CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 9091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9091 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SS RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/2/2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Romano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/2/2022, la Corte di appello di Napoli rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata a RI SS con la pronuncia del 29/6/2021, emessa per condotte di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9091 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 08/02/2023 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con motivi sovrapponibili - la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova. Con riguardo al delitto di cui al capo 1), la Corte di appello non avrebbe risposto alla censura con la quale si sarebbe evidenziato che - contrariamente a quanto si leggeva nella sentenza di primo grado, con evidente travisamento - i Carabinieri non avrebbero visto il minorenne HE Messina uscire dall'abitazione del ricorrente, ma dall'androne condominiale, che servirebbe 8 appartamenti. Questa circostanza decisiva sarebbe stata del tutto pretermessa nella sentenza, così facendo mancare un essenziale elemento a dimostrazione dell'innocenza del ricorrente. Ancora sul capo 1), poi, la sentenza avrebbe valutato la differente qualità di sostanza rinvenuta nella disponibilità del minore rispetto a quella ritenuta nella disponibilità dell'imputato, ma sul punto avrebbe reso una motivazione palesemente illogica. Del tutto irrilevante, inoltre, sarebbe il ritrovamento di comune cellophane da cucina (che la sentenza avrebbe qualificato come materiale di confezionamento), neutralizzato dall'ammissione del SS di essere lui stesso un costante consumatore di marijuana. La stessa censura è poi mossa in ordine al capo 2 della rubrica, che sarebbe stato riconosciuto a carico del ricorrente ancora con argomento viziato;
in particolare, come l'esistenza di un impianto di videosorveglianza all'interno dell'appartamento non avrebbe trovato conferma, così non potrebbe affermarsi con sicurezza la riferibilità all'imputato della sostanza trovata sul terreno, in quanto luogo raggiungibile da diverse vie d'accesso (e con la precisazione che la terrazza dalla quale la sostanza sarebbe stata gettata non sarebbe di pertinenza dell'appartamento del SS). Ancora con riguardo a questo capo, peraltro, da sentenza non spiegherebbe per quale ragione tale quantitativo di marijuana sarebbe stato attribuito al ricorrente, ma non anche altra sostanza, pur rinvenuta nei medesimi luoghi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato;
le due censure proposte, peraltro, possono essere trattate in modo congiunto, lamentando entrambe il vizio di motivazione nei termini della assenza o del travisamento del fatto. 4. Con riguardo, innanzitutto, al reato di cui al capo 1), la Corte ritiene che la responsabilità del SS per la cessione di 571 grammi di marijuana ad un minorenne sia stata confermata con argomento del tutto rigoroso e congruo, con lettura degli esiti investigativi tutt'altro che manifestamente illogica, così da pervenire ad un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. 2 4.1. In particolare, ed anche a voler riconoscere la mancata risposta alla censura difensiva relativa al punto esatto in cui i militari avevano visto per la prima volta il minorenne uscire dall'immobile (se dalla porta dell'appartamento del ricorrente o da quella condominiale), la sentenza ha comunque sottolineato che il giovane era stato trovato in possesso della stessa tipologia di sostanza contestata nel capo 2), poi trovata dai militari in un terreno adiacente all'appartamento del ricorrente. Con riguardo a quest'ultima sostanza, la sentenza - ancora con argomento che non si presta censura - ha peraltro evidenziato che tale identità di tipologia non poteva essere contestata dalla tesi secondo cui la marijuana sequestrata al minore sarebbe stata, in realtà, di qualità differente rispetto a quella trovata nel terreno;
dall'istruttoria, infatti, era emersa la possibilità di mescolare sostanze vegetali della stessa natura, anche raggiungendo un principio attivo diverso da quello delle singole sostanze miscelate. Sempre con riguardo allo stesso delitto di cui al capo 1), la Corte di appello ha poi sottolineato che la sostanza sequestrata al minorenne era stata confezionata con il medesimo materiale poi rinvenuto nell'appartamento del SS, peraltro - quest'ultimo - in parte ancora intriso di marijuana. Infine, e non certo per rilievo indiziario, la sentenza ha richiamato un'intercettazione ambientale in carcere del 3/7/2020 (successiva ai fatti di meno di un mese), nella quale la compagna del ricorrente gli aveva menzionato proprio un "mocciosetto che vuole dare tutta la colpa addosso a te"; di questa frase il SS non aveva saputo fornire alcuna convincente spiegazione, così da risultare un grave argomento indiziario con riguardo alla stessa contestazione di cui al capo 1), relativa a cessione di marijuana ad un minorenne. 4.2. L'affermazione di responsabilità con riguardo a tale condotta, pertanto, non è meritevole di censura. 5. Altrettanto priva di vizi logici, poi, è la sentenza con riguardo al capo successivo, che ha ad oggetto la detenzione a fine di spaccio di tutto lo stupefacente rinvenuto nel terreno limitrofo all'abitazione del SS. Ancora con argomento pienamente solido e con adeguata analisi di tutte le risultanze investigative, la sentenza ha infatti affermato che tale quantitativo di marijuana in involucri era stato verosimilmente gettato dall'alto, tanto che la busta di plastica del supermercato che la conteneva risultava aperta e parte del suo contenuto sparpagliato per terra. La Corte di appello ha quindi evidenziato che questa busta ben poteva essere stata gettata dal terrazzino di pertinenza di un immobile diverso da quello del ricorrente, ma da quest'ultimo immediatamente raggiungibile tramite la finestra del bagno;
cosi da concludere - con argomento privo di illogicità manifesta - che il SS, accortosi dell'arrivo dei Carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza installate, aveva immediatamente 3 Il Presi liere estensore preso la sostanza che teneva in casa e l'aveva messa in un sacchetto, poi lanciato di sotto all'evidente fine di non farlo trovare, dopo essere passato sul terrazzino citato. 5.1. Con riguardo poi all'esistenza dell'impianto di videosorveglianza, la sentenza ha risposto ancora con argomento adeguato alla censura che lamentava l'assenza di un qualunque riferimento sul punto negli atti redatti dalla polizia giudiziaria. La presenza di un simile apparato, infatti, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei Carabinieri (che avevano affermato proprio di averlo visto nell'appartamento), i quali, peraltro, avevano anche riferito di aver parcheggiato l'auto di servizio in posizione più defilata proprio allo scopo di non farsi sorprendere dall'impianto stesso. 5.2. Con riferimento, infine, al ritrovamento "da basso" anche di altra sostanza stupefacente, non riferita al SS, il Collegio rileva ancora la piena logicità della motivazione stesa dalla Corte di appello. Contrariamente a quanto si legge nel ricorso, infatti, la sentenza ha offerto una più che adeguata giustificazione al riguardo, evidenziando che mentre la marijuana di cui al capo 2) - come già richiamato - risultava evidentemente gettata dall'alto, risultando così sparpagliata sul terreno, la diversa tipologia di droga era stata rinvenuta nella intercapedine di un muro li esistente e, dunque, non poteva essere riferita al medesimo lancio che aveva interessato la sostanza contenuta nel sacchetto del supermercato. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Romano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/2/2022, la Corte di appello di Napoli rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata a RI SS con la pronuncia del 29/6/2021, emessa per condotte di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9091 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 08/02/2023 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con motivi sovrapponibili - la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova. Con riguardo al delitto di cui al capo 1), la Corte di appello non avrebbe risposto alla censura con la quale si sarebbe evidenziato che - contrariamente a quanto si leggeva nella sentenza di primo grado, con evidente travisamento - i Carabinieri non avrebbero visto il minorenne HE Messina uscire dall'abitazione del ricorrente, ma dall'androne condominiale, che servirebbe 8 appartamenti. Questa circostanza decisiva sarebbe stata del tutto pretermessa nella sentenza, così facendo mancare un essenziale elemento a dimostrazione dell'innocenza del ricorrente. Ancora sul capo 1), poi, la sentenza avrebbe valutato la differente qualità di sostanza rinvenuta nella disponibilità del minore rispetto a quella ritenuta nella disponibilità dell'imputato, ma sul punto avrebbe reso una motivazione palesemente illogica. Del tutto irrilevante, inoltre, sarebbe il ritrovamento di comune cellophane da cucina (che la sentenza avrebbe qualificato come materiale di confezionamento), neutralizzato dall'ammissione del SS di essere lui stesso un costante consumatore di marijuana. La stessa censura è poi mossa in ordine al capo 2 della rubrica, che sarebbe stato riconosciuto a carico del ricorrente ancora con argomento viziato;
in particolare, come l'esistenza di un impianto di videosorveglianza all'interno dell'appartamento non avrebbe trovato conferma, così non potrebbe affermarsi con sicurezza la riferibilità all'imputato della sostanza trovata sul terreno, in quanto luogo raggiungibile da diverse vie d'accesso (e con la precisazione che la terrazza dalla quale la sostanza sarebbe stata gettata non sarebbe di pertinenza dell'appartamento del SS). Ancora con riguardo a questo capo, peraltro, da sentenza non spiegherebbe per quale ragione tale quantitativo di marijuana sarebbe stato attribuito al ricorrente, ma non anche altra sostanza, pur rinvenuta nei medesimi luoghi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato;
le due censure proposte, peraltro, possono essere trattate in modo congiunto, lamentando entrambe il vizio di motivazione nei termini della assenza o del travisamento del fatto. 4. Con riguardo, innanzitutto, al reato di cui al capo 1), la Corte ritiene che la responsabilità del SS per la cessione di 571 grammi di marijuana ad un minorenne sia stata confermata con argomento del tutto rigoroso e congruo, con lettura degli esiti investigativi tutt'altro che manifestamente illogica, così da pervenire ad un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. 2 4.1. In particolare, ed anche a voler riconoscere la mancata risposta alla censura difensiva relativa al punto esatto in cui i militari avevano visto per la prima volta il minorenne uscire dall'immobile (se dalla porta dell'appartamento del ricorrente o da quella condominiale), la sentenza ha comunque sottolineato che il giovane era stato trovato in possesso della stessa tipologia di sostanza contestata nel capo 2), poi trovata dai militari in un terreno adiacente all'appartamento del ricorrente. Con riguardo a quest'ultima sostanza, la sentenza - ancora con argomento che non si presta censura - ha peraltro evidenziato che tale identità di tipologia non poteva essere contestata dalla tesi secondo cui la marijuana sequestrata al minore sarebbe stata, in realtà, di qualità differente rispetto a quella trovata nel terreno;
dall'istruttoria, infatti, era emersa la possibilità di mescolare sostanze vegetali della stessa natura, anche raggiungendo un principio attivo diverso da quello delle singole sostanze miscelate. Sempre con riguardo allo stesso delitto di cui al capo 1), la Corte di appello ha poi sottolineato che la sostanza sequestrata al minorenne era stata confezionata con il medesimo materiale poi rinvenuto nell'appartamento del SS, peraltro - quest'ultimo - in parte ancora intriso di marijuana. Infine, e non certo per rilievo indiziario, la sentenza ha richiamato un'intercettazione ambientale in carcere del 3/7/2020 (successiva ai fatti di meno di un mese), nella quale la compagna del ricorrente gli aveva menzionato proprio un "mocciosetto che vuole dare tutta la colpa addosso a te"; di questa frase il SS non aveva saputo fornire alcuna convincente spiegazione, così da risultare un grave argomento indiziario con riguardo alla stessa contestazione di cui al capo 1), relativa a cessione di marijuana ad un minorenne. 4.2. L'affermazione di responsabilità con riguardo a tale condotta, pertanto, non è meritevole di censura. 5. Altrettanto priva di vizi logici, poi, è la sentenza con riguardo al capo successivo, che ha ad oggetto la detenzione a fine di spaccio di tutto lo stupefacente rinvenuto nel terreno limitrofo all'abitazione del SS. Ancora con argomento pienamente solido e con adeguata analisi di tutte le risultanze investigative, la sentenza ha infatti affermato che tale quantitativo di marijuana in involucri era stato verosimilmente gettato dall'alto, tanto che la busta di plastica del supermercato che la conteneva risultava aperta e parte del suo contenuto sparpagliato per terra. La Corte di appello ha quindi evidenziato che questa busta ben poteva essere stata gettata dal terrazzino di pertinenza di un immobile diverso da quello del ricorrente, ma da quest'ultimo immediatamente raggiungibile tramite la finestra del bagno;
cosi da concludere - con argomento privo di illogicità manifesta - che il SS, accortosi dell'arrivo dei Carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza installate, aveva immediatamente 3 Il Presi liere estensore preso la sostanza che teneva in casa e l'aveva messa in un sacchetto, poi lanciato di sotto all'evidente fine di non farlo trovare, dopo essere passato sul terrazzino citato. 5.1. Con riguardo poi all'esistenza dell'impianto di videosorveglianza, la sentenza ha risposto ancora con argomento adeguato alla censura che lamentava l'assenza di un qualunque riferimento sul punto negli atti redatti dalla polizia giudiziaria. La presenza di un simile apparato, infatti, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei Carabinieri (che avevano affermato proprio di averlo visto nell'appartamento), i quali, peraltro, avevano anche riferito di aver parcheggiato l'auto di servizio in posizione più defilata proprio allo scopo di non farsi sorprendere dall'impianto stesso. 5.2. Con riferimento, infine, al ritrovamento "da basso" anche di altra sostanza stupefacente, non riferita al SS, il Collegio rileva ancora la piena logicità della motivazione stesa dalla Corte di appello. Contrariamente a quanto si legge nel ricorso, infatti, la sentenza ha offerto una più che adeguata giustificazione al riguardo, evidenziando che mentre la marijuana di cui al capo 2) - come già richiamato - risultava evidentemente gettata dall'alto, risultando così sparpagliata sul terreno, la diversa tipologia di droga era stata rinvenuta nella intercapedine di un muro li esistente e, dunque, non poteva essere riferita al medesimo lancio che aveva interessato la sostanza contenuta nel sacchetto del supermercato. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2023