Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, il preposto ha l'obbligo di promuovere e controllare l'ortodossia antinfortunistica della esecuzione delle prestazioni lavorative, cioè deve assolvere ai doveri espressamente indicati all'art. 4, comma quinto del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 90. Appartiene invece solo alla competenza dei datori di lavoro e dei dirigenti la predisposizione degli strumenti materiali di prevenzione e protezione. (Nel caso di specie, in applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto che non rientra negli obblighi del preposto istallare parapetti nei luoghi di passaggio sopraelevati, rivestire di materiale isolante le pareti esterne a temperatura elevata, ed altri concreti adempimenti che costituiscono misure prevenzionali attinenti all'organizzazione dei mezzi produttivi e non all'organizzazione del lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2005, n. 14017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14017 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 17/02/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 329
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giuseppe - Consigliere - N. 39901/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST IN, nato a [...] il [...];
2) NO TA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 28.5.2004 dal tribunale di Torino, sez. dist. di Mocalieri. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso chiedendo nei confronti del MO l'annullamento senza rinvio in ordine al capo d) per non aver commesso il fatto e il rigetto del ricorso nel resto, nonché il rigetto del ricorso del NO;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 28.5.2004, il giudice monocratico del tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, a seguito di opposizione a decreto penale, condannava all'ammenda di giustizia IN MO, quale datore di lavoro, legale rappresentante della s.r.l. Verpan, e TA NO, quale dirigente della stessa società, per violazione di varie norme antinfortunistiche, accertate in Nichelino il 30.8.2000. Più esattamente entrambi venivano ritenuti colpevoli dei seguenti reati:
a) art. 27 DPR 547/1955, per avere mantenuto in esercizio la parte superiore della linea di produzione di carte impregnate senza un normale parapetto sui lati prospicienti il vuoto;
b) art. 240 DPR 547/1955, per non aver munito di materiale termicamente isolante o di protezione contro il contatto accidentale la superficie esterna delle tubature e le valvole di regolazione del flusso di liquidi a elevata temperatura, che servivano la suddetta linea di impregnazione carte;
d) art. 55 DPR 547/1955, per non aver protetto con idonea copertura gli organi di trasmissione del moto della predetta linea impregnazione carte.
Inoltre il MO veniva assolto, mentre il NO veniva dichiarato colpevole in ordine al seguente reato:
e) art. 72 DPR 547/1955, per non aver munito di idoneo dispositivo di blocco automatico gli sportelli apribili posti a protezione degli organi di trasmissione della linea impregnazione carte.
2 - Il difensore del MO ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con tre motivi mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai tre reati per cui il MO è stato condannato.
In ordine al reato sub a) insiste nella tesi difensiva secondo cui, nonostante la presenza di una scala trasportabile, la parte superiore della linea di impregnazione carte era accessibile solo per i lavori di manutenzione, ma "estranea alle postazioni di lavoro ordinarie". In ordine al reato sub b), oltre a ripetere che la zona era esclusa ai lavori ordinari, il difensore sostiene che è assurdo isolare tubature e valvole nella loro interezza, giacché l'addetto alla manutenzione non può essere costretto a eliminare l'isolamento e quindi a rimetterlo dopo l'intervento manutentivo, dovendo invece intervenire quando tubazioni e valvole non sono più calde. In ordine al reato sub d) il ricorrente sottolinea la contraddizione della sentenza laddove ha assolto il datore di lavoro per la contravvenzione sub e) e l'ha condannato per la contravvenzione sub d).
3 - Anche il NO ha proposto personalmente ricorso, denunciando con unico motivo mancanza o illogicità di motivazione. Sostiene che il giudice di merito ha errato laddove, pur prendendo atto sostanzialmente che egli non poteva essere qualificato dirigente, in quanto non aveva poteri di spesa, ha tuttavia aggiunto che aveva l'obbligo di segnalare la necessità di adottare i necessari sistemi di sicurezza per liberarsi dalla sua responsabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4- Il ricorso del MO è infondato e va respinto, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. Il MO, quale amministratore della s.r.l. Verpan, era pacificamente il datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, e come tale era destinatario delle norme antinfortunistiche contestate.
4.1 - In particolare era destinatario dell'art. 27 del D.P.R. 547/1955, contestatogli nel capo a) dell'imputazione, il quale prevede che le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o con altri dispositivi di difesa equivalenti. Il MO ha violato questo obbligo prevenzionale, che gli incombeva come datore di lavoro, perché non ha munito di normale parapetto sui lati prospicienti il vuoto la parte superiore della linea di produzione di carte impregnate esistente nella sua azienda. È destituita di fondamento giuridico la tesi difensiva secondo cui la predetta linea di impregnazione carte, in quanto estranea alle postazioni di lavoro ordinarie e accessibile solo per gli operai della manutenzione, non aveva necessità del normale parapetto. Infatti la norma impone i parapetti non solo per i posti di lavoro ma anche per tutti i posti di passaggio sopraelevati: in altri termini la misura prevenzionale è posta a tutela di tutti i possibili lavoratori dell'azienda, siano essi addetti alle lavorazioni ordinarie o siano addetti alle operazioni straordinarie di manutenzione degli impianti, e riguarda tutti i posti sopraelevati in cui i lavoratori abbiano possibilità di passare per una qualsiasi necessità.
4.2 - Il datore di lavoro era anche destinatario della norma di cui all'art. 240 D.P.R. 547/1955, che impone una efficace rivestitura con materiale isolante di serbatoi, tubature e recipienti in genere che possono raggiungere temperature pericolose per effetto dei materiali contenuti, al fine di proteggere i lavoratori dalle conseguenze del contatto accidentale.
Per questa ragione il MO è responsabile anche del reato sub b), per aver omesso di munire di materiale termicamente isolante la superficie esterna delle tubature contenenti liquidi a elevata temperatura, che servivano la predetta linea di impregnazione carte. Non ha pregio giuridico l'argomentazione difensiva secondo cui le operazioni di manutenzione dovevano praticamente svolgersi quando le tubazioni si erano già raffreddate. Infatti la norma di cui trattasi tende a proteggere dal contatto accidentale non solo gli operai addetti alla manutenzione, ma tutti i lavoratori dell'azienda che per qualsiasi necessità, anche di natura straordinaria, si trovino a transitare in prossimità delle tubazioni a elevata temperatura (che per giunta nel caso di specie correvano lungo stretti corridoi). 4.3 - Infine il datore di lavoro è destinatario anche della norma di cui all'art. 55 D.P.R. 547/1955, contestata al MO nel capo d) dell'imputazione, che impone di proteggere tutti gli organi di trasmissione ogni qual volta possano costituire un pericolo. Così come è destinatario della norma di cui all'art. 72 del ripetuto D.P.R. 547/1955, contestatagli nel capo e) della imputazione, che impone di munire gli apparecchi di protezione degli organi di lavorazione delle macchine di idonei dispositivi di blocco automatico, collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina stessa, in modo da impedire l'apertura degli apparecchi di protezione quando la macchina è in moto. Orbene, il MO è stato ritenuto responsabile della contravvenzione sub d) per non aver protetto gli organi di trasmissione del moto della anzidetta linea di impregnazione carte. Quanto alla contravvenzione sub e) gli è stata contestata esattamente perché non aveva munito di idoneo dispositivo di blocco automatico gli sportelli apribili posti a protezione degli stessi organi di trasmissione. Ma è stato assolto da questa imputazione in base alla considerazione che egli non conosceva (o mancava la prova che conoscesse) che gli sportelli di protezione venivano lasciati senza i bulloni di fissaggio, essendo obbligo del NO di controllare che i manutentori non li lasciassero aperti al termine del loro intervento.
A tal riguardo il difensore denuncia nel ricorso contraddittorietà di motivazione della sentenza laddove da una parte ha assolto il datore di lavoro perché non conosceva il difetto della prima misura prevenzionale e dall'altra lo ha condannato presupponendo invece che conoscesse il difetto della seconda misura prevenzionale. Ma la censura non può essere accolta. Invero, il fatto contestato sub e) (mancanza del dispositivo di blocco automatico, collegato cioè al movimento della macchina) è diverso dal fatto per cui il MO è stato assolto (mancanza di bulloni di fissaggio negli sportelli messi a protezione degli organi di trasmissione), considerato che i bulloni di fissaggio non costituiscono un dispositivo di blocco collegato al movimento della macchina. Il primo dispositivo antinfortunistico era di competenza del datore di lavoro;
mentre la seconda misura prevenzionale rientrava nella sfera di controllo del preposto.
Proprio in conseguenza di siffatta sostituzione tra fatto imputato e fatto giudicato, a rigore, non sussiste contraddizione tra l'assoluzione per il capo e) e la condanna per il capo d), giacché l'assoluzione riguarda un obbligo prevenzionale (diverso da quello contestato) che esulava dalla competenza del datore di lavoro, mentre la condanna riguarda un obbligo che invece faceva capo al datore di lavoro. L'errore giuridico della sentenza è invece quello di non aver ritenuto il MO penalmente responsabile anche della violazione dell'obbligo prevenzionale che gli incombeva (regolarmente contestatogli nel capo e) della imputazione). Ma su questo capo la sentenza è insuscettibile di annullamento, mancando l'impugnazione del pubblico ministero.
5 - È invece fondato il ricorso del NO.
Il giudice di merito, invero, ha preso atto che il NO non aveva poteri di spesa;
e, davanti alla tesi difensiva che il medesimo non era un dirigente ma un semplice preposto, ha osservato che tuttavia anche il preposto ha l'obbligo di segnalare al datore di lavoro i necessari sistemi di sicurezza per proteggere dai rischi i lavoratori da lui sorvegliati.
Occorre a questo punto chiarire le figure dei principali soggetti tenuti alla osservanza degli obblighi prevenzionali. Anche se ne' il D.P.R. 547/1955 ne' il D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 forniscono una compiuta definizione del dirigente e del preposto, si può dire che:
- datori di lavoro sono coloro che hanno la effettiva responsabilità gestionale dell'azienda o della unità produttiva, in quanto dotati dei relativi poteri di decisione e di spesa;
- dirigenti sono coloro che dirigono le attività produttive dell'azienda o di singoli stabilimenti o reparti, senza avere poteri decisionali e finanziari riguardo alle strategie gestionali generali;
- preposti sono coloro che sovraintendono a determinate attività produttive, o più esattamente svolgono funzioni di immediata supervisione e di diretto controllo sulla esecuzione delle prestazioni lavorative.
Giova precisare che questa configurazione dei soggetti obbligati alla prevenzione e la connessa delimitazione delle relative responsabilità sono correlate alle funzioni concretamente esercitate dai medesimi, piuttosto che alle loro qualità formali, secondo il principio di effettività tradizionalmente elaborato nella soggetta materia da dottrina e giurisprudenza. Orbene, il giudice di merito in sostanza ha ritenuto il NO un semplice preposto, ma lo ha altresì ritenuto obbligato a segnalare al datore di lavoro la mancanza dei dispositivi di sicurezza contestati nei suddetti capi di imputazione, sicché la mancata segnalazione fondava - secondo il giudice - la sua responsabilità penale al riguardo.
Nella sua assolutezza, però, l'argomentazione è giuridicamente viziata. In quanto addetto alla immediata supervizione dei modi di esecuzione delle prestazioni lavorative, la specifica competenza prevenzionale del preposto è quella di controllare la ortodossia antinfortunistica della esecuzione delle prestazioni lavorative, cioè di assolvere agli obblighi specificamente indicati nell'art. 4 comma 5 lettere b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n) e q) e penalmente sanzionati dall'art. 90 del citato D.Lgs. 626/1994 (accantonando in questa sede gli obblighi prevenzionali incombenti ai preposti in relazione a specifichi rischi e a specifiche attività produttive). Tra questi obblighi del preposto è sì compreso quello di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione (lett. b) del quinto comma citato), ma sempre nell'ambito delle sue limitate attribuzioni (arg. ex art. 4 D.P.R. 547/1955), che attengono alla organizzazione delle modalità lavorative e non alla scelta dei dispositivi di sicurezza o dei macchinari conformi alle norme antinfortunistiche. La scelta di questi dispositivi o macchinari rientra invece nelle attribuzioni del datore di lavoro, o anche dei dirigenti nel caso che non comporti spese eccedenti il loro potere finanziario (in caso contrario, l'obbligo dei dirigenti di introdurre i nuovi strumenti prevenzionali si trasforma in obbligo di segnalarne la necessità). In conclusione, rientra nella competenza dei preposti la promozione e il controllo della ortodossia antinfortunistica delle prestazioni lavorative;
mentre appartiene solo alla competenza dei datori di lavoro e dei dirigenti la predisposizione degli strumenti materiali di prevenzione e protezione.
Ne deriva che non rientra tra gli obblighi penalmente sanzionati a carico del preposto l'osservanza delle norme di cui agli artt. 27, 240, 55 e 72 del D.P.R. 547/1955, cioè il dovere di istallare parapetti nei luoghi di passaggio sopraelevati, di rivestire di materiale isolante le pareti esterne a temperatura elevata, di proteggere gli organi di trasmissione del moto, di munire di blocco automatico gli sportelli apribili posti a protezione degli organi pericolosi delle macchine. Si tratta sempre di misure prevenzionali che attengono non alla organizzazione del lavoro, ma alla organizzazione dei mezzi produttivi, e come tali appartengono soltanto alla competenza dei datori di lavoro e dei dirigenti. Nei confronti di TA NO, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio giacché l'imputato, non essendo destinatario delle norme testè citate, doveva essere assolto per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA NO per non aver commesso il fatto;
rigetta il ricorso del MO, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005