Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1999, n. 3974
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Sentenza 21 aprile 1999

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Per espressa disposizione dell'art. 1 , comma secondo lettera b) del D.L. 19 dicembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, il blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità non si applica al lavoratore che si trovi nella condizioni previste dall'art. 7 comma settimo della legge 23 luglio 1991 n. 223 (lavoratore in mobilità in possesso della età e della anzianità contributiva prescritta), mentre resta irrilevante che lo stesso, in data anteriore all'entrata in vigore del D.L. 384/92, avesse instaurato un rapporto di lavoro a termine, giacché questo, ai sensi dell'art. 8 sesto comma della citata legge 223/91, comporta solo la temporanea sospensione dell'indennità di mobilità per tutto il periodo di occupazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1999, n. 3974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3974
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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