Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2005, n. 14017
CASS
Sentenza 17 febbraio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, il preposto ha l'obbligo di promuovere e controllare l'ortodossia antinfortunistica della esecuzione delle prestazioni lavorative, cioè deve assolvere ai doveri espressamente indicati all'art. 4, comma quinto del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 90. Appartiene invece solo alla competenza dei datori di lavoro e dei dirigenti la predisposizione degli strumenti materiali di prevenzione e protezione. (Nel caso di specie, in applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto che non rientra negli obblighi del preposto istallare parapetti nei luoghi di passaggio sopraelevati, rivestire di materiale isolante le pareti esterne a temperatura elevata, ed altri concreti adempimenti che costituiscono misure prevenzionali attinenti all'organizzazione dei mezzi produttivi e non all'organizzazione del lavoro).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2005, n. 14017
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14017
    Data del deposito : 17 febbraio 2005

    Testo completo