Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
Per espressa disposizione dell'art. 1 , comma secondo lettera b) del D.L. 19 dicembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, il blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità non si applica al lavoratore che si trovi nella condizioni previste dall'art. 7 comma settimo della legge 23 luglio 1991 n. 223 (lavoratore in mobilità in possesso della età e della anzianità contributiva prescritta), mentre resta irrilevante che lo stesso, in data anteriore all'entrata in vigore del D.L. 384/92, avesse instaurato un rapporto di lavoro a termine, giacché questo, ai sensi dell'art. 8 sesto comma della citata legge 223/91, comporta solo la temporanea sospensione dell'indennità di mobilità per tutto il periodo di occupazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1999, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE Presidente
Dott. Marino SANTOJANNI Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Cons. Rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via della Frezza 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avv.ti De Angelis Carlo, Barbaria Gianfranco e Pescosolido Gabriella giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PE TO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, 81 rappresentato e difeso dall'avv. Garbati Alessandro giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.4078/96 del Tribunale di Milano depositata il 30/4/96 R.G. 105/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.1.99 dal Relatore Cons. Dott. Vidiri Guido;
Udito l'avv. Di Lullo per delega avv. De Angelis;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cinque Alberto che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Pretore di Milano IO IN conveniva in giudizio l'INPS al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di anzianità, avendo compiuto, alla data del 24 marzo 1993, cinquanta anni e potendo far valere 1820 contributi settimanali. Il Pretore accoglieva la domanda e, su gravame dell'Istituto, il Tribunale di Milano con sentenza del 30 aprile 1996 confermava l'impugnata sentenza.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che il IN aveva diritto al riconoscimento della chiesta pensione in base al disposto dell'art. 2, lettera b) del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, perché,
collocato in mobilità prima del 31 dicembre 1992 ( e, precisamente, nel mese di aprile del 1992), doveva essere escluso dal blocco pensionistico per versare nelle condizioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991 n. 223. Nè per andare in contrario avviso poteva addursi, come aveva fatto l'Istituto, che lo svolgimento di lavoro temporaneo per otto mesi impediva al IN il godimento del richiesto beneficio, atteso che tutto ciò non ostava al mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità, importando unicamente la mera sospensione della corresponsione dell'indennità per il periodo di occupazione lavorativa. Ed invero, il lavoratore che diligentemente ha colto l'occasione di un contratto a termine, realizzando un risparmio di oneri sociali - non solo sotto il profilo della sospensione della corresponsione dell'indennità prevista ma anche sotto quello specifico di un accredito di contribuzione effettiva e non meramente figurativa - non può ricevere un trattamento deteriore rispetto agli altri lavoratori posti in mobilità.
Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso IO IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 14 novembre 1992 n. 438 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare sostiene che l'art. 1 del d.l. 384/1992 diretto a disporre, con il comma 1, la sospensione dal 19 settembre 1992 sino al 31 dicembre 1993 di ogni trattamento pensionistico di anzianità a carico del regime obbligatorio ( ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi) , se non poteva trovare applicazione, giusta il dettato dell'art. 2, lettera b) del citato d.l. n. 438 del 1992, per i lavoratori posti in mobilità lunga di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1992, doveva ritenersi invece operante per coloro che, come il IN, erano collocati in mobilità ordinaria. Nè sotto altro versante poteva trovare applicazione la deroga prevista dal comma 2, lettera c) dell'art. 1, in quanto tale disposizione nell'escludere dal blocco pensionistico i " lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria" si riferiva ai lavoratori cessati dal rapporto anteriormente al 19. settembre 1992 mentre nel caso di specie il IN in tale data svolgeva ancora attività lavorativa, pur avendo mantenuto l'iscrizione nelle liste di mobilità. Per concludere, per risultare tassative le ipotesi di deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità, qualsiasi interpretazione estensiva della normativa legale finiva per vanificare l'intento del legislatore di perseguire l'interesse al contenimento della spesa pubblica, e specificamente del settore pensionistico.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Nel controricorso il IN ha affermato che avendo l'istituto eccepito per la prima volta in cassazione che ad esso IN non poteva riconoscersi il diritto al pensionamento anticipato per essere stato collocato in mobilità ordinaria e non in quella lunga l'eccezione stessa doveva considerarsi inammissibile in quanto non formulata tempestivamente davanti al Pretore e neppure nell'atto di appello.
L'assunto del controricorrente va condiviso sicché il ricorso va esaminato unicamente in relazione alle censure che investono l'interpretazione da dare al disposto dell'art. 1 legge 438/1992, in quanto nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili d'ufficio, non è consentita la riproposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongono a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito e prospettino, comunque, questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle precedenti fasi processuali( cfr. ex plurimis: Cass. 30 marzo 1995 n. 3810). Nei limiti in cui ne è consentito l'esame il ricorso stesso dell'INPS si presenta, però, come già detto, privo di fondamento. La lettera b) del comma 2, dell'art. 1 del d.l. 19 dicembre 1992 n.384, convertito nella l. 14 novembre 1992 n. 438, dispone che il blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio di cui al comma 1 non si applica "ai lavoratori dipendenti dalle imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il Coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'art. 1, comma 2, della l.23 luglio 1991 n. 223 nonché ai lavoratori ai quali si applichino le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della l. della medesima legge n. 223 del 1991". Orbene, come ha correttamente ritenuto la impugnata sentenza, il IN essendo stato collocato in mobilità prima del 31 dicembre 1992 ( e precisamente nell'aprile 1992) e trovandosi nelle condizioni di cui al disposto dell'art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991 non è soggetto al blocco del trattamento pensionistico. Nè per andare in contrario avviso vale addurre che nel settembre 1992, e cioè in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992, il IN avesse un rapporto di lavoro a termine con la s.p.a. BBB Filati Industriali in quanto l'instaurazione di un siffatto tipo di rapporto lavorativo come quello a tempo parziale non esclude, come è detto chiaramente nel comma 6 dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991 n. 223, l'iscrizione nelle liste di mobilità importando unicamente una temporanea sospensione della relativa indennità per tutto il periodo di occupazione. Al riguardo non paiono in alcun modo contestabili sul piano logico-giuridico le considerazioni del giudice d'appello che ha evidenziato come la conclusione di un contratto di lavoro avente una durata limitata sia incoraggiata dalla legge in quanto limita l'onere sociale del trattamento connesso alla mancata occupazione non facendo nello stesso tempo perdere l'iscrizione nelle liste di mobilità, permanendo alla fine del contratto a termine la situazione sostanziale di mancanza di occupazione. Una diversa conclusione penalizzerebbe, senza alcuna logica giustificazione sul versante socio-economico, il lavoratore che usufruisce in ragione del rapporto temporaneo di lavoro di una contribuzione effettiva rispetto a quello che, iscritto anche esso nelle liste di mobilità, per non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, usufruisca invece di accrediti figurativi.
L'Istituto soccombente va condannato al pagamento a favore del IN delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. Alessandro Garlatti, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in lire 18.500, oltre lire 2.500.000 ( lire duemilionicinquecentomila) per onorari difensivi, da distrarsi a favore dell'avv. Alessandro Garlatti dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999