Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, il giudice del divorzio, nel decidere sull'attribuzione dell'assegno a favore di uno dei coniugi, deve prima verificare l'esistenza del diritto in relazione all'inadeguatezza dei mezzi e, poi, deve procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno stesso, tenendo conto dei vari criteri normativamente stabiliti, i quali operano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, eventualmente, addirittura azzerarla in ipotesi estreme, quando, cioè, la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (la S.C. ha così cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva attribuito l'assegno individuando nel divorziato un'obiettiva mancanza di mezzi di sussistenza e facendo poi un generico richiamo ai criteri stabiliti dalla norma, senza specificare quali di quei criteri fossero stati considerati e senza esaminare se la loro valutazione, ponderata e bilaterale, avesse semmai potuto condurre all'esclusione, azzerandone la misura, della spettanza dell'assegno stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1999, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Giammarco CAPPUCCIO CONSIGLIERE
Dott. Ugo VITRONE CONSIGLIERE
Dott. Mario CICALA CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
TI AN, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Trento n.2, presso l'Avv. Carmelo Rao che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
RI ME LL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Galilei n.45, presso l'Avv. Giovanni Magnano di San Lio che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al controricorso, congiuntamente o disgiuntamente dall'Avv. Francesco Magnano di San Lio
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n.53 pubblicata il 28 gennaio 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 1998 dal Consigliere Paolo Giuliani.
Udito il difensore della controricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 15.5.1993, TI AN chiedeva al Tribunale di Catania la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20.10.1982 con RI ME LA.
Costituitasi, quest'ultima non si opponeva al divorzio, ma domandava la corresponsione dell'assegno divorzile, deducendo che la propria situazione patrimoniale si fosse deteriorata rispetto a quella del tempo della separazione.
Il giudice adito, con sentenza del 28.10/12.12.1994, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettava la domanda proposta dalla LA, la quale, con ricorso in data 10.2.1995, interponeva appello avverso la predetta decisione, chiedendone la riforma là dove il Tribunale aveva erroneamente valutato le proprie condizioni fisiche ed economiche, negandole l'assegno de quo, nuovamente richiesto.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza m data 26.6.1996/ 28.1.1997, riconosceva alla LA il diritto ad un assegno divorzile pari a lire 1.000.000 mensili a decorrere dal 1.12.1993, oltre gli adeguamenti secondo gli indici ISTAT, assumendo che la valutazione dei rispettivi quadri economico - patrimoniali evidenziava, oltre ad uno squilibrio molto pronunciato tra i due coniugi a sfavore dell'ex moglie, altresì un'obiettiva mancanza di mezzi di sussistenza in capo a quest'ultima.
Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il AN, deducendo due motivi di gravame illustrati da memoria, ai quali resiste la LA con controricorso pure illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art.5 della legge n.898 del 1970, come modificato dall'art.10 della legge n.74 del 1987, nonché
l'omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi prospettati, in relazione all'art.360, n.3 e n.5, c.p.c., assumendo che la sentenza gravata non abbia escluso, in violazione della relativa norma sostanziale sopra richiamata, l'assegno divorzile indipendentemente dalla mancanza o meno di mezzi adeguati dell'ex coniuge e, comunque, non abbia espresso la dovuta motivazione sul quantum debeatur, nonché sull'an debeatur dell'assegno stesso in relazione alle eccezioni formulate dal AN circa il fatto che detto assegno non competesse alla LA avuto riguardo alla durata della convivenza (tre anni circa), alla mancanza di contributo personale ed economico e alle ragioni della decisione, segnatamente da riferire alla circostanza, assolutamente pacifica, che il matrimonio non era stato mai consumato.
Al riguardo, si osserva come la Corte territoriale, sul rilievo che la valutazione dei rispettivi quadri economico - patrimoniali delle parti evidenziasse, oltre ad uno squilibrio molto pronunciato tra i due coniugi a sfavore dell'ex moglie, anche un'obiettiva mancanza di mezzi di sussistenza in capo alla LA, abbia affermato spettare a quest'ultima, con riferimento al presupposto fondamentale di cui all'art.5, sesto comma, della legge n.898 del 1970, un assegno divorzile che, in base ai criteri stabiliti da tale norma, è apparso equo alla stessa Corte fissare in lire un milione mensili, oltre gli adeguamenti secondo gli indici ISTAT. Orbene, nella disciplina introdotta dall'art.10 della legge 6 marzo 1987, n.74, che ha modificato l'art.5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, l'assegno periodico di divorzio ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua attribuzione è indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Gli altri criteri indicati dall'art.5, sesto comma, della legge n.898 del 1970 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione,
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, da valutare tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) sono destinati ad operare solo se l'accertamento della predetta (ed unica) circostanza attributiva risulti di segno positivo: il giudizio relativo a tale accertamento, articolandosi in due fasi (quella del riconoscimento del diritto in astratto e quella della determinazione dell'assegno in concreto), vede il giudice, nella prima di esse, chiamato a verificare l'esistenza del diritto in relazione all'inadeguatezza dei mezzi (raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio, sì da procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare detta inadeguatezza, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno) e, nella seconda, dovendosi procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno stesso, chiamato alla valutazione ponderata e bilaterale dei vari criteri normativamente stabiliti, i quali operano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, se del caso, addirittura azzerarla in ipotesi estreme, quando, cioè, la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (Cass. 13 maggio 1998, n. 4809), nel senso esattamente che è rimessa al giudice la valutazione dell'influenza degli indicati elementi non solo sotto il profilo quantitativo, ovvero ai fini della determinazione della misura dell'assegno, ma sullo stesso an debeatur, essendogli così consentito di pervenire in concreto all'esclusione dell'assegno medesimo con riferimento all'incidenza negativa di uno o più di essi (Cass. 27 novembre 1992, n. 12682). Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver dato conto della sussistenza del presupposto fondamentale di cui all'art.5, sesto comma, della legge n.898 del 1970, individuato in "una obbiettiva mancanza di mezzi di sussistenza nella LA", ha poi del tutto genericamente fatto richiamo "ai criteri stabiliti da detta norma" per determinare la misura dell'assegno divorzile spettante all'ex moglie, senza cioè minimamente:
a) specificare quali dei richiamati criteri siano stati considerati al riguardo, indicando i motivi di un equivalente apprezzamento di tutti ovvero dell'eventuale, prevalente apprezzamento di uno o di alcuni di essi;
b) esaminare, in relazione alle deduzioni dell'odierno ricorrente, se la valutazione ponderata e bilaterale di tali criteri o di uno o più di questi (come quelli prospettati dal medesimo ricorrente riguardo alla mancanza di contributo personale ed economico, alle ragioni della decisione ed alla durata del matrimonio) avesse semmai potuto condurre all'esclusione, azzerandone la misura, della spettanza dell'assegno divorzile alla LA in riferimento alla loro stessa incidenza negativa.
In questi termini, la pronuncia della Corte territoriale si palesa viziata da omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, onde, in accoglimento del primo motivo del ricorso, restando assorbito il secondo, l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche ai fini delle spese, alla Corte di Appello di Messina.
P. Q. M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche ai fini delle spese, alla Corte di Appello di Messina. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 Marzo 1999