Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2003, n. 11859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11859 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
76686 6 C E 8 N 9 1 A O / I I REPUBBLICA ITALIANA 4 Z R 5 / A 6 . A 2 R N T . T - R S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U . I B P B . G I . D E L R R L CORTE SUPRAM DISA1 1 85 9/03 L T E A D Oggetto A . I B D S A A N SEZION TRIBUTARIA I E T Tributaria E T S R 1 I E N 3 1 E A T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S . A E N M Dott. Ugo FAVARA - Presidente - R.G. N. 14349/01 Consigliere Cron. 25741 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio GENOVESE CULTRERA Rel. Consigliere Ud.18/02/03 Dott. Maria Rosaria Consigliere Dott. AE BOTTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 76686 sul ricorso proposto da: MINISTERO FINANZE, AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IA AF, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO NOTARO, che lo difende, giusta delega in 2003 calce;
controricorrente 494 -1- avverso la sentenza n. 15/00 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 05/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito, per il resistente, l'Avvocato NOTARO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- t Oggetto: tributi diretti-diretti pagamento parziale- rimborso- decadenza- . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AE IA ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza, presentata in data 23.4.97 e rivolta alla D.R.E. del Lazio, avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle indebite maggiori ritenute, operate per complessive L. 30.507.454 a titolo IRPEF dall'ENPAM (Fondo di previdenza dei medici ambulatoriali), che non aveva applicato la riduzione d'aliquota contributiva prevista dall'art. 17 TUIR sull'indennità کمل " di buonuscita, considerata come accessoria del premio di operosità, pari al 9% sul totale del 22%, rilevando di aver ricevuto una prima parziale tranche di tale indennità in capitale, e, quindi, il suo completamento in data 6.3.96. La Commissione adita, nel contraddittorio dell'amministrazione finanziaria, che ha dedotto la tardività dell'istanza ex art 38 d.p.r. n. 602/73 rispetto alla ritenuta operata il 14.3.95, ha accolto il ricorso con sentenza contro cui l'A.F. ha proposto appello innanzi alla Commissione Regionale del Lazio, che, a sua volta, l'ha confermata con sentenza 5.4/15.4.00, sostenendo che il termine di decadenza considerato deve farsi decorrere dall'ultima liquidazione, operata il giorno 8.3.96.. Contro quest'ultima pronunzia il Ministero delle Finanze ricorre un per cassazione deducendo unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'amministrazione finanziaria denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. n. 602/73 ed omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Assume che, con motivazione apodittica e senza rispondere agli argomenti addotti a sostegno della censura dedotta nel motivo d'appello, la C.T.R ha individuato il dies a quo di decorrenza del termine, posto dalla norma anzidetta, nella data dell'ultimo versamento erogato in favore del contribuente all'atto della riliquidazione della pensione, escludendo per l'effetto la decadenza eccepita. Al contrario, la data di cui occorre tener conto deve identificarsi in quella nella quale fu effettuato il versamento dell'imposta, e, dunque, deve farsi risalire al 14.3.95, giorno in cui venne pagata l'indennità. Di qui la consumazione del termine concesso per la richiesta di rimborso, formulata il 23.4.97. Nessun rilievo deve darsi alla successiva riliquidazione, cui ha fatto riferimento la Commissione Regionale, che riguarda la pensione ordinaria, diversa dall'indennità in esame. In subordine, prosegue ancora il ricorrente, pur nel caso in cui alla detta data fosse stata liquidata anche una parte dell'indennità, il termine decorrerebbe da tale momento solo in relazione alla ritenuta operata su questo singolo versamento, senza coinvolgere quello già in precedenza effettuato. . Il motivo è infondato. La decisione impugnata contiene l'attenta e puntuale disamina della pronuncia impugnata nella chiave prospettica posta dai rilievi mossi dalla ricorrente nella doglianza esposta nel motivo di gravame, e su tale fondamento conclude statuendo che il termine in discussione deve decorrere dall'ultima liquidazione delle spettanze avvenuta il 5.3.96. 2 Il sillogismo che conduce a tale convincimento, ancorchè esposto con concisione, è, dunque, agevolmente percepibile, onde la motivazione deve essere ritenuta sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c.. Ciò premesso, va rilevato che gli argomenti addotti dall'amministrazione ricorrente non smentiscono l'esattezza in linea di stretto diritto della statuizione censurata. L'art. 38 del d.p.r. n. 602/73 comma 2 sancisce espressamente che l'istanza di cui al primo comma ( vale a dire di rimborso del versamento non dovuto) può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Nell'interpretazione che di tale disposizione normativa ha dato questa S. C. (cfr. Cass. n. 8606/96, n 26/00 e n. 9156/00), suddetto termine si riferisce a situazioni nelle quali il versamento, di cui si chiede il rimborso, già nel momento in cui fu eseguito non era dovuto affatto ovvero nella misura versata. Nei casi in cui il diritto al rimborso derivi invece da un'eccedenza di versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti dovuto a saldo, oppure, in generale, da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà ed ai quali successivamente non corrisponda la determinazione di quel medesimo obbligo o in quella medesima misura in via definitiva, il versamento, nel momento in cui è stato eseguito, era da considerarsi dovuto e solo in seguito e' dato verificare l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario che vi era sotteso. Indi, in tali ultime ipotesi occorre far riferimento, ai fini che interessano, alla data in cui viene effettuata la determinazione finale e definitiva della misura dell'imposta corrisposta, poiché solo in questo momento 3 il contribuente si trova in condizione di effettuarne il raffronto con quella effettivamente dovuta. Per logica deduzione, posto che solo in tale momento il diritto ad ottenere la restituzione di eventuale eccedenza può essere in concreto esercitato, da esso inizia a decorrere il dies a quo del termine di decadenza. Nel caso di specie, la Commissione regionale ha fatto buon governo di tale principio avendo preso in considerazione, ai fini del computo del termine in discussione, la data in cui ha accertato che le spettanze del ricorrente, relative all'indennità di cui si discute, sono state definitivamente liquidate. Tanto basta ad escludere il vizio denunciato. Ed, invero, l'assunto dell'amministrazione ricorrente, secondo cui il pagamento effettuato nella data anzidetta, ancora utile per il contribuente, non si riferisce alla causale considerata, bensì alla riliquidazione della pensione ordinaria, non trova riscontro nel testo della sentenza impugnata nella quale la scissione cronologica delle due fasi, in cui si è scandita la corresponsione delle spettanze seguite alla cessazione del rapporto di lavoro, è riferita proprio all'indennità alla quale il dott. IA riconduce l'applicazione dell'aliquota indebitamente maggiorata, e, comunque, non è verificabile in questa sede, nella quale è preclusa ogni indagine che attenga al merito. Tanto premesso, il ricorso devesi rigettare. Considerata la natura della controversia, le spese giudiziali devono essere compensate perl'intero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa per l'intero le spese di giudizio di carrazione Così deciso in Roma, il 18.2.03. Il Presidente Il Consigliere est. Mithile -6 AGO 2003 IL CANCELLIERE O шовоо салах Amaldo Casane Oggi .. Amused صمة C Ашовь Спаль