Sentenza 14 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2001, n. 11111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11111 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 1 1 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR MA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 20107/99 PUTATURO DONATI VISCID Consigliere Cron. 23731 Dott. Mario Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 17/05/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato SC V. PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FFSS SPA- SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO 2001 SCOGNAMIGLIO, che le rappresenta e difende, giusta 2407 -1- delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 3940/98 del Tribunale di BARI, depositata il 24/10/98 R.G.N. 1383/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Bari, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da FI CE nei confronti della s.p.a. ER dello Stato, per l'accertamento del diritto alle prestazioni dipendenti da invalidità per causa di servizio, preliminarmente affermando l'infondatezza della eccezione dell'appellato relativa alla invalidità della procura alle liti conferita al difensore della società per carenza nel delegante di poteri di rappresentanza sostanziale, risultando dagli atti sia il conferimento di poteri processuali e sostanziali sia che tali poteri erano stati conferiti per tutte le controversie nella quali fosse stata parte attiva o passive la OC. ER;
nel merito, il Tribunale riteneva di dover accogliere la difesa della appellante volta alla declaratoria di improponibilità del ricorso non avendo il FI proposto domanda amministrativa e non ricorrendo le condizioni per la procedura di ufficio: precisava il Tribunale, su quest'ultimo punto, che ai sensi del D.M. 10 luglio 1969, di cui ala circolare 31 ottobre 1972, tale procedura è consentita solo per le patologie di cui all'All. 1 della stessa circolare, e che tra queste non era riconducibile la sindrome neuroasteniforme accertata dal primo e dal secondo consulente di ufficio, sia pure con diversa valutazione medico legale. Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione FI CE censurandola con due motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso la OCietà intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso deduce il ricorrente il difetto di legittimazione processuale della intimata società nel giudizio di appello, in relazione agli artt. 75, 77, 83, c.p.c., per la nullità della procura, con conseguente inammissibilità del ricorso, non avendo la procura conferita al difensore validità per difetto di poteri sostanziali, del mandante, rilevando inoltre che, nella specie, l'invalidità della procura deriva dall'ulteriore motivo del divieto dello Statuto della società di conferimento di mocure generali da parte dell' Amministratore delegato, essendo tale facoltà riservata al Consiglio di Amministrazione. Deduce inoltre il ricorrente che trattandosi nella specie di controversia previdenziale il Tribunale è incorso in error in procedendo in quanto la improcedibilità poteva essere rilevata e dichiarata solo nella prima udienza di discussione nella quale, invece, la OCietà non era ancora costituita, e non a distanza di anni da tale udienza, come risulta dalla decisione impugnata. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato: quanto al primo motivo, richiamandosi al precedente di Cass, sez. un. 8 maggio 1998, n. 4666, che pare del tutto pertinente anche in questa controversia, dalla quale è stato affermato il principio che, ai fini della validità della procura conferita al difensore, i poteri di rappresentanza non solo processuale ma anche sostanziale possono legittimamente desumersi anche in via indiretta e/o in relazione alla natura dei rapporti controversi, ben essendo ipotizzabile un assetto organizzativo che preveda la proposizione institoria di alcuni procuratori speciali ad un coacervo di rapporti controversi costituenti un settore dell'azienda; quanto al secondo motivo, essendo la disposizione invocata non applicabile ai fini della procedura di ufficio, in quanto disposizione di carattere previdenziale, cui non è riconducibile una domanda di prestazioni per causa di servizio. Per quanto precede la Corte rigetta il ricorso, compensa per giusti motivi le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 17 maggio 2001 Il Presidente Il Cons. Est Repanie be Munis Киприкм IL CANCELLIERE C1 Dott. Cinz t I IL CANCEL RE D , O Depositato 14 A60. 2001' L L O B 3 3 5 0 1 . . A N T S R S 3 A A ' 7 T - L , 8 L IL CANCELLIERE 01 - A E 1 S D 1 E I P Dott. Cinzia Scarsella S S E I I N G D E N S G G A I E O T L A S A O O D A P T E L M T , L I I O E R I R A D T D D S I E O G T E N R E S E