CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 16613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16613 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza Corte appello di Catanzaro 23/06/2025 visti gli atti, letto il provvedimento impugnato, il ricorso dell’Avvocato Ottavio Porto udita la relazione svolta dal Consigliere GI LI letta la requisitoria del Sostituto P.G. Marco Patarnello, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio cartolare RITENUTO IN FATTO 1. ON EM, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna allo stesso inflitta dal Tribunale di Catanzaro in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen.
2. La difesa affida il ricorso a due motivi di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché delle circostanze attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16613 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 29/04/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo in ordine all’affermazione di responsabilità è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, ripropone in questa sede la questione della valenza liberatoria che dovrebbe riconoscersi, ai fini dell’esclusione del reato, ad alcune circostanze, quali la “non proprietà del veicolo su cui gli arnesi sono stati rinvenuti”, l’ora serale in cui il controllo è avvenuto che renderebbe oltremodo dubbia la possibilità di percepire la presenza degli oggetti allocati nella tasca dello sportello del veicolo e l’assenza di elementi dimostrativi che il ricorrente avesse avuto contezza o disponibilità consapevole degli strumenti rinvenuti”. Si tratta di un’alternativa di merito che risulta essere stata confutata con congrua motivazione dai giudici di merito alla luce anche del decisivo dato, non specificamente confutato nel ricorso, che al controllo del veicolo la p.g. giunse dopo che il ricorrente, alla vista della Polizia, accelerava onde sfuggire al controllo, comportamento logicamente rivelatore della consapevolezza di un trasporto illecito di oggetti idonei allo scasso, in relazione al quale il dato della circostanza temporale dell’ora tarda è stato coerentemente letto quale condizione favorevole alla commissione di delitti contro il patrimonio, giudizio avvalorato in concreto sia dall’idoneità di tali strumenti a prestarsi ad essere utilizzati per commettere delitti contro il patrimonio (una forbice e una tenaglia in ferro) sia dal precedente specifico annoverato dal ricorrente (una condanna per furto in appartamento) del tutto continente con l’uso illecito del compendio allo stesso rinvenuto. L’assenza, poi, di giustificazioni del possesso, lungi dal tradursi in un non consentito inversione dell’onere della prova, è stato correttamente letto quale assenza nel processo di elementi a discarico (ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) che potessero incidere in modo inferenziale sulla univocità della portata dimostrativa degli elementi di accusa. In conclusione, il giudizio che ha condotto all’affermazione di responsabilità si sottrae ai vizi di legittimità denunciati in quanto si nutre di un accertamento svolto dal giudice del merito in concreto che rende la situazione di possesso accertata idonea a mettere in pericolo il patrimonio (Corte cost., sentenza n. 265/2005).
3. Infondato risulta, invece, il secondo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego della speciale causa di non punibilità. La Corte di merito nel condividere il diniego espresso dal primo giudice, ha fatto espresso richiamo alla gravità del fatto in contestazione “atteso che l’imputato circolava con strumenti atti ad aprire o a forzare serrature nel pieno centro cittadino, in orario serale”. Il giudizio di disvalore, pertanto, lungi dal fondarsi sulla mera condotta del possesso ingiustificato, altrimenti finendo per asseverare una non consentita ontologica esclusione di tale fattispecie dall’alveo dell’art. 131-bis, primo comma, cod. pen., ha fatto riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto. In particolare, si sono richiamate due circostanze, quali l’aver circolato con tali strumenti nel centro cittadino e in orario serale che si prestano idonee a sostenere, sul piano dell’onere di motivazione, il giudizio di disvalore da cui lo stesso primo comma della disposizione in commento fa dipendere, alla stregua dell’espresso richiamo in fattispecie dell’art. 133, primo comma, cod. pen., l’esclusione della particolare tenuità. Si tratta, infatti, di dati di fatto che rivelano una maggiore pericolosità del soggetto in quanto il possesso è stato accertato in un contesto idoneo a rivelare una maggiore propensione dell’imputato a commettere reati contro il patrimonio, con buona probabilità di esito positivo legato anche all’ora tarda dell’accertamento.
4. Generico e manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo nella parte in cui 3 lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del buon comportamento processuale del ricorrente “caratterizzato da collaborazione e correttezza”. Dalla lettura della sentenza impugnata non si ricava, né vi è specifica allegazione, che il ricorrente tenne una condotta processuale del tipo di quella indicata nel motivo di ricorso. Anzi, risulta che all’atto del controllo di Polizia lo stesso cercò di allontanarsi. Tale circostanza, richiamata a fondamento del diniego, non risulta affatto manifestamente illogica, in quanto espressiva di una maggiore capacità a delinquere e potendo il giudice del merito fondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 6, n. 8668 del 28/5/1999, Milenkovic, Rv. 214200 - 01), nell’ambito di una valutazione discrezionale che risulta essere stata correttamente condotta in forza del riferimento agli indici di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 29 aprile 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente GI LI PI IN D’ST
2. La difesa affida il ricorso a due motivi di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché delle circostanze attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16613 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 29/04/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo in ordine all’affermazione di responsabilità è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, ripropone in questa sede la questione della valenza liberatoria che dovrebbe riconoscersi, ai fini dell’esclusione del reato, ad alcune circostanze, quali la “non proprietà del veicolo su cui gli arnesi sono stati rinvenuti”, l’ora serale in cui il controllo è avvenuto che renderebbe oltremodo dubbia la possibilità di percepire la presenza degli oggetti allocati nella tasca dello sportello del veicolo e l’assenza di elementi dimostrativi che il ricorrente avesse avuto contezza o disponibilità consapevole degli strumenti rinvenuti”. Si tratta di un’alternativa di merito che risulta essere stata confutata con congrua motivazione dai giudici di merito alla luce anche del decisivo dato, non specificamente confutato nel ricorso, che al controllo del veicolo la p.g. giunse dopo che il ricorrente, alla vista della Polizia, accelerava onde sfuggire al controllo, comportamento logicamente rivelatore della consapevolezza di un trasporto illecito di oggetti idonei allo scasso, in relazione al quale il dato della circostanza temporale dell’ora tarda è stato coerentemente letto quale condizione favorevole alla commissione di delitti contro il patrimonio, giudizio avvalorato in concreto sia dall’idoneità di tali strumenti a prestarsi ad essere utilizzati per commettere delitti contro il patrimonio (una forbice e una tenaglia in ferro) sia dal precedente specifico annoverato dal ricorrente (una condanna per furto in appartamento) del tutto continente con l’uso illecito del compendio allo stesso rinvenuto. L’assenza, poi, di giustificazioni del possesso, lungi dal tradursi in un non consentito inversione dell’onere della prova, è stato correttamente letto quale assenza nel processo di elementi a discarico (ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) che potessero incidere in modo inferenziale sulla univocità della portata dimostrativa degli elementi di accusa. In conclusione, il giudizio che ha condotto all’affermazione di responsabilità si sottrae ai vizi di legittimità denunciati in quanto si nutre di un accertamento svolto dal giudice del merito in concreto che rende la situazione di possesso accertata idonea a mettere in pericolo il patrimonio (Corte cost., sentenza n. 265/2005).
3. Infondato risulta, invece, il secondo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego della speciale causa di non punibilità. La Corte di merito nel condividere il diniego espresso dal primo giudice, ha fatto espresso richiamo alla gravità del fatto in contestazione “atteso che l’imputato circolava con strumenti atti ad aprire o a forzare serrature nel pieno centro cittadino, in orario serale”. Il giudizio di disvalore, pertanto, lungi dal fondarsi sulla mera condotta del possesso ingiustificato, altrimenti finendo per asseverare una non consentita ontologica esclusione di tale fattispecie dall’alveo dell’art. 131-bis, primo comma, cod. pen., ha fatto riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto. In particolare, si sono richiamate due circostanze, quali l’aver circolato con tali strumenti nel centro cittadino e in orario serale che si prestano idonee a sostenere, sul piano dell’onere di motivazione, il giudizio di disvalore da cui lo stesso primo comma della disposizione in commento fa dipendere, alla stregua dell’espresso richiamo in fattispecie dell’art. 133, primo comma, cod. pen., l’esclusione della particolare tenuità. Si tratta, infatti, di dati di fatto che rivelano una maggiore pericolosità del soggetto in quanto il possesso è stato accertato in un contesto idoneo a rivelare una maggiore propensione dell’imputato a commettere reati contro il patrimonio, con buona probabilità di esito positivo legato anche all’ora tarda dell’accertamento.
4. Generico e manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo nella parte in cui 3 lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del buon comportamento processuale del ricorrente “caratterizzato da collaborazione e correttezza”. Dalla lettura della sentenza impugnata non si ricava, né vi è specifica allegazione, che il ricorrente tenne una condotta processuale del tipo di quella indicata nel motivo di ricorso. Anzi, risulta che all’atto del controllo di Polizia lo stesso cercò di allontanarsi. Tale circostanza, richiamata a fondamento del diniego, non risulta affatto manifestamente illogica, in quanto espressiva di una maggiore capacità a delinquere e potendo il giudice del merito fondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 6, n. 8668 del 28/5/1999, Milenkovic, Rv. 214200 - 01), nell’ambito di una valutazione discrezionale che risulta essere stata correttamente condotta in forza del riferimento agli indici di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 29 aprile 2026. Il Consigliere relatore Il Presidente GI LI PI IN D’ST