CASS
Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2023, n. 38711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38711 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; letta la nota dell'Avvocato MASSIMO MONASTRA, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.. RITENUTO IN FATTO MA PP, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/05/2022 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 30/11/2017 del G.u.p. del Tribunale di Ragusa, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen.. Con il primo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'omessa risposta da parte della Corte di appello alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38711 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/09/2023 prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di tutti i requisiti a tal fine richiesti in relazione a un fatto qualificato ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen.. 1.2. Vizio di motivazione. Il secondo motivo d'impugnazione è strettamente collegato al primo, in quanto anche con esso il ricorrente si duole dell'omessa risposta alle deduzioni difensive in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha ritenuto che mancassero i presupposti per valutare la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. «essendo la pena detentiva nel massimo non inferiore ad anni cinque». I magistrati dell'appello non hanno tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020 (pubblicata il 21/07/2020) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Tale pronuncia ha comportato che il testo dell'art. 131-bis cod. pen. vigente al tempo della pronuncia della sentenza impugnata aveva una portata più ampia di quella ritenuta dai giudici dell'appello, essendo divenuto applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, attualmente previsto dal quarto comma dell'articolo 648 del codice penale, e a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione, a prescindere dal massimo edittale. La Corte costituzionale, invero, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 131-bis del codice penale nella formulazione all'epoca vigente, là dove non consentiva l'applicazione dell'esimente ai reati per i quali non fosse stabilito un minimo edittale di pena detentiva e tuttavia fosse previsto un massimo superiore a cinque anni. 2. La sentenza di appello, dunque, è viziata dalla violazione di legge, in quanto pronunciata sulla base di una normativa non più vigente all'epoca della pronuncia e senza rispettare le nuove disposizione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 648 cod. pen., all'indomani della pubblicazione della Corte costituzionale n. 156 del 2020. Tanto porta all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, che avrà il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscibilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.. 2 A\D..." •-,
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 12/09/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; letta la nota dell'Avvocato MASSIMO MONASTRA, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.. RITENUTO IN FATTO MA PP, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/05/2022 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 30/11/2017 del G.u.p. del Tribunale di Ragusa, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen.. Con il primo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'omessa risposta da parte della Corte di appello alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38711 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/09/2023 prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di tutti i requisiti a tal fine richiesti in relazione a un fatto qualificato ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen.. 1.2. Vizio di motivazione. Il secondo motivo d'impugnazione è strettamente collegato al primo, in quanto anche con esso il ricorrente si duole dell'omessa risposta alle deduzioni difensive in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha ritenuto che mancassero i presupposti per valutare la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. «essendo la pena detentiva nel massimo non inferiore ad anni cinque». I magistrati dell'appello non hanno tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020 (pubblicata il 21/07/2020) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Tale pronuncia ha comportato che il testo dell'art. 131-bis cod. pen. vigente al tempo della pronuncia della sentenza impugnata aveva una portata più ampia di quella ritenuta dai giudici dell'appello, essendo divenuto applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, attualmente previsto dal quarto comma dell'articolo 648 del codice penale, e a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione, a prescindere dal massimo edittale. La Corte costituzionale, invero, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 131-bis del codice penale nella formulazione all'epoca vigente, là dove non consentiva l'applicazione dell'esimente ai reati per i quali non fosse stabilito un minimo edittale di pena detentiva e tuttavia fosse previsto un massimo superiore a cinque anni. 2. La sentenza di appello, dunque, è viziata dalla violazione di legge, in quanto pronunciata sulla base di una normativa non più vigente all'epoca della pronuncia e senza rispettare le nuove disposizione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 648 cod. pen., all'indomani della pubblicazione della Corte costituzionale n. 156 del 2020. Tanto porta all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, che avrà il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscibilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.. 2 A\D..." •-,
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 12/09/2023