Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2025, n. 37147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37147 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
RA RO NA OL
- Presidente -
FR IA
NA CH
MI CU
PIERANGELO LL
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37147/2025 Roma, li, 13/11/2025
Sent. n. sez. 1269/2025
CC 16/09/2025
R. G.N. 21157/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento mettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delfart. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imp
sul ricorso proposto da:
AN CE nato ad [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LL;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 maggio 2025, il Tribunale di Catanzaro, nel rigettare l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di OG CE, con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha rigettato
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Firmato Da: RA RO NA OL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d Firmato Da: PIERANGELO LL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
l'appello, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha ritenuto le condizioni di salute del detenuto compatibili con il regime carcerario.
2. Avverso l'ordinanza, il OG ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. Rappresenta che, dalla perizia espletata, era emerso che: fosse necessario sottoporre il detenuto a controlli oncologici periodici;
l'ultimo controllo strumentale al quale il detenuto era stato sottoposto risaliva al 7 febbraio 2023; fosse necessario sottoporre il detenuto a periodici accertamenti cardiologici;
il detenuto era stato sottoposto solo a una visita cardiologica, in data 9 gennaio 2024, e non risultava sottoposto a periodiche misurazioni della pressione arteriosa. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente, atteso che il Tribunale, nonostante il perito avesse <<sottolineato la mancanza assoluta di controlli diagnostici», ha ritenuto che <<il OG necessitasse di esami e trattamenti non curativi, ma di mero mantenimento». Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la mancata sottoposizione del detenuto agli accertamenti necessari per monitorare la possibile ricomparsa della forma tumorale.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: RA RO NA OL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d51c63 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d Firmato Da: PIERANGELO LL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
1. Il ricorso deve essere rigettato. L'unico motivo è infondato.
Il provvedimento impugnato, invero, è corredato da una motivazione analitica e priva di vizi logici, fondata proprio sulle valutazioni del perito. Il Tribunale, preliminarmente, ha dato atto di avere acquisito una relazione sanitaria aggiornata da parte della direzione del penitenziario ove si trovava ristretto il OG (la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli), dalla quale emergevano le buone condizioni cliniche generali e il regolare follow up riguardo alla patologia oncologica». Di avere, ciononostante, disposto perizia medica per accertare la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario nonché per verificare l'adeguatezza della struttura carceraria nella quale il detenuto si trovava ristretto a garantirgli le necessarie cure.
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Il perito, all'esito degli accertamenti espletati, aveva concluso per la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario. Aveva, poi, posto in rilievo che «la frequenza dilatata dei controlli clinici e strumentali, tanto oncologici quanto cardiologici, appariva ascrivibile principalmente a difficoltà gestionali e non strutturali - derivanti dal sovraffollamento della struttura Pagliarelli di Palermo, la quale risultava essere dotata di un presidio sanitario con personale medico disponibile H24, 7 giorni alla settimana». Con riferimento a quest'ultimo profilo, il perito raccomandava un ritrasferimento del detenuto alla casa circondariale di Catania, dalla quale proveniva, che negli anni dal 2021 al 2023 si era dimostrata «particolarmente puntuale e attenta nella gestione del soggetto e del suo quadro clinico». Coerentemente con gli esiti della perizia, il Tribunale ha rigettato l'appello, considerata l'accertata compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, disponendo la trasmissione di copia dell'ordinanza al D.A.P. affinché, nell'ambito delle sue competenze, valutasse «la possibilità del trasferimento del OG presso la casa circondariale di Catania, segnalata dal perito come maggiormente in grado di garantire l'attuazione del percorso, terapeutico clinico e diagnostico». Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
CA 1 Serial: 22cd0533c5d51c63 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: RA RO NA OL Emesso Da: PR QUALIFIED Firmato Da: PIERANGELO LL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Pierangelo Cirillo
Il Presidente
ZI SA AN LI
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