Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2009, n. 19648
CASS
Sentenza 4 febbraio 2009

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Il difensore che, al momento della nomina, non era iscritto all'elenco speciale degli avvocati abilitati per il patrocinio a spese dello Stato per non aver ancora maturato l'anzianità necessaria per la suddetta iscrizione, non ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore del proprio assistito ammesso al patrocinio gratuito, nemmeno nell'ipotesi in cui, in forza delle modifiche apportate alla relativa disciplina dall'art. 2 L. n. 25 del 2005, l'anzianità maturata al momento dell'assunzione dell'incarico professionale sia divenuta titolo sufficiente per l'iscrizione nel menzionato elenco, atteso che tale norma non ha efficacia retroattiva.

Commentario1

  • 1L’inserimento nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 17 dicembre 2019

    Di seguito una sintetica disamina della disciplina della nomina del difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. Il presente contributo in tema di patrocinio a spese dello stato è tratto da “Guida al patrocinio a spese dello stato” scritto da Santi Bologna. Nomina del difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. L'art. 80 DPR prevede che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. Tali elenchi sono istituiti presso i consigli dell'ordine di ogni distretto di corte di appello. La disposizione prevede che il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2009, n. 19648
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19648
Data del deposito : 4 febbraio 2009

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