Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8682 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 68 2 /0 2 S 66604 REPUBBLICA IN NO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI - Presidente R.G.N. 21783/99 Cron.23798Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Dott. Massimo ODDO Rep. Rel. Consigliere Ud. 20/11/01 Dott. Mario CICALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Achille MELONCELLI A CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 66604 SENT ENZA N. sul ricorso proposto da: TECNICOOP IMPIANTI DT DEL CORSO ROBERTO & C SAS, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la SUPREMA DI CASSAZIONE,cancelleria della CORTE rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MACALUSO VIA DURINI 2 MILANO (avviso postale), giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
UFF IVA MILANO PRIMO UFF, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2322 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 152/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 17/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
heur udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 21783SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sas Tecnicoop impianti ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 152/51/98 del 17 settembre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello della parte privata e confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso della parte privata avverso la rettifica IVA per l'anno 1988 emesso dall'Ufficio Iva di Milano. Il giudice d'appello escludeva altresì di poter applicare la sanatoria di cui alla legge 154/1991 La Amministrazione resiste con controricorso, in cui eccepisce la inammissibilità del ricorso perché notificato all'ufficio Iva di Milano sia pure presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma. how MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere accolta la eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla Avvocatura dello Stato. Invero è inammissibile il ricorso per cassazione del contribuente, avverso la decisione assunta in grado di appello dalla commissione tributaria regionale, proposto nei confronti dell'ufficio finanziario periferico (nella specie ufficio I.V.A.) che ha emesso l'atto impugnato (o non ha emesso l'atto richiesto), ancorche' sia stato notificato presso l'avvocatura dello stato, atteso che gli uffici periferici dell'amministrazione delle finanze sono legittimati a stare in giudizio soltanto davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali (come si ricava dagli artt. 10 e 11 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, nel disciplinare la "legitimatio ad causam" e "ad processum" di tali uffici, fanno riferimento al solo giudizio davanti alle predette commissioni), mentre il ricorso per cassazione deve essere proposto, conformemente ai principi generali, dal - o nei confronti del ministero delle finanze, in persona del ministro in carica, e, nell'ipotesi in - cui il ministero sia la parte intimata, deve essere notificato presso l'avvocatura generale dello stato, ai sensi dell'art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Cass. 18 gennaio 2002 n. 522) Infatti la Avvocatura Generale dello Stato è organo domiciliatario ex lege del Ministro e non e' legittimata a partecipare al giudizio ne' in rappresentanza dell'Ufficio periferico effettivamente, benche' erroneamente chiamato, ne' in rappresentanza del Ministero delle Finanze, contro il quale la parte nessuna domanda ha proposto. Nella materia del contenzioso tributario neppure puo' invocarsi il carattere unitario dell'amministrazione finanziaria, avendo il legislatore operato la scelta, opp della valorizzazione della autonomia amministrativa degli uffici periferic gradi di merito del giudizio (Cass. 29 gennaio 2002 n. 1099). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in lire 3.150.000 (di cui 3.000.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 20 novembre 2001 Je Relatore Presidente Man Cala 17 GIU. 2002 DEPOSIT IL CANCELLIERE C1, Oggi Analdo Casano Arnaldo