Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8306 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
AULA "B" 0 8 306/02 0 8 30 6/02 NOM DE POPOĽO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA 10735/2001 SE IONE LAVORO gg.ri Magistrati: Composta dagli OGGETTO: Guglielmo Sciarelli Presidente Dott. lavoro Cons. Rel. Dott. Alberto Spanò Cron. 2276 Dott. Fernando Lupi Consigliere Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 9 apri- Camillo Filadoro Consigliere Dott. le 2002 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: AL PA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour n. 10, Studio avv. Angelini, presso gli avvocati Gerardo Grisi e Ma- riano Casciano che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Cooperativa Spineta S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via n. 146, c/o dott. Stefania Veraldi, presso l'avv. Lorenzo Germanico 1534 Icele, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 518/2000, decisa il 21 marzo 2000 e pubbli- cata il 31 agosto 2000, resa dal Tribunale di Salerno nel procedi- mento n. 518/2000 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Gerardo Grisi nell'interesse del ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 5 novembre 1993, AL PA converiva in giudizio dinanzi al Pretore di OR VE (Salerno) la società Cooperativa Agricola Spineta S.r.l. al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento a lui intimato il 15 settembre 1993 per giustificato motivo oggettivo individuato nella privazione della libertà personale per espiazione di condan- na definitiva. Riferiva il ricorrente di essere stato arrestato in data 8 luglio 1992 in esecuzione di sentenza di condanna alla pena di anni unoe mesi sei di reclusione, di aver ottenuto gli arresti domiciliari e di aver regolarmente prestato la propria opera quale carrellista dal 18 luglio 1992 al 10 maggio 1993, quando veniva nuovamente ar- restato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. Riferiva ancora di aver ottenuto la scarcerazione anticipata il 14 ottobre 1993 e di aver messo inutilmente le proprie energie lavo- rative a disposizione del datore di lavoro il quale, nella stessa 2 data, inviava la raccomandata contenente la comunicazione di re- cesso dal rapporto. Il Giudice adito, con sentenza n. 22/94 del 22 luglio 1994, di- chiarava illegittimo il licenziamento. Interponeva appello la Cooperativa e in esito il Tribunale di Sa- lerno, con sentenza n. 518/2000, emessa in data 21 marzo 31 ago- ― sto 2000, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda propo- sta dal lavoratore. A sostegno della decisione richiamava l'orientamento giurispruden- ziale per cui la carcerazione del lavoratore, per fatti ncn con- nessi all'attività lavorativa svolta, concreta un'ipotesi di im- possibilità sopravvenuta parziale della prestazione e pertanto il recesso da parte datoriale può ritenersi giustificato, ove tale situazione, secondo una valutazione ex ante, determini scompensi inaccettabili nell'attività produttiva, con riferimento alla pre- vedibile durata dell'assenza, nonché alla natura e fungibilità delle mansioni svolte dal lavoratore detenuto. Osservava che il AL si era limitato a trasmettere l'ordine di carcerazione, ove era indicata la pena totale di anni uno emesi sei di reclusione;
non si poteva addossare al datore di lavoro l'onere di verificare se in concreto la pena sarebbe stata infe- riore per effetto della carcerazione preventiva già sofferta e se i benefici previsti dalla attuale normativa avrebbero ridotto ul- teriormente il periodo di assenza. Osservava ancora che il datore di lavoro aveva atteso fino a quan- 3 do, nella seconda metà del mese di settembre, esigenze productive rendevano indispensabile l'utilizzo di un carrellista, quale ap- punto era il AL. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne AL PA, con atto notificato in data 17 aprile 2001, sul- la base di due motivi. La Cooperativa Spineta S.r.l. resiste con controricorso notificato in data 25 maggio 2001. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, 1464 e 1375 cc. La doglianza sottintende peraltro una denuncia di vizio di motiva- zione poiché, al di là della mera indicazione delle disposizioni di legge che si assume essere state violate, non viene indicato alcun principio di diritto che sarebbe stato affermato in modo er- roneo o applicato ad un caso non pertinente e vengono criticate piuttosto le argomentazioni utilizzate nella sentenza. Si afferma infatti che dalla documentazione in possesso del datore di lavoro, prodotta unitamente al ricorso introduttivo del giudi- zio di primo grado, risultava un presofferto di oltre dieci mesi di reclusione e pertanto l'assenza dal lavoro non poteva conside- rarsi destinata a durare per l'intero periodo risultante da ordine di carcerazione. 4 La censura non è fondata. datore di lavoro disponeva degli Sostiene il ricorrente che il la durata della pena residua, ap- elementi necessari per conoscere parendo evidente che dal totale risultante dalla sentenza di con- danna doveva essere detratto il periodo, conosciuto in base a do- cumenti a disposizione, di custodia cautelare. Tale affermazione peraltro non può essere condivisa poiché il Tri- bunale, con giudizio di fatto non censurato attraverso critiche tali da andare oltre la mera contestazione, osserva che "la infor- mazione fornita dal dipendente non consentiva nemmeno di collegare con certezza la sanzione penale irrogata agli stessi fatti per cui vi era stata misura personale coercitiva". D'altro canto lo stesso ricorrente afferma nella narrativa che l'ordine di carcerazione sarebbe stato in realtà erroneo siccome mancante dell'indicazione del presofferto da detrarre ma non chia- risce le ragioni per cui il datore di lavoro non avrebbe invece dovuto ritenere che lo stesso periodo era già stato detratto e l'indicazione della pena doveva riferirsi proprio а quella da espiare in concreto anziché a quella risultante dalla sentenza. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della moti- vazione su un punto essenziale della controversia. Si afferma che la prospettiva di una liberazione anticipata rien- tra nell'ambito dei fatti notori e la consapevolezza del datore di lavoro circa una scarcerazione a breve termine doveva esser valu- 5 tata dal Tribunale. La censura non è fondata. Invero il rilievo del Tribunale nel senso che parte datoriale non poteva "prospettarsi con sufficiente certezza la concessiore dei benefici che poi portarono alla anticipata scarcerazione del di- pendente" rappresenta un giudizio di fatto rispondente ai canoni del senso comune e lo stesso ricorrente non trova argomento diver- SO dal richiamo, come а fatto notorio, alla frequenza di casi di mancata espiazione della pena irrogata, senza indicare peraltro le ragioni per cui la diffusa conoscenza di un fenomeno di portata dovrebbe consentire di trarre precise indicazionigeneralizzata per il caso concreto. Si deve ancora osservare che i rilievi prospettati avverso la mo- tivazione della denunciata sentenza difettano del requisito della decisività poiché non viene censurata l'affermazione del Tribunale nel senso che il datore di lavoro attese il rientro del dipendente fino al mese di settembre, quando, essendo iniziato il periodo di maggior lavoro per l'industria conserviera, non era possibile sup- plire l'assenza del carrellista con l'impiego di altri dipendenti, distolti dai compiti loro normalmente affidati. Tale giudizio di fatto, che il ricorrente non censura, rende quin- di irrilevante l'eventuale prospettazione, da parte del datore di lavoro, di un rientro prima della scadenza dei sedici mesi indica- ti nell'ordine di carcerazione in suo possesso, potendo esser ri- levante solo la certezza che l'evento si sarebbe verificato in 6 ^ tempo utile rispetto al periodo di maggior lavoro, ovvero la se- conda metà del mese di settembre, quando lo stesso AL (pag. 2 afferma di essere stato Scarcerato solo in data 14 del ricorso) ottobre 1993. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. lichen Swealt Roma, 9 aprile 2002 IL PRESIDENTE Albab ya IL CONSIGLIERE ESTENSORE Pelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancalieris -7610.2012 CANCELJERE ملكة 7