Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
Il difensore che, al momento della nomina, non era iscritto all'elenco speciale degli avvocati abilitati per il patrocinio a spese dello Stato per non aver ancora maturato l'anzianità necessaria per la suddetta iscrizione, non ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore del proprio assistito ammesso al patrocinio gratuito, nemmeno nell'ipotesi in cui, in forza delle modifiche apportate alla relativa disciplina dall'art. 2 L. n. 25 del 2005, l'anzianità maturata al momento dell'assunzione dell'incarico professionale sia divenuta titolo sufficiente per l'iscrizione nel menzionato elenco, atteso che tale norma non ha efficacia retroattiva.
Commentario • 1
- 1. L’inserimento nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello StatoRedazione · https://www.diritto.it/ · 17 dicembre 2019
Di seguito una sintetica disamina della disciplina della nomina del difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. Il presente contributo in tema di patrocinio a spese dello stato è tratto da “Guida al patrocinio a spese dello stato” scritto da Santi Bologna. Nomina del difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. L'art. 80 DPR prevede che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. Tali elenchi sono istituiti presso i consigli dell'ordine di ogni distretto di corte di appello. La disposizione prevede che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2009, n. 19648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19648 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/02/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 292
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 11421/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI S.M. CAPUA VETERE;
nei confronti:
Avv. CERBONE Gaetano, dom.to a Napoli, via Santa Lucia n. 36;
avverso l'ordinanza del 23/5/2006 del Tribunale di S.M. Capua Vetere;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per la l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
Si osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 23/5/2006 il Tribunale di S.M. Capua Vetere, giudicando in sede di opposizione in materia di gratuito patrocinio, riconosceva all'Avv. Gaetano Cerbone il diritto al compenso, in quanto, applicando retroattivamente la riforma introdotta con la L. n. 25 del 2005, era possibile riconoscere il diritto anche ai difensori, come il ricorrente, che prima della riforma non avevano i requisiti per essere inseriti nell'elenco dei difensori d'ufficio.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il P.M. di S.M. Capua Vetere lamentando la violazione di legge e l'insufficienza della motivazione laddove il tribunale aveva ritenuto di applicare retroattivamente una norma di chiara natura processuale.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Ai fini della decisione è necessaria una breve premessa sulla evoluzione della normativa in tema di scelta del difensore, in materia di gratuito patrocinio.
Nelle disposizioni originarie della L. 30 luglio 1990, n. 217, ai sensi dell'art. 9, il difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio, poteva essere scelto tra gli iscritti negli Albi degli Avvocati e Procuratori del distretto di corte di Appello presso cui pendeva il procedimento.
Con la L. 29 marzo 2001, n. 134, è stata inserito nel corpo della normativa della L. n. 217, art. 17 bis, che prevede la costituzione di un apposito "Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato". Tra i requisiti di ammissione all'iscrizione, tra gli altri, vi era l'anzianità professionale di almeno sei anni. Pertanto, successivamente all'entrata in vigore della L. n. 134, il difensore poteva essere scelto solo tra gli iscritti alla speciale Elenco.
Il sistema normativo non è cambiato con l'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), in cui le predette disposizioni sono riprodotte negli artt. 80 ed 81.
L'ultima novità è stata prevista dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 2, con cui, modificando l'art. 81 cit., l'anzianità
professionale, necessaria per l'iscrizione nell'Elenco degli avvocati per il patrocinio gratuito, è stata ridotta a due anni.
3.2. Ciò premesso, nel caso di specie, l'imputato OV LO è stato ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del 7/2/2002, con la nomina dell'Avv. Gaetano Carbone come suo difensore. Al momento della nomina già vigeva l'obbligo di iscrizione del difensore nello speciale Elenco dei difensori per il gratuito patrocinio.
Tale iscrizione l'Avv. Carbone l'ha ottenuta solo il 5/4/2005 ed ha avanzato istanza di liquidazione l'11/5/2005.
Da tale breve cronologia degli eventi, emerge che al momento dell'assunzione dell'incarico il ricorrente non aveva i requisiti per essere nominato difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, requisito acquisito solo in concomitanza con la presentazione della richiesta di liquidazione.
Nelle more, però, è entrata in vigore la L. n. 25 del 2005 che, se applicata retroattivamente, avrebbe (non vi sono specifiche allegazioni su quando detto difensore ha maturato i due anni di anzianità professionale), se attribuitagli valenza retroattiva, legittimato l'Avv. Carbone all'iscrizione nell'Elenco e, quindi, alla nomina.
Orbene sul punto questa Suprema Corte ha già avuto modo di stabilire che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 81 (in passato L. n. 134 del 2001, art. 17 bis) costituisce presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e per la conseguente liquidazione del compenso, anche se l'ammissione al patrocinio medesimo sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del citato testo unico, purché dopo quella della L. 29 marzo 2001, n.134, che, istituendo il predetto albo, ha implicitamente comportato la necessità dell'iscrizione allo stesso quale condizione per l'assunzione della difesa fiduciaria di colui che è stato ammesso a tale patrocinio" (Cass. 4^, 34290/07, ric. Marruccelli, rv. 237242). Pertanto, la riduzione del requisito per l'iscrizione a due anni, non può giovare al ricorrente, tenuto conto che ai sensi dell'art. 11 disp. gen., le norme non possono avere efficacia retroattiva. Ne consegue che, avendo l'Avv. Carbone svolto l'opera professionale per la quale ha richiesto la liquidazione, prima di essere iscritto nell'Elenco dei difensori per il gratuito patrocinio, nessun compenso a carico dello Stato, per l'opera svolta, può essergli riconosciuto. Pertanto si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009