CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16885 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2025 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Giovanni Bertolini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Rapisarda, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 febbraio 2025 la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di AN EL di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del Tribunale di Catania del 21 maggio 2018, per reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso dal novembre 2010 fino a febbraio 2012; 2. sentenza del Tribunale di Catania del 16 aprile 2014, per reato di cui all’art. 629 cod. pen. commesso il 14 gennaio 2014. In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, Penale Sent. Sez. 1 Num. 16885 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 23/04/2026 evidenziando, in particolare, che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l’uno dall’altro, che nella condanna per il reato di cui all'art 416-bis cod. pen. non risulta che l’autore del reato avesse il ruolo di svolgere estorsioni per conto del clan, che l'estorsione di cui alla sentenza n. 2 non vede neanche la contestazione della aggravante mafiosa, e non si può escludere che si tratti di una vicenda privata;
è arduo, in definitiva, ritenere che il reato fosse stato programmato dall'inizio trattandosi di un episodio criminoso contingente. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dal compendio istruttorio acquisito nel processo per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., da cui risulta che la partecipazione al clan del ricorrente continuò anche dopo il febbraio 2012, come da dichiarazioni convergenti dei pentiti;
la stessa vicenda dell'estorsione è una messa a posto di un cantiere, ovvero un reato commesso con tipiche modalità mafiose e nell'interesse della cosca;
la mancanza dell'aggravante si spiega col fatto che all'epoca sia il ricorrente che il suo correo non erano stati ancora condannati per la partecipazione all'associazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Giovanni Bertolini, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Rapisarda, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché, pur se apparentemente le date di commissione dei reati non sono sovrapponibili, però la partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa proseguì anche dopo il febbraio 2012, come da dichiarazioni convergenti dei pentiti. L’argomento è infondato, perché inconferente rispetto alla valutazione sulla sussistenza o meno di un unico disegno criminoso per il quale ciò che è rilevante è il momento iniziale di adesione al clan, perché è in quel momento che deve essere presente già la volizione criminale - sia pure nelle sue linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) - del secondo reato. Tra l’inizio della partecipazione al clan e l’estorsione intercorrono più di tre anni, per cui non è manifestamente illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha ritenuto che in quella data non potesse esser già sorta la volizione criminale del secondo reato;
ciò, a maggior ragione, nel caso in esame, in cui l’estorsione si è risolta nella “messa a posto” di un cantiere, ovvero di una attività lavorativa, su cui l’organizzazione criminale ha preteso di ottenere una parte dei guadagni, che tre anni prima, all’ingresso del ricorrente nell’associazione, neanche si poteva sapere che sarebbe stata impiantata. Il ricorso deduce che l’estorsione è stata commessa con modalità mafiose e nell’interesse della cosca, ma l’argomento è infondato, perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esclude che un reato-fine commesso nell’ambito di una associazione a delinquere sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430: è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Il programma criminoso, ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, De Santis, Rv. 203987), di cui costituirebbe attuazione il reato-fine, infatti, deve essere positivamente e rigorosamente provato (Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Moro, Rv. 196545), e non ricomprende i reati estemporanei che nascono per effetto di un avvenimento specifico che li precede, come, nel caso in esame, quello di estorsione nato per effetto dell’apertura del cantiere. Ad opinare diversamente, infatti, si finirebbe per far dipendere la sussistenza o meno della continuazione tra associazione criminosa e reato-fine dalla tipologia del reato-fine, in contrasto con la sistematica della giurisprudenza di legittimità che ritiene che l’unico disegno criminoso possa sussistere soltanto quando lo specifico reato commesso per secondo, e non un mero comportamento criminale di una certa tipologia, sia stato programmato “nelle sue linee essenziali” (v. sempre sentenza Gargiulo) al momento di commissione del primo. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/04/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Giovanni Bertolini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Rapisarda, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 febbraio 2025 la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di AN EL di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del Tribunale di Catania del 21 maggio 2018, per reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso dal novembre 2010 fino a febbraio 2012; 2. sentenza del Tribunale di Catania del 16 aprile 2014, per reato di cui all’art. 629 cod. pen. commesso il 14 gennaio 2014. In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, Penale Sent. Sez. 1 Num. 16885 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 23/04/2026 evidenziando, in particolare, che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l’uno dall’altro, che nella condanna per il reato di cui all'art 416-bis cod. pen. non risulta che l’autore del reato avesse il ruolo di svolgere estorsioni per conto del clan, che l'estorsione di cui alla sentenza n. 2 non vede neanche la contestazione della aggravante mafiosa, e non si può escludere che si tratti di una vicenda privata;
è arduo, in definitiva, ritenere che il reato fosse stato programmato dall'inizio trattandosi di un episodio criminoso contingente. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dal compendio istruttorio acquisito nel processo per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., da cui risulta che la partecipazione al clan del ricorrente continuò anche dopo il febbraio 2012, come da dichiarazioni convergenti dei pentiti;
la stessa vicenda dell'estorsione è una messa a posto di un cantiere, ovvero un reato commesso con tipiche modalità mafiose e nell'interesse della cosca;
la mancanza dell'aggravante si spiega col fatto che all'epoca sia il ricorrente che il suo correo non erano stati ancora condannati per la partecipazione all'associazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Giovanni Bertolini, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Rapisarda, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché, pur se apparentemente le date di commissione dei reati non sono sovrapponibili, però la partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa proseguì anche dopo il febbraio 2012, come da dichiarazioni convergenti dei pentiti. L’argomento è infondato, perché inconferente rispetto alla valutazione sulla sussistenza o meno di un unico disegno criminoso per il quale ciò che è rilevante è il momento iniziale di adesione al clan, perché è in quel momento che deve essere presente già la volizione criminale - sia pure nelle sue linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) - del secondo reato. Tra l’inizio della partecipazione al clan e l’estorsione intercorrono più di tre anni, per cui non è manifestamente illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha ritenuto che in quella data non potesse esser già sorta la volizione criminale del secondo reato;
ciò, a maggior ragione, nel caso in esame, in cui l’estorsione si è risolta nella “messa a posto” di un cantiere, ovvero di una attività lavorativa, su cui l’organizzazione criminale ha preteso di ottenere una parte dei guadagni, che tre anni prima, all’ingresso del ricorrente nell’associazione, neanche si poteva sapere che sarebbe stata impiantata. Il ricorso deduce che l’estorsione è stata commessa con modalità mafiose e nell’interesse della cosca, ma l’argomento è infondato, perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esclude che un reato-fine commesso nell’ambito di una associazione a delinquere sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430: è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Il programma criminoso, ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, De Santis, Rv. 203987), di cui costituirebbe attuazione il reato-fine, infatti, deve essere positivamente e rigorosamente provato (Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Moro, Rv. 196545), e non ricomprende i reati estemporanei che nascono per effetto di un avvenimento specifico che li precede, come, nel caso in esame, quello di estorsione nato per effetto dell’apertura del cantiere. Ad opinare diversamente, infatti, si finirebbe per far dipendere la sussistenza o meno della continuazione tra associazione criminosa e reato-fine dalla tipologia del reato-fine, in contrasto con la sistematica della giurisprudenza di legittimità che ritiene che l’unico disegno criminoso possa sussistere soltanto quando lo specifico reato commesso per secondo, e non un mero comportamento criminale di una certa tipologia, sia stato programmato “nelle sue linee essenziali” (v. sempre sentenza Gargiulo) al momento di commissione del primo. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/04/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4