Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
٤ E N ORTE SU001 32 01 REPUBBLICA ITALIANA O I Z A R IN NOME DEL POROLO ITALIA T S I G CASSAZIONE E L Oggetto R regolaments A D SEZIONE PRIMA CIVILE E Ай сострително T N E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 14825/99 - Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere 140 Cron. Consigliere MILANI - Dott. Laura Rep. Dott. Luigi Consigliere MACIOCE - Ud. 24/11/2000 DI AMATO Rel. Consigliere Dott. Sergio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio per diritti L. dal Tribunale di TORINO, con ordinanza del 19/05/99, S.GEN. 2007 IL CANCELLIERE nella causa iscritta al n° 90/99 vertente tra CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FALLIMENTO ENGINEERING DESIGN LINE Srl;
Richiesta copia studio 71 dal Sig pudita la relazione della causa svolta nella camera di per diritti L.3000 consiglio il 24/11/00 dal Consigliere Dott. Sergio DI il 5 GEN 2001 IL CANCELLIERE AMATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Generale Dott. Wladimiro DE NUNZIO con le quali si UFFICIO COPIE Richiesta copia studio chiede che la Corte di Cassazione, in camera di C dal Sig. per diritti L. 3000 2000 consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Torino a trattare la procedura di cui alla premessa. il 5.BGEN. 2001 2206 IL CANCELLIERE 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Catanzaro dichiarava, con sentenza del 10 maggio 1999, il fallimento della s.r.l. Enginee- ring Design Line;
il fallimento della stessa società veniva successivamente dichiarato anche dal Tribunale di Torino, con sentenza del 19 maggio 1999. Con ordi- nanza in pari data il Tribunale di Torino ha chiesto il regolamento d'ufficio di competenza sostenendo la pro- pria competenza in considerazione del carattere fitti- zio del trasferimento della sede a Catanzaro. # Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Torino. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ed ex pluribus Cass. 7 luglio 2000, n. 9070), la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'impresa, che si presume coincidente con la sede legale fino a quando non risulti dimostrato il contrario. Per sede effettiva deve intendersi il centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, senza che rilevi il luogo di ubicazione dei fattori di produzione qualora non coincida con quello in cui si 2 svolge l'attività organizzativa ed amministrativa. In caso di trasferimento della sede legale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice (cfr. ex pluribus Cass. 17 luglio 1999, n. 7601; Cass. 28 marzo 1997, n. 2795; 10 gennaio 1996, n. 151), la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'impresa opera, con riferimento alla sede precedente al trasferimento, e non a quella suc- cessiva, nei casi seguenti: a) quando il trasferimento sia temporalmente vicino all'istanza di fallimento, e, quindi, ancorché anteriore, compreso in epoca in cui H debba considerarsi già manifestata, o quantomeno immi- nente, la crisi economica dell'impresa; in tale eve- nienza, infatti, poiché viene a mancare un collegamento con una qualsiasi evoluzione delle esigenze dell'impresa, il trasferimento della sede diviene equi- VOCO O, talvolta, palesemente preordinato ad incidere proprio sulla competenza territoriale e non consente, quindi, di fondare alcuna presunzione su di esso;
b) quando vi è la prova che al trasferimento della sede non corrisponde un reale trasferimento del centro pro- pulsore dell'impresa; c) quando, infine, al compimento delle formalità inerenti al trasferimento della sede non si accompagna l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa nella nuova sede. 3 - " Pertanto, il trasferimento della sede legale dell'impresa, che avvenga nell'imminenza del manife- starsi dell'insolvenza ovvero che non sia accompagnato dal trasferimento del centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordi- namento dei fattori produttivi ovvero, infine, che non una prosecuzione dell'attività sia caratterizzato da d'impresa è inidoneo a radicare la competenza per la dichiarazione di fallimento nel tribunale nel cui cir- condario si trova la nuova sede legale. # Nel merito, come rilevato dal Tribunale di Torino, risulta dagli atti, e in particolare dalle informazioni assunte tramite la Polizia Municipale di Catanzaro, che dopo il trasferimento della sede legale da Collegno a Catanzaro, deliberato il 27 agosto 1997, la società non ha avuto una sede reale nella nuova destinazione e non ha svolto attività. Inoltre, risulta dagli atti che nel giugno 1997, e perciò immediatamente prima del trasfe- rimento, erano già sorti i crediti posti a fondamento di istanze di fallimento. Pertanto, si deve concludere ° che al trasferimento della sede non ha corrisposto un trasferimento del centro dell'attività direttiva ed am- ministrativa dell'impresa, con conseguente irrilevanza dello stesso trasferimento ai fini della individuazione del tribunale competente per la dichiarazione di falli- mento. . .M. P del Tribunale di Torino;
dichiara la competenza cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale di Catan- zaro del 10 maggio 1999. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Corrado Carnevale Sergio Di Amato lomer lamerale SergioHi durato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria And an 5/OEN. 2001 IL CANCELLIERE E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E 5