Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18162 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
C.C. 62426 straordinaria E 18162 702 R.G. 22502/1998 + 2157/1999 Udienza del 16.5.2002 Oggette INV.I.M. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON-42866 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Antonio Merone Dott. Paolo Giuliani Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 1- N. 62426 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente principale- Ини contro società SA 4G a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Sinibaldi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Nicola Ricciotti 11, presso lo studio del medesimo, come da procura a margine del ricorso;
-controricorrente- nonché sul ricorso proposto dalla società SA 4G a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Sinibaldi ed elettivamente domiciliata in 2148 Roma, via Nicola Ricciotti 11 presso lo studio del medesimo, come da procura a margine del ricorso;
-ricorrente incidentale-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-intimata con il ricorso incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 11, n. 97/11/0432, del 14.10/5.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.5.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito l'avvocato dello Stato Polizzi per l'Amministrazione finanziaria;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo In data 27.12.1991 la società SA 4 G a r.l. presentava dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'Invim straordinaria relativa ad un complesso immobiliare sito in Velletri, località Colle Ionci, indicando il valore iniziale riferito all'anno 1983 di L. 201.988.000 e il valore finale riferito al 31.10.1991 di L. 533.796.000; la contribuente faceva richiesta di applicazione della valutazione automatica ex art. 1, comma 8, terzo periodo, del d.l. 299/1991 convertito con modificazioni con legge 363/1991. In data 30.12.1991 la società presentava all'Ufficio tecnico erariale istanza di attribuzione di rendita catastale. 2 L'Ufficio del registro di Velletri, con atto notificato il 14.12.1994, rettificava il valore finale elevandolo a L. 2.880.000.000, senza fare alcun riferimento al valore del complesso immobiliare in base al criterio automatico. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Velletri in data 10.2.1995, la contribuente impugnava l'avviso di rettifica deducendo che era precluso il potere di accertamento dell'Ufficio per essersi essa avvalsa della facoltà di richiedere la valutazione automatica del bene ex art. 1, comma 8, del d.l. 229/1991; in via subordinata, la soc. SA chiedeva che fosse confermato il valore finale dichiarato, in ulteriore subordine chiedeva la riduzione del valore accertato in misura congrua e comunque non superiore a quella derivante dall'applicazione del criterio automatico. L'Ufficio eccepiva l'insussistenza del vizio di carenza di motivazione. Con decisione del 27.11.1995/29.1.1996, la Commissione tributaria di 1° grado, in parziale accoglimento del ricorso, pur ritenendo che l'atto di rettifica viziato era stato emesso “in carenza di potere", riduceva il valore finale dell'immobile da L.
2.880.000.000 a L. 867.700.000. La società SA proponeva appello deducendo che il giudice di 1° grado, pur riconoscendo fondata la doglianza della contribuente circa la mancata applicazione del criterio automatico di valutazione del bene, aveva contraddittoriamente eseguito una valutazione da essa difforme;
concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato e in subordine per la riduzione del valore finale del bene alla misura derivante dall'applicazione della rendita catastale determinata dal consulente di parte in via presuntiva sulla base dei coefficienti previsti dalla legge. L'Ufficio, costituitosi nel giudizio di appello, eccepiva che il suo potere di rettifica non era venuto meno in quanto la contribuente non aveva applicato correttamente la procedura prevista dall'art. 1, comma 8°, terzo periodo, del d.l. 299/1991, la quale richiedeva che fosse presentata dalla contribuente istanza all'Ute di attribuzione della rendita e fosse prodotta all'Ufficio del registro, entro 60 giorni, la ricevuta rilasciata dall'Ute. 3 La società obiettava con memoria che l'eccezione sollevata era nuova e quindi inammissibile, e che la richiesta di attribuzione della rendita catastale era stata ritualmente proposta;
l'adempimento del deposito presso l'Ufficio della ricevuta di detta istanza era poi prescritto solo ai fini della valutazione automatica prevista dall'art. 12 del d.l. 70/1988, conv. con modificazioni con legge 154/1988, in tema di imposta di registro e non per quella prevista dall'art. 1, comma 8, della legge 299/1991 in tema di Invim straordinaria. In subordine, chiedeva che il valore finale dell'immobile fosse determinato in misura corrispondente al valore catastale, che dalla perizia di parte risultava essere pari a lire 600.000.000. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello sul rilievo che il contribuente aveva osservato la procedura prevista dall'art. 1, comma 8°, del d.l. 299/1991, norma quest'ultima che non prevede, a differenza dell'art. 12 del d.l. 154/1988 in tema di imposta di registro, che contribuente debba provvedere alla produzione all'Ufficio del registro della ricevuta di presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita catastale. Compensava, ricorrendo giusti motivi, le spese del giudizio di appello. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria enunciando 3 motivi. Resiste con controricorso la società SA, la quale ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo l'Amministrazione finanziaria oppone che, pur non essendo prescritto dall'art. 1, comma 8, citato alcun altro adempimento se non quello della richiesta della valutazione automatica in sede di dichiarazione Invim e della presentazione dell'istanza di attribuzione di rendita all'UTE, tuttavia, attesa l'identità della ratio di tale norma rispetto a quella di cui all'art. 12 legge 154/88, debba ritenersi implicitamente imposto anche in questo caso l'obbligo (espressamente sancito solo nel citato art. 12) di produrre all'Ufficio del registro la ricevuta di presentazione dell'istanza all'UTE. 4 Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente sostiene che la Commissione tributaria regionale aveva violato l'art. 1, comma 8, citato in quanto non aveva considerato che, essendo stato dichiarato un valore inferiore a quello catastale, ]'Ufficio conservava pienamente il proprio potere di accertamento. Con il terzo motivo di ricorso, enunciato nel contesto del secondo, l'Amministrazione invoca in subordine l'applicazione della rendita rivalutata, non di potendo l'annullamento dell'avviso rettifica fare rivivere il valore dichiarato, a palesemente sproporzionato sia rispetto a quello accertato sia quello calcolato dall'Ute.
2. La società SA eccepisce che l'onere previsto dall'art. 12 della legge 154/1988 di produrre all'Ufficio del registro la ricevuta della presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita catastale non può ritenersi imposto per analogia anche al caso di specie per la diversità delle fattispecie;
che il principio secondo cui é sottoposto a rettifica il valore dichiarato qualora sia inferiore a quello risultante dal criterio di valutazione automatica riguarda soltanto gli immobili provvisti di rendita;
che il valore stabilito dalla Commissione di 1° grado non poteva essere contestato dall'Ufficio per avere quest'ultimo fatto sul punto acquiescenza. Con ricorso incidentale la società SA deduce il mancato esame da parte della Commissione regionale dell'eccezione di inammissibilità, perché proposta per la prima volta nel giudizio di appello, della questione relativa alla mancata produzione all'Ufficio del registro della certificazione relativa alla presentazione all'Ute dell'istanza di attribuzione della rendita catastale;
che la pronunzia di 2° grado non aveva esaminato il motivo di appello proposto dalla contribuente concernente l'illegittimità della determinazione da parte del giudice di 1° grado del valore finale dell'immobile sulla base dei criteri di mercato anziché sulla base di quelli catastali;
che la compensazione delle spese del giudizio di appello era illegittima perché la soccombenza dell'Amministrazione era stata totale e non erano specificati i giusti motivi a sostegno di detta pronunzia. 5 3. Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Precede, quindi, in ordine logico- giuridico l'esame della 1° motivo del ricorso incidentale con cui la contribuente lamenta il mancato esame da parte della Commissione regionale dell'eccezione di inammissibilità, perché proposta per la prima volta nel giudizio di appello, della questione relativa alla mancata produzione all'Ufficio del registro della certificazione relativa alla presentazione all'Ute dell'istanza di attribuzione della rendita catastale. Il motivo é infondato. La questione sollevata nel giudizio di appello dall'Amministrazione finanziaria non é un eccezione in senso stretto o sostanziale ma una mera difesa diretta a negare l'esistenza dei requisiti formali necessari per avvalersi dei criteri della cd. valutazione automatica del valore del bene dichiarato. Detta deduzione, poiché non incide sull'esistenza del diritto ma si risolve nella sua negazione, non ha natura di eccezione sostanziale, la quale presuppone che si faccia valere un fatto diretto ad escludere che il diritto della controparte possa produrre gli effetti ai quali é in sé idoneo, ma integra un'eccezione rilevabile anche di ufficio, e quindi comunque non preclusa anche se proposta per la prima volta nel giudizio di appello. Va quindi esaminato il primo motivo del ricorso dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui per l'Invim straordinaria prevista dal d.l. 299/1991 e relativa agli immobili non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il contribuente che vuole ottenere la determinazione del valore finale con il criterio di valutazione automatica deve adempiere le formalità previste dall'art. 12 del d.l. 70/1988, e in particolare quella della presentazione all'Ufficio del registro entro 60 giorni della ricevuta della presentazione dell'istanza proposta all'Ute per l'attribuzione della rendita catastale. Il motivo merita accoglimento. In contrario non varrebbe sostenere che l'art. 1 del d.l. 299/1991 contiene in tema di Invim straordinaria una disciplina compiuta, anche se in parte modellata su 6 quella dell'art. 12 menzionato, della procedura relativa alla determinazione del valore finale degli immobili non censiti in catasto e dell'attribuzione della relativa rendita;
e quindi che l'omissione in detta norma della previsione dell'invio all'Ufficio del registro della ricevuta in duplice esemplare della ricevuta rilasciata dall'Ute é intenzionale e non l'effetto di una dimenticanza del legislatore. In realtà Come rilevato da questa Corte con sentenze 14194/2000, 14688/2000 e 14692/2000, la tesi opposta trova fondamento in precise richiami di legge. Invero, l'art. 1 comma 8 primo periodo del d.l. n.299 del 1991 rinvia "formalmente" alla disciplina dettata dal d.P.R. n.643 del 1972 "per quanto non previsto dal presente articolo". L'art.31 comma 1°, periodo 1° di tale decreto stabilisce, tra l'altro, che "per l'accertamento....dell'imposta....e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro, ovvero, nei casi....di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione" . Ora, l'art.34 comma 6 primo periodo del d.lgs. 31 ottobre 1990 n.346 (approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) sottopone l'applicazione del criterio di valutazione automatica, per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di successione, alla triplice condizione a) che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione;
b) che in allegato alla domanda di voltura catastale... sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita... di cui l'ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare;
c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all'ufficio del registro, il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta produzione". L'osservanza di siffatta disciplina - che riproduce sostanzialmente 1988, conv., con mod., nella legge n. 154 quella dettata dall'art. 12 del d.l. n. 70 del all'imposta di successione anteriormente del 1988, la quale si applicava anche integra, quindi, uno specifico onere del all'entrata in vigore del t.u. del 1990 7 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA contribuente che per l'applicazione dell'Invim straordinaria ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 299 del 1991 intenda avvalersi del criterio di valutazione automatica di fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti (in tal senso cfr. anche Cass. 13216/2001). Rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, merita invece accoglimento il ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi di entrambi i ricorsi. Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale si uniformerà ai principi di diritto sopra affermati.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi di entrambi i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. 16.5.2002 e Roma 20.9.2002 Il Consigliere relatore Il Presidente вать и в дикти Luis a IL CANCELLIGsé Arnaldo Casan A DEPOSTATO IN CANCELLERIA 20 DIC. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanoAnA 8