Sentenza 28 giugno 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici; ne consegue che il giudice, ex art 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, può disapplicare la concessione macroscopicamente illegittima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tale la concessione in sanatoria rilasciata in assenza del provvedimento autorizzativo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico gravante sull'area oggetto dell'intervento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2000, n. 10960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10960 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE RENATO Presidente del 28/06/2000
1. Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ONORATO PIERLUIGI Consigliere N. 2632
2. Dott. CECCHERINI ALDO Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. FIALE ALDO Consigliere N. 26842/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) TI NN n. il 11.09.1939
avverso sentenza del 19.03.1998 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CECCHERINI ALDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Ranieri che ha concluso per sospensione
Udito il difensore Avv.to Varricchio Mario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 giugno 1996, il Pretore di Benevento ha condannato IO IN, con le ritenute attenuanti generiche, alla pena - sospesa - di giorni venti di arresto e L. 20.000.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 1 quinquies e 1 sexies l. n. 431 dl 1985 in relazione all'art. 20 lett. c l. n. 47 del 1985, accertato il 18 ottobre 1994. L'imputato aveva modificato l'assetto del territorio realizzando, senza le prescritte autorizzazioni, un capannone in metallo in zona soggetta a vincolo paesaggistico ex art.1 lett. c l. n. 431 del 1985 (il comma quinto, lett. c dell'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, introdotto dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985 n. 312,contempla "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"), ancorato al suolo su massetto di cemento.
Il IN ha proposto appello. Nei motivi ha sostenuto che il vincolo di verde pubblico, imposto dal piano regolatore e riferito dal tecnico comunale nella sua deposizione, era superato da un Piano progetto del 1992 che salvava le volumetrie esistenti (quale dovrebbe ritenersi la sua, asseritamente realizzata negli anni '50). Inoltre l'opera era localizzata in zona BR, e quindi in zona B, con indice di copertura sicuramente maggiore del 12,5%. Infine la mancata certificazione della congruita' implicava silenzio accoglimento della sua domanda. Con sentenza in data 19 marzo - 2 aprile 1998, la Corte di appello di Napoli, dopo aver chiesto informazioni alla pubblica amministrazione, ha escluso che la concessione in sanatoria, rilasciata senza l'autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo, avesse sanato l'illecito per cui era stata pronunciata condanna in primo grado, e che l'area fosse compresa nello strumento urbanistico invocato dall'appellante, che avrebbe superato le previsioni del piano particolareggiato, e, salva la concessione del beneficio della non menzione, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. Contro questa sentenza l'imputato ricorre per cassazione, articolando tre motivi per il suo annullamento.
1. Violazione dell'art. 606 c.p.p. comma 1 lettera E. La sentenza sarebbe carente di motivazione "sulla mancata autorizzazione del vincolo". La zona di terreno occupata non era soggetta a vincolo perché ricadente - in parte - su zona classificata BR1 dal piano regolatore generale, e come tale esclusa dal vincolo paesistico, e in parte classificata F2. Il piano particolareggiato non poteva modificare il piano regolatore generale, e prevedeva per la zona in questione la sistemazione di fasce alberate a completamento della viabilità, previsione peraltro superata dal piano progetto approvato dal comune nel 1992.
2. Violazione dell'art. 606 c.p.p. comma 1 lettera E. La sentenza (di primo grado) si era fondata su questioni di diritto amministrativo (per negare validità ai fini che qui interessano alla concessione in sanatoria rilasciata dal comune di Benevento) che esorbiterebbero dalla giurisdizione del giudice penale;
quella di appello sarebbe carente di motivazione sulla circostanza del rilascio della sanatoria da parte del comune di Benevento in assenza del presunto vincolo.
3. Violazione dell'art. 28 (poco oltre si indica anche l'art.31) l. n. 1150 del 1942 e successive modifiche. Il giudice penale non poteva, in presenza di una concessione edilizia in sanatoria sindacarne l'eventuale illegittimità a al fine di applicare l'atto amministrativo e considerare la condotta dell'agente equivalente a quella di chi ha eseguito i lavori senza concessione.
4. Il motivo è così formulato: "Violazione dell'art. 606 c.p.p. comma 1 lettera E (illogicità); con la concessione in sanatoria è stata superata l'imputazione di cui alla legge 792/94 ex art. 39 ed art. 32 l. 47/85".
Il ricorso, in un primo momento sospeso dalla Corte, torna ora all'esame del Supremo collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è intrinsecamente contraddittorio. Lo stesso ricorrente ammette infatti che l'area in cui è stata realizzata l'opera abusiva ricade in parte (da lui stesso indicata in circa mq. 400) in zona classificata F2 (contro i circa mq. 500 ricadenti in zona BR1). È quindi indubbio che per questa parte non poteva trovare applicazione l'art. 82, comma sesto d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, per cui il vincolo paesistico - nella specie derivante dalla prossimità al fiume Calore - non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Vero è che, per quanto riguarda l'area compresa nella zona F, il ricorrente sostiene che essa era inclusa nel piano progetto del 1992. Ora, l'accertamento della Corte d'appello, secondo la quale l'assunto è contraddetto dalle informazioni ricevute dalla pubblica amministrazione, è un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità. A parte ciò, è comunque decisivo il rilievo che l'applicazione della norma invocata presuppone l'esistenza del vincolo alla data di entrata in vigore della norma medesima (D.L. 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modifica in legge 8 agosto 1985 n. 431), mentre qui si richiama un piano progetto (la cui assimilabilità ad un piano pluriennale di attuazione è peraltro quanto meno altamente problematica: in senso contrario - se esso deve essere apparentato ad un piano lottizzazione - si veda Cass. n. 1512 del 19 luglio 1993, P.M. in proc. Santise ed altri) che è posteriore di sette anni.
Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di appello, che, toccando questioni comuni di rapporto tra giurisdizione penale ed attività amministrativa in materia urbanistico - edilizia, possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorrente mostra innanzi tutto di non tener conto del fatto che la condanna è stata pronunciata per la violazione del vincolo paesistico, e non per la costruzione senza concessione: il problema della disapplicazione della "concessione in sanatoria" rilasciata dall'amministrazione comunale in assenza dell'autorizzazione preposta alla tutela del vincolo, dunque, propriamente non si poneva neppure. Si deve peraltro ricordare quanto in altra già occasione affermato dalla Corte. Vale a dire, che in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria, il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto di concessione alla previsione normativa. Ciò in quanto, a norma dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la concessione in sanatoria estingue il reato solo se l'opera è conforme agli strumenti urbanistici. Ne consegue, in base all'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E - che amplia il potere di controllo del giudice ordinario (in particolare penale) ai fini del sindacato di legittimità dell'atto - il potere del giudice di disapplicare la concessione macroscopicamente illegittima (Sez. III, sent. n. 4421 del 3 maggio 1996, Oberto, rv. 204885). E tale deve certamente ritenersi la concessione in sanatoria rilasciata in assenza del provvedimento autorizzativi dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico.
L'ultimo motivo, nella sua stringata formulazione, è generico, perché non considera la corretta motivazione già data dalla Corte d'appello di Napoli sul punto, e che non viene fatta oggetto di alcuna censura. Il motivo è pertanto inammissibile. Si aggiunga che sulla domanda di condono edilizio, seguita dal relativo pagamento a titolo di oblazione, che ha evitato al ricorrente la condanna per il reato di cui alla lettera c dell'art. 20 l. n. 47 del 1985, non risulta ancor oggi rilasciato il necessario parere favorevole dell'autorità competente, sebbene sia interamente decorso il termine di sospensione di legge.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2000