabilità (così, infatti, ex multis: Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 aprile 2020, n. 11640), deve, per altro verso, confermarsi che una tale drastica conseguenza non si verifica laddove gli elementi di cui sopra non siano stati gli unici a fondare il giudizio intorno alla esistenza di gravi indizi di reato (oltre che intorno alla indispensabilità del mezzo di acquisizione probatoria), ma gli stessi si coniughino con altri elementi valutati in sede di motivazione del decreto di autorizzazione (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 3 ottobre 2013, n. 42845; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 marzo 2008, n. 10051). Quanto al caso che ora interessa - dopo avere opportunamente ribadito, in quanto nel ricorso si segnala la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reato a carico dell'LI, che ai fini della legittimità della autorizzazione alla captazione di conversazioni non è necessario che emerga la sussistenza di gravi indizi di reato ricollegabili ad una determinata persona, essendo sufficiente la esistenza di elementi indicativi dell'avvenuta commissione di fatti illeciti delle tipologie per le quali è consentito il ricorso al mezzo investigativo in questione, ma, si ribadisce, non è affatto necessario che tali indizi siano ricollegabili ad un soggetto già individuato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 gennaio 2021, n.2568) - si evidenzia come nella ordinanza in questione siano posti in luce gli altri elementi sintomatici che, deponendo per la esistenza di fattispecie penalmente rilevanti, legittimano, unitamente alle fonti confidenziali, l'autorizzazione delle captazioni. In tale senso, infatti, è valorizzata nella ordinanza impugnata la circostanza che il ricorrente, il quale è direttamente gravato da pregiudizi penali, abbia frequentazioni con soggetti a loro volta gravati essi stessi da precedenti di carattere giudizio, essendo dimostrata in tale modo la sua possibile non estraneità ad ambienti quanto meno prossimi alla malavita e dediti alla commissione di reati. Fattori questi atti a corroborare i dati offerti dalla fonte confidenziale e, pertanto, atti a giustificare l'autorizzazione alle intercettazioni. Analogo ragionamento deve valere per ciò che attiene al secondo motivo di impugnazione, con il quale è censurata la mancata qualificazione in termini di nullità per vizio della motivazione, dei decreti autorizzativi delle captazioni disposte in relazione agli apparati in uso all'LI aventi i codici imei meglio precisati nel ricorso e nel provvedimento impugnato;
infatti, quanto alla circostanza che i provvedimenti autorizzativi siano stati motivati attraverso il .procedimento della relatio ad altro provvedimento, si osserva che si tratta di pratica ampiamente ammessa posto che, attraverso il richiamo il giudice pone in evidenza, avendo preso in esame fatto proprie le argomentazioni contenute negli atti evocati, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (fra le molte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 luglio 2017, n. 36913). 4 Venendo, a questo punto, all'esame del terzo motivo di impugnazione, specificatamente relativo a taluni dei numerosi capi di imputazione provvisoriamente contestati all'Ella ed articolato, in particolare, al vizio di motivazione in relazione alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'LI in ordine ai tali episodi, osserva il ricorrente che nella ordinanza impugnata il Tribunale del riesame non si sarebbe adeguatamente discostato dallo scema motivazionale precedentemente seguito e già oggetto di annullamento da parte di questa Corte con la citata sentenza n. 28457 del 2022. Al riguardo si rileva che nella motivazione di tale decisione questa Corte aveva censurato la precedente ordinanza del Tribunale di Napoli nord in quanto in essa sarebbe stata riscontrabile una ipotesi di omessa motivazione in relazione a taluni profili di "incompatibilità logica tra il provvedimento (allora ndr) impugnato ed altri atti del complessivo procedimento, riguardanti la valutazione della gravità indiziaria" riferibile alla posizione dell'LI, tale evenienza, ad avviso della Corte, era tale da "destrutturare la coerenza logica dell'intero impianto motivazionale" della ordinanza allora impugnata. In sede di giudizio di rinvio il Tribunale competente in materia di impugnazione dei provvedimenti cautelari, in tal modo ponendo rimedio alle mancanze riscontrate in occasione del precedente annullamento con rinvio, ha puntualmente esaminato il compendio intercettivo, evidenziando come, sulla base di un modus operandi evidentemente collaudato l'LI, allorchè era compulsato da uno dei suoi abituali clienti, si rivolgeva al correo Zaccariello segnalando a questo - utilizzando un linguaggio convenzionale la cui interpretazione è esclusivo monopolio dei giudici del merito (cfr. infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938) e che comunque è logicamente corroborata sia dalla singolare circostanza che gli scambi telefonici fra i soggetti che chiedevano si essere riforniti di sostanza stupefacente e l'LI e fra questo ed il correo erano in stretta prossimità temporale, sia dal fatto che il contenuto di essi era in maniera sostanzialmente esclusiva finalizzato alla consegna di qualche cosa - che egli necessitava di specifici oggetti che, secondo il plausibile giudizio degli organi di merito, consistevano in piccole partite di sostanza stupefacente;
conclusione questa che, al di là della sua già rilevata plausibilità logica, ha trovato una plastica conferma, tale da escluderne, tanto più nella presente fase cautelare, la irrilevanza stante la lamentata natura congetturale della ricostruzione operata, nel fatto che, poco dopo una di queste conversazioni, l'acquirente che si era rivolta all'LI - cosa che la stessa persona ha 5 sostenuto di avere fatto, in passato, per lo stesso motivo più volte - è stata trovata nel possesso appunto di alcune dosi di sostanza stupefacente. Sostanzialmente analogo il compendio indiziario anche relativamente alle imputazioni contestate all'LI in concorso con tale RT, con la sola differenza che è questa volta il RT a segnalare all'LI la possibilità di cedere ad un consumatore lo stupefacente. Tale essendo la rinnovata motivazione della ordinanza impugnata, non colgono nel segno le doglianze formulate in sede di ricorso dalla difesa dell'indagato, posto che, diversamente da quanto con esse sostenuto, l'articolata motivazione della ordinanza impugnata è sul punto sviluppata sulla base di elementi obbiettivi (il contenuto chiaramente allusivo e convenzionale delle telefonate intercorse fra LI ed i suoi interlocutori;
la loro ripetuta contiguità temporale;
l'avvenuta diretta acquisizione del dato del possesso della sostanza stupefacente da parte del soggetto che, secondo la ipotesi accusatoria, la aveva, come già avvenuto in precedenza, ricevuta dall'LI) e non di meri dati ipotetici. Rientra, evidentemente, nell'ambito dell'esplicazione della facoltà di trarre, dal punto di vista della ricostruzione storica, conseguenze logiche sulla base del libero convincimento - che costituisce un patrimonio dell'organo giudiziario - da fatti noti, l'attività inferenziale posta in essere - si ribadisce con tanto più ampia discrezionalità nel concreto apprezzamento dei dati significativi stante la presente fase solo cautelare del giudizio - dal Tribunale del riesame. Si tratta di un'attività che, attenendo al merito della vicenda, è suscettibile di essere sindacata in sede di legittimità solo laddove la stessa si ponga in contrasto con la razionale attendibilità storica di quanto in tale modo affermato ovvero solo laddove la stessa sia fondata su massime di esperienza palesemente inaccettabili e contrarie all'id quod plerumque accidit. Né ha una qualche dirimente rilevanza la circostanza che, in altro giudizio cautelare, la posizione dei presunti correi dell'Ella sia stata definita nel senso della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di costoro, stante la indipendenza dei diversi procedimenti cautelari, condizionati da compendi indiziari ipoteticamente diversi e dai diversi contenti temporali in cui sono state formulate le diverse valutazioni (Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 febbraio 2015, n. 6505). 6 Venendo all'ultimo motivo di impugnazione, si rileva che con questo la ricorrente difesa lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di cui ai numeri 49) e 50) dell'articolato capo di imputazione;
si tratta di due episodi di cessione di sostanza stupefacente a tale NA NL;
ora è ben vero che quest'ultimo ha dichiarato di approvvigionarsi solitamente presso altro spacciatore, tale circostanza non è però tale da escludere, come invece il ricorrente parrebbe ritenere, che, sia pure in occasioni sporadiche (ed infatti sono solamente due le ipotesi di cessione imputate dall'LI nei confronti del NA) l'acquirente si sia dovuto rivolgere, come invece il Tribunale di Napoli nord ha ritenuto, ad una diversa fonte di approvvigionamento;
d'altra parte nella ordinanza impugnata è chiaramente spiegato che il NA ha, in altre occasioni, chiesto anche ad altro individuo, anche lui coinvolto nella indagine come l'LI e l'altro, abituale, fornitore del soggetto ora in discorso, di fornirgli della sostanza stupefacente;
per cui la circostanza ritenuta in sede cautelare che, nel corso delle telefonate intercettate con l'LI, egli si sia rivolto anche all'odierno ricorrente e non esclusivamente all'individuo dal NA indicato alle forze dell'ordine come in proprio fornitore abituale, stante la non esclusività di tale rapporto di fornitura, non appare assolutamente implausibile così come del tutto rispondente ad attendibili criteri di logica inferenziale è la deduzione, operata in sede di merito cautelare sulla base dei contatti intercorsi fra tale NA e l'attuale ricorrente, che quello abbia acquistato dall'Ella dello stupefacente. Per le esposte ragioni il ricorso proposto da LI IG deve essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente ai capi di imputazione 60-67-253-254 ed il rigetto del ricorso nel resto. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17220 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATI-0 Con ordinanza pronunziata in data 6 settembre 2022 il Tribunale di Napoli, agendo in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali e dopo che una precedente ordinanza resa sulla stessa questione era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, Sezione IV penale, con sentenza n. 28457 del 14 luglio 2022, i cui motivi sono stati depositati il successivo 20 luglio 2022, ha, in parziale accoglimento del ricorso presentato da LI IG avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari, emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Napoli nord in data 26 gennaio 2022, annullato l'ordinanza limitatamente al capo di imputazione n. 251) della rubrica a lui contestata, rigettando per il resto il ricorso proposto. Avverso la predetta ordinanza ha interposto nuovamente ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, sviluppando le proprie censure attraverso 4 motivi di impugnazione. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa ha censurato la ordinanza impugnata, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, con riferimento al giudizio di legittimità dei provvedimenti con i quali sono state autorizzate le operazioni di intercettazioni svolte a carico dell'LI e sono state, pertanto, considerate utilizzabili le risultanze istruttorie da esse rivenienti. Con il secondo motivo, analogo al precedente, è stata contestata la legittimità di altri provvedimenti autorizzatori di attività intercettive, essendo le motivazioni poste alla base di questi, secondo il ricorrente, minate da contraddittorietà ed illogicità. Con il terzo motivo di ricorso, concernente in particolare i capi di imputazione provvisoria 60), 62), 63), 64), 65), 66), 67), 253) e 254), la difesa dell'indagato ha lamentato, sotto il profilo in particolare del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria riguardante le imputazioni di cui sopra. Infine, con il quarto motivo di impugnazione è lamentata, in relazione ai capi di imputazione provvisoria n. 49) e 50), la inadeguatezza motivazionale della ordinanza nella parte concernente la sussistenza dei gravi indizi di 2 colpevolezza in relazione agli episodi a lui contestati sub 49) e 50) della imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Premesso che la misura cautelare in danno dell'Ella è stata disposta dal Gip del Tribunale di Napoli nord in relazione ad una numerosa serie di imputazioni relative ad episodi di spaccio di sostanze stupefacenti a lui ascritte in quanto realizzate in vari Comuni della provincia di Caserta tutti realizzati nel periodo fra l'ottobre ed il dicembre del 2019, tranne uno per il quale il dies commissi delicti è indicato nel 4 giugno 2021, si rileva che la prima delle doglianze articolate dalla difesa dell'imputato attiene alla legittimità dei provvedimenti con i quali sono state autorizzate dal competente Gip le una serie di captazioni intercettive telefoniche su utenze in uso all'LI. Tale censura già aveva formato oggetto di doglianza da parte del ricorrente in sede di riesame e le relative lagnanze erano state rigettate dal giudice della cautela;
nel riformulare le censure in sede di legittimità l'Ella ha osservato, per il tramite della sua difesa tecnica, che non poteva costituire elementi legittimante l'autorizzazione alla attività captativa l'esistenza agli atti della Pg di una fonte confidenziale che indicava l'LI come soggetto implicato in reati in materia di stupefacenti. L'assunto fatto proprio dal ricorrente, pur in astratto corretto, non è, però, calzante con riferimento al caso di specie. Ed invero, sebbene debba ribadirsi che, laddove le intercettazioni telefoniche siano disposte sulla sola base di elementi indizianti costituiti dalla esistenza di informazioni confidenziali acquisite dalla polizia giudiziaria. Le risultanze in tal modo rivenienti sono affetta da inutilizzabilità (così, infatti, ex multis: Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 aprile 2020, n. 11640), deve, per altro verso, confermarsi che una tale drastica conseguenza non si verifica laddove gli elementi di cui sopra non siano stati gli unici a fondare il giudizio intorno alla esistenza di gravi indizi di reato (oltre che intorno alla indispensabilità del mezzo di acquisizione probatoria), ma gli stessi si coniughino con altri elementi valutati in sede di motivazione del decreto di autorizzazione (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 3 ottobre 2013, n. 42845; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 marzo 2008, n. 10051). Quanto al caso che ora interessa - dopo avere opportunamente ribadito, in quanto nel ricorso si segnala la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reato a carico dell'LI, che ai fini della legittimità della autorizzazione alla captazione di conversazioni non è necessario che emerga la sussistenza di gravi indizi di reato ricollegabili ad una determinata persona, essendo sufficiente la esistenza di elementi indicativi dell'avvenuta commissione di fatti illeciti delle tipologie per le quali è consentito il ricorso al mezzo investigativo in questione, ma, si ribadisce, non è affatto necessario che tali indizi siano ricollegabili ad un soggetto già individuato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 gennaio 2021, n.2568) - si evidenzia come nella ordinanza in questione siano posti in luce gli altri elementi sintomatici che, deponendo per la esistenza di fattispecie penalmente rilevanti, legittimano, unitamente alle fonti confidenziali, l'autorizzazione delle captazioni. In tale senso, infatti, è valorizzata nella ordinanza impugnata la circostanza che il ricorrente, il quale è direttamente gravato da pregiudizi penali, abbia frequentazioni con soggetti a loro volta gravati essi stessi da precedenti di carattere giudizio, essendo dimostrata in tale modo la sua possibile non estraneità ad ambienti quanto meno prossimi alla malavita e dediti alla commissione di reati. Fattori questi atti a corroborare i dati offerti dalla fonte confidenziale e, pertanto, atti a giustificare l'autorizzazione alle intercettazioni. Analogo ragionamento deve valere per ciò che attiene al secondo motivo di impugnazione, con il quale è censurata la mancata qualificazione in termini di nullità per vizio della motivazione, dei decreti autorizzativi delle captazioni disposte in relazione agli apparati in uso all'LI aventi i codici imei meglio precisati nel ricorso e nel provvedimento impugnato;
infatti, quanto alla circostanza che i provvedimenti autorizzativi siano stati motivati attraverso il .procedimento della relatio ad altro provvedimento, si osserva che si tratta di pratica ampiamente ammessa posto che, attraverso il richiamo il giudice pone in evidenza, avendo preso in esame fatto proprie le argomentazioni contenute negli atti evocati, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (fra le molte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 luglio 2017, n. 36913). 4 Venendo, a questo punto, all'esame del terzo motivo di impugnazione, specificatamente relativo a taluni dei numerosi capi di imputazione provvisoriamente contestati all'Ella ed articolato, in particolare, al vizio di motivazione in relazione alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'LI in ordine ai tali episodi, osserva il ricorrente che nella ordinanza impugnata il Tribunale del riesame non si sarebbe adeguatamente discostato dallo scema motivazionale precedentemente seguito e già oggetto di annullamento da parte di questa Corte con la citata sentenza n. 28457 del 2022. Al riguardo si rileva che nella motivazione di tale decisione questa Corte aveva censurato la precedente ordinanza del Tribunale di Napoli nord in quanto in essa sarebbe stata riscontrabile una ipotesi di omessa motivazione in relazione a taluni profili di "incompatibilità logica tra il provvedimento (allora ndr) impugnato ed altri atti del complessivo procedimento, riguardanti la valutazione della gravità indiziaria" riferibile alla posizione dell'LI, tale evenienza, ad avviso della Corte, era tale da "destrutturare la coerenza logica dell'intero impianto motivazionale" della ordinanza allora impugnata. In sede di giudizio di rinvio il Tribunale competente in materia di impugnazione dei provvedimenti cautelari, in tal modo ponendo rimedio alle mancanze riscontrate in occasione del precedente annullamento con rinvio, ha puntualmente esaminato il compendio intercettivo, evidenziando come, sulla base di un modus operandi evidentemente collaudato l'LI, allorchè era compulsato da uno dei suoi abituali clienti, si rivolgeva al correo Zaccariello segnalando a questo - utilizzando un linguaggio convenzionale la cui interpretazione è esclusivo monopolio dei giudici del merito (cfr. infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938) e che comunque è logicamente corroborata sia dalla singolare circostanza che gli scambi telefonici fra i soggetti che chiedevano si essere riforniti di sostanza stupefacente e l'LI e fra questo ed il correo erano in stretta prossimità temporale, sia dal fatto che il contenuto di essi era in maniera sostanzialmente esclusiva finalizzato alla consegna di qualche cosa - che egli necessitava di specifici oggetti che, secondo il plausibile giudizio degli organi di merito, consistevano in piccole partite di sostanza stupefacente;
conclusione questa che, al di là della sua già rilevata plausibilità logica, ha trovato una plastica conferma, tale da escluderne, tanto più nella presente fase cautelare, la irrilevanza stante la lamentata natura congetturale della ricostruzione operata, nel fatto che, poco dopo una di queste conversazioni, l'acquirente che si era rivolta all'LI - cosa che la stessa persona ha 5 sostenuto di avere fatto, in passato, per lo stesso motivo più volte - è stata trovata nel possesso appunto di alcune dosi di sostanza stupefacente. Sostanzialmente analogo il compendio indiziario anche relativamente alle imputazioni contestate all'LI in concorso con tale RT, con la sola differenza che è questa volta il RT a segnalare all'LI la possibilità di cedere ad un consumatore lo stupefacente. Tale essendo la rinnovata motivazione della ordinanza impugnata, non colgono nel segno le doglianze formulate in sede di ricorso dalla difesa dell'indagato, posto che, diversamente da quanto con esse sostenuto, l'articolata motivazione della ordinanza impugnata è sul punto sviluppata sulla base di elementi obbiettivi (il contenuto chiaramente allusivo e convenzionale delle telefonate intercorse fra LI ed i suoi interlocutori;
la loro ripetuta contiguità temporale;
l'avvenuta diretta acquisizione del dato del possesso della sostanza stupefacente da parte del soggetto che, secondo la ipotesi accusatoria, la aveva, come già avvenuto in precedenza, ricevuta dall'LI) e non di meri dati ipotetici. Rientra, evidentemente, nell'ambito dell'esplicazione della facoltà di trarre, dal punto di vista della ricostruzione storica, conseguenze logiche sulla base del libero convincimento - che costituisce un patrimonio dell'organo giudiziario - da fatti noti, l'attività inferenziale posta in essere - si ribadisce con tanto più ampia discrezionalità nel concreto apprezzamento dei dati significativi stante la presente fase solo cautelare del giudizio - dal Tribunale del riesame. Si tratta di un'attività che, attenendo al merito della vicenda, è suscettibile di essere sindacata in sede di legittimità solo laddove la stessa si ponga in contrasto con la razionale attendibilità storica di quanto in tale modo affermato ovvero solo laddove la stessa sia fondata su massime di esperienza palesemente inaccettabili e contrarie all'id quod plerumque accidit. Né ha una qualche dirimente rilevanza la circostanza che, in altro giudizio cautelare, la posizione dei presunti correi dell'Ella sia stata definita nel senso della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di costoro, stante la indipendenza dei diversi procedimenti cautelari, condizionati da compendi indiziari ipoteticamente diversi e dai diversi contenti temporali in cui sono state formulate le diverse valutazioni (Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 febbraio 2015, n. 6505). 6 Venendo all'ultimo motivo di impugnazione, si rileva che con questo la ricorrente difesa lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di cui ai numeri 49) e 50) dell'articolato capo di imputazione;
si tratta di due episodi di cessione di sostanza stupefacente a tale NA NL;
ora è ben vero che quest'ultimo ha dichiarato di approvvigionarsi solitamente presso altro spacciatore, tale circostanza non è però tale da escludere, come invece il ricorrente parrebbe ritenere, che, sia pure in occasioni sporadiche (ed infatti sono solamente due le ipotesi di cessione imputate dall'LI nei confronti del NA) l'acquirente si sia dovuto rivolgere, come invece il Tribunale di Napoli nord ha ritenuto, ad una diversa fonte di approvvigionamento;
d'altra parte nella ordinanza impugnata è chiaramente spiegato che il NA ha, in altre occasioni, chiesto anche ad altro individuo, anche lui coinvolto nella indagine come l'LI e l'altro, abituale, fornitore del soggetto ora in discorso, di fornirgli della sostanza stupefacente;
per cui la circostanza ritenuta in sede cautelare che, nel corso delle telefonate intercettate con l'LI, egli si sia rivolto anche all'odierno ricorrente e non esclusivamente all'individuo dal NA indicato alle forze dell'ordine come in proprio fornitore abituale, stante la non esclusività di tale rapporto di fornitura, non appare assolutamente implausibile così come del tutto rispondente ad attendibili criteri di logica inferenziale è la deduzione, operata in sede di merito cautelare sulla base dei contatti intercorsi fra tale NA e l'attuale ricorrente, che quello abbia acquistato dall'Ella dello stupefacente. Per le esposte ragioni il ricorso proposto da LI IG deve essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres