Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
042 5 5 /02 0069583 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL PO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributi SEZIONE TRIBUTARIA Agevolazion pro terremot Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8141/00 Dott. Michele - Presidente- CANTILLO Dott. Paolo GIULIANI Consigliere RAGONESI Consigliere Cron. 9922 Dott. Vittorio BENINI Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Consigliere Ud. 14/12/01Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 69583 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AR IO;
www intimato avverso la sentenza n. 144/99 della Commissione 2001 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2634 08/04/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata 1'8.4.1999, la Commissione tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l'ap- pello dell'Ufficio imposte dirette di Isernia motivando che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione dell'impo- nibile per PE e Ilor, e correttamente erano state dedotte da AN MA nella dichiarazione dei red- diti. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione 2 dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.l. 30.12.1985 n. 971; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. 46; 2 d.p.r. 597/73; d.l. 202, conv. In 1. 293/89, sostiene il ca- 29.5.1989 n. rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini PE e Ilor, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- riore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14.12.2001 Il PresidentsIl relatore Stefano Benini Michele Contio Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 25 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista