Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA ". IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SAZIONE LAVORO0 4 093 /03 Lavoro Composta dag Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 22860/00 Consigliere Cron. 9380 Dott. Fernando LUPI Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 22/01/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA " sul ricorso proposto da: FERROCEMENTO SPA e la SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA LARGO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva ROSARIO SALONIA, che li rappresenta e difende, giusta dal Sig. MENCHIN ENGHIN delega in atti;
per diritti it ricorrente CANCELLIERE
contro
PORTALUPI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega2003 374 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 7611/99 del Tribunale di -TORINO, depositata il 12/11/99 R.G. N. 2221/98; .. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato COZZOLINO per delega SALONIA;
udito l'Avvocato MENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 22860/00 Svolgimento del processo depositato il 30 marzo 1998 la s.p.a. Con ricorso Ferrocemento Recchi proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Torino con cui le veniva intimato il pagamento della somma di lire 52.000.000 a favore di RI RT, a titolo di incentivazione ex art. 4 legge n. 291 del 1988. A sostegno dell'opposizione la società esponeva che il sig. RT, assunto in data 3 giugno 1986 con qualifica di quadro, si era dimesso con lettera del 27 ottobre 1997 e con effetto dal 31.12.1997, avendo maturato i requisiti per beneficiare della pensione di anzianità. Sosteneva l'opponente che da parte della società non vi era stato alcun atto volto ad incentivare le risoluzione del rapporto di lavoro. дорог Il RT si costituiva e deduceva che con lettera in data 18.12.1997 il responsabile della sede di Torino della società gli aveva proposto il versamento di una somma di lire 52.000.000 come incentivo ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della legge n. 291 del 1988, somma che veniva effettivamente riportata nella busta paga finale consegnatagli il 19.12.1997. Riteneva che tale proposta era divenuta vincolante per la società a seguito della sua accettazione apposta in calce al documento. Riferiva che solo in data 22.12.1997, e quindi dopo la conclusione del contratto, la società gli aveva comunicato di non volersi avvalere della risoluzione consensuale del rapporto e gli aveva corrisposto la somma indicata nella busta paga decurtata dell'importo dell'incentivazione. Espletata l'istruzione il Pretore, con sentenza del 5 giugno l'opposizione e revocava il1998, accoglieva decreto ingiuntivo. 2 A seguito di impugnazione del RT il Tribunale di Torino, con sentenza del 26 ottobre 1999, accoglieva l'appello l'opposizionee respingeva ingiuntivo della a decreto Ferrocemento. In motivazione il Tribunale osservava che mentre le dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 27.10.1997 non erano state accettate dalla società e quindi non avevano avuto effetto, successivamente tra le parti in data 18.12.1997 si era contratto, documentato dalla lettera in pariperfezionato un data firmata per la società dal dott. Marinaccio responsabile della sede di Torino, con il quale la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro veniva incentivata con il pagamento della somma di lire 52.000.000 a favore del lavoratore, somma DGPIT. riportata nella busta paga finale consegnata il 19.12.1997. Riteneva il Tribunale che tale accordo aveva privato di ogni efficacia la domanda di dimissioni del 27.10.1997 e che, di conseguenza, nessun valore poteva avere la successiva lettera di accettazione di tali dimissioni da parte dell'azienda. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro motivi illustrato da memoria. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 2118, 1334 e 1335 cod.civ., la società sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio sicchè nella specie le dimissioni del RT hanno avuto piena efficacia dal momento in cui sono pervenute a conoscenza del datore di lavoro, non essendo necessaria l'accettazione di quest'ultimo. -- 3 Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1326 e segg. cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente Osserva che la lettera 18.12.1997 non era vincolante per il datore di lavoro in quanto non sottoscritta dal legale rappresentante della società, ma da un dirigente privo dei necessari poteri institori;
sostiene la ricorrente che tale lettera in realtà documentava solo l'inizio di una trattativa rimasta senza seguito per il difetto di consenso dell'azienda. Esclude altresì la ricorrente che la busta paga consegnata al RT il 19.12.1997 e la quietanza liberatoria da questi sottoscritta in pari data possano integrare un accordo contrattuale idoneo a porre nel nulla gli effetti delle dimissioni volontarie del lavoratore. Оброй Con il terzo motivo, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la società si duole che il Tribunale non abbia valutato il complessivo comportamento delle parti ed in particolare la lettera datata 5.1.1998 con la quale il RT chiedeva di essere riassunto ed il ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato il 30.1.1998, con il quale il predetto lavoratore aveva chiesto la immediata reintegrazione nel posto di lavoro sul presupposto di aver diritto ad un prolungamento del periodo di preavviso;
ritiene la ricorrente che ove il Tribunale avesse valutato detti documenti avrebbe constatato che il RT aveva posto in essere comportamenti incompatibili con la pretesa risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la corresponsione dell'incentivo all'esodo. Con il quarto motivo, denunciando ancora omessa insufficiente contraddittoria motivazione, la ricorrente osserva che lo e stesso Tribunale aveva rilevato che con il documento del 4 18.12.1997 le parti avevano concordato una collaborazione del consensuale delRT per sei mesi dopo la risoluzione rapporto di lavoro;
il Tribunale per tanto avrebbe dovuto rilevare che la somma di lire 52.000.000 nella volontà delle parti non ha mai avuto la funzione di costituire un incentivo all'esodo, che ha quale sua unica causa la risoluzione del rapporto di lavoro, bensì quella di un pagamento anticipato per una successiva collaborazione cui il lavoratore si impegnava, al fine di usufruire dei benefici fiscali ed evitare la decurtazione del trattamento pensionistico. Le suesposte censure, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono nel loro complesse infondate per i seguenti motivi. Indubbiamente il Tribunale ha errato laddove ha affermato che 04555. dimissioni presentate dal RT con lettera del le 27.10.1997 non si erano perfezionate in difetto di accettazione di controparte. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è che le dimissioni del lavoratoreconcorde nel ritenere costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, non essendo necessaria una accettazione del datore di lavoro (cfr. tra le tante Cass. N. 11179 del 1990, Cass. N. 3217 del 1990, Cass. N. 6645 del 1995). Tale erronea affermazione del Tribunale, tuttavia, non è idonea ad infirmare la decisione qui impugnata, la cui motivazione, peraltro, deve essere opportunamente integrata. Il giudice di appello, infatti, ha correttamente rilevato che quando il rapporto di lavoro era ancora in corso (si ricorda che le dimissioni per espressa volontà del lavoratore avrebbero 5 avuto effetto a partire dal 31.12.1997), e precisamente in data 18.12.1997, è intervenuto tra il RT ed il responsabile della sede torinese della società un accordo, il cui testo è riportato per esteso in sentenza, con il quale le parti stabilivano di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 1997 con il riconoscimento al dipendente, a titolo di incentivazione ex art. 4 comma 2 bis della legge n. 291 del 1988, della somma di lire 52.000.000. Orbene, se la revoca delle dimissioni è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro (se non giunga a conoscenza del destinatario prima delle dimissioni), è pur vero che l'eliminazione degli effetti risolutori delle dimissioni può sempre avvenire con il consenso del datore di lavoro (cfr. Оброт Cass. N. 11179 del 1990), così come vero che tale negozio unilaterale può essere legittimamente sostituito da un negozio estintivo bilaterale, essendo perfettamente configurabile la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 primo comma c.C. (cfr. Cass. N. 8106 del 2001). Nella specie, dunque, le dimissioni unilaterali rassegnate dal RT in data 27.10.1997 con effetto dal 31 dicembre successivo, con il consenso del datore di lavoro e mentre perdurava il rapporto di lavoro, sono state revocate e sostituite da un negozio bilaterale estintivo del predetto rapporto a decorrere dal 31.12.1997. Così ricostruito il rapporto tra le dimissioni del 27.10.1997 e l'accordo del 18.12.1997, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto quest'ultimo negozio vincolante per la società benché non sottoscritto dal legale rappresentante della Ferrocemento ma solo siglato dal responsabile della sede torinese della medesima società. Il Tribunale ha osservato al riguardo che il 6 responsabile della sede torinese, dott. Marinacci, per circostanze univoche appariva al RT come persona abilitata a manifestare nei suoi confronti la volontà della società; ha poi rilevato che l'impegno della società risultava confermato dalla consegna al dipendente, in data 19.12.1997, di una busta paga, atto ufficiale del datore di lavoro, che riportava la somma lorda di lire 52.000.000 imputata "incentivazione". In definitiva, il espressamente ad della dirigenza locale della società aveva comportamento determinato un incolpevole affidamento del RT nella validità ed efficacia del contratto concluso il 18.12.1997; il quale ultimo di riflesso, diveniva impegnativo per la stessa } società, che non risulta avesse in passato espressamente limitato i poteri rappresentativi del dirigente torinese, per Ihan il più generale principio di responsabilità. Stante il preciso impegno a versare un "incentivo" all'esodo, è poi irrilevante stabilire se nel corso delle trattative la somma di 52 milioni fosse stata concordata o meno per una successiva collaborazione esterna del Prestalupi. Questa ricostruzione della vicenda contrattuale operata dal Tribunale appare congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici e le argomentazioni che sorreggono la decisione seguono un filo logico e razionale privo di contraddizioni ed incongruenze. Trattandosi di un accertamento in fatto riservato al giudice del merito, le valutazioni del Tribunale sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Orbene, come è noto, la prospettazione di vizi di motivazione deve consistere nella indicazione dei vizi logici e delle contraddizioni che non consentono di ricostruire l'iter argomentativi che sorregge la decisione impugnata e non può 7 risolversi nella mera ricostruzione della vicenda processuale in termini più favorevoli al ricorrente. La denuncia di vizi di motivazione, infatti, non abilita la Corte di cassazione ad un riesame del merito delle risultanze processuali. Alla stregua dei suddetti consolidati principi, le censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione, si mostrano del tutto inammissibili, risolvendosi in buona sostanza nella richiesta di un riesame nel merito dell'intera vicenda processuale. Per tutte le considerazioni sopra espresse, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento in favore de resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
e condanna la ricorrente alLa Corte rigetta il ricorso pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di 20,00 oltre ad euro cassazione, che liquida in euro - duemila per onorari. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2003 Il Presidente Il Cons. estensore Препостнин PrenatФижив Обротвай CANCELLIER Reposita in Cantelleria Koggi, 20 MAR 2803 JANEUVERE