Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
S 05468/03 Cc64595 E N A O 8 I N 9 Z 1 I O / A 4 R UBE 1 Z . T P 6 E A S I A 2 N I S S C . - G .R M D E B A R .P OME DEL POPOLO ITALIANO R . C L L A A L A Oggetto L T A imposta successio- SEZIONE TRIBUTARIA M ne, avviso rettifi- ça • avviso liquida- Composta dagi T .mi Sigg.ri Magistrati: zione, requisiti R.G.N. 10358/99Presidente Dott. Enrico PAPA Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Cron. 12076 Consigliere Dotl. Stefano MONACI - Rep.Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Ud.03/10/02Doct. Vittorio RAGONES Consigliere ha pronunciato la seguente ka SE N TENZA sul ricorso proposto da: Ministro pre MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, E presso 1'AVVOCATURA GENERALE CELLO STATO, che E L N I O I V Z I rappresenta e difende ope legis;
5 A S C S 9 A E C 5 ricorrent I N D 4 O 6 I e da M E P R P U M . S OFFICIO DEL REGISTRO DI MAN CVA, in persona del A E N I C R O C Ministro pro cempore, electivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002
- ricorrente -
*3472
contro
E NI DI RA, BEFFA DEA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. BAZZONI 3, presso studio de l'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che li diferde unitamente all'avvocato ERMINIO ARALDI, giusta giusta procura a margine;
controricorrente avvor50 a sentenza n. 253/93 de ia Commissione tributaria regionale di MILANO, depositala il 02/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de 03/10/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALT ERI;
udito, per il resistente, l'Avvocato FABRIZIO PAOLETTI, hour che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dot L. Vincenzo NARDI che ha concluso por l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. $1. Svolgimento dal process0 L'ufficio del Registro di Mantova rettificava 1.1 va ore dichiarato dei sequenti cespiti, facenti parte dell'eredità di BR GN, apertasi il 7 ottobre 1991 fabbricato in Mantova, da lire 100.000.000 a lire 187.000.000; fabbricato in Porto Mantovano da lire 435.000.000 a lire 452.000.000; quote di s.p.a. da lire 426.000.000 a line 642,710.038. Ie dichiaranti, eredi NA RA GN e EA F- fa, impugnavano l'accertamento dinanzi alla locale com- missione tributaria provinciale, la quale respingeva il ricorsc. Le contribuenti ricorrevano alla commissione tribu- taria regionale della Lombardia, la quale, con sentenza 3 giugno 1998 2 febbraio 1999, accoglieva l'appello- con la seguente motivazione: l'avviso era affetto da mulli d, in relazione agli articoli 27 terzo COM MA e 34, secondo comma, del d.i.g.vo n.346/1990, secondo i quali l'ufficio, ove ritenga che la dichiarazione sia incompleta o infedele, deve provvedere nello stesso atto alla rettifica e alla hour liquidazione della maggiore imposta. Nella specie l'at- to поп conteneva tale liquidazione, né le aliquote ap- plicate;
l'accertamento violava anche l'art. 16 del citato in quanto la base imponibile delle società non d.l.vo, quotate in borsa deve essere calcolato in riferimento al patrimonio netto della società, risultante dall'ul- Timo bilancio, costituito dalla somma del capitale so- ciale, delle riserve e degli utili non distribuiti, de dotte le perdite non ripianate. In sostanza, occorre fa riferimento, оче пог sia contestata la mancanza di Lin bilancio ufficiale, ai vaiori contabili;
i valori accertati erano da ritenersi, comunque, ウ eccessivi. Avverso tale sentenza l'Amministrazione tinanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. NA RA GN e EA FA resistono con
contro
- ricorso. § 2. I motivi di ricorso 2.1. Co printo motivo 1 'Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 27, ter- 34, ZO солта, e secondo comma, dei d.l.vo n.346/90, nonché erronea ed insufficiente motivazione su un punto how essenziale della controversia, in relazione al- J'art.360, n.3 e 5, cod.proc. civ. Deduce che la mancata, contestuale liquidazione della maggiore imposta non costituisce vizio dell'avvi- so di rettifica;
la liquidazione può, infatti, essere ettettuata апсле successivamente, trattandosi di mera operazione matematica. Lamenta, inoltre, che la commissione regionale ab- bia affermato l'occessività dei valori accertati зелта alcuna motivazione e in modo generico, senza al cur xi- ferimento ai singoli cespili.
2.2. Col secondo motivo l'Amministrazione finanzia- ria denuncia violazione e falsa applicazione del- l'art.16, comma primo, lett. b), del d.l.vo n.346/90, in relazione all'art.360, n.3, cod. proc. civ. Secondo 1'Avvocatura, l'imponibile costituito da quote sociali non può essere determinato nel senso ritenuto dalla sentenza impugnata. Secondo l'art.15 il valore dell'azienda deve essere determinato assumendo quello complessivo dei beni © dei diritti che la com- pongono, 'arl.16, lezt. b), prevede che, per lo 80- cietà non quotate in borsa, la base imponibile sia co- stituita dal patrimonio netto risultante dal bilancio pubblicato e dall'ultimo inventario regolarmente redat- hour 24to e vidimato tenendo conto dei mutamenti sopravvenu- ti " Pertanto, l'art. 16, let . b), non pone un Cimite ail'accertamento di valore, dovendo i dati contabili essere valutati alla luce dei muzamenti c, quindi, del- la reale situazione esistente alla data ai apertura della successione. In altre parole, l'ufficio deve Le- ner conto degli inventari e dei bilanci, ma non può escludersi החני sua ulteriore verifica sulla congruità dei valori dichiarati. A sostegno di tale interpretazione l'Avvocatura in- voca le sentenze di questa Corte 8 maggio 1991, 1.5127, e 9 aprile 1994, n.3343. § 3. Motivi della decisione Il primo motivo non merita accoglimento. Secondo la giurisprudenza della Corte ( fra le più recenti, Sen- 5 tenze 1 agosto 2000, n.10052; 29 agosto 2000, n.11316; 22 agosto 2002, n.12393 ) secondo un principio generale operante sia i г. materia d'imposte sul reddito, sia d'impoate indirette, l'atto di accertamento deve conte- nere, a pena di nullità, oltre all'indicazione del- l'imponibile, le aliquote applicate e la liquidazione dell'imposta. Trattandosi di requisiti di carattere essenziale, prescritti a tutela del diritto di difesa del contribuente, la loro mancanza determina l'invali- dità totale dell'accertamento, anche in difetto di مسما espressa previsione normativa ( quale quella contenuta, in materia d'imposte sul reddito, neli 'art. 42, Terzo comma, d. P. R. 29 settembre 1973, г.600 ), considerando che l'art. 34, comma primo, del d.l.vo 31 ottobre 1990, 11. 346, prescrive, ai pari della legge di registro ( art. 52, primo comma, del d. P. R. 26 aprile 1986, n.131), cho rettifica de] valore P liquidazione dell'imposta devono essere contenute nello stesso arto. Non può pertanto, accogliersi la tesi secondo cui 1'Amministrazione finanziaria potrebbe limitarsi a ret- tificare il valore dichiarato e liquidare l'imposta con successivo atto. Il rigetto deila censura, che comporta la de firi- dell'intero tività deila statuizione di annullamento atto impugnato, assorbe le questioni svolte dalla dife- sa de l'Amministrazione finanziaria circa la determina- zione dell'imponibile e circa ia motivazione della sen- cenza impugnata sull' eccessività dei valori accerta- t.i. Al rigetto del I_Corso consegue la condanna del- 1'Amministrazione ricorrente alle spese, da liquidarşi in complessivi euro 3100,00, di cui euro 3000,00 per onorari.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta i? ricorso A condarna 1 'Amministrazione ricorrento alle spese, liquidate in complessivi euxo 3100,00, di cui euro 3000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de:- la Sozione tributaria, il 3 ottobre 2002. Il Consigilere estonsore Il Presidente E✓✓Enrico Altieri Enrico fago کمکها را ما شده اور IL CANCELLIERE 01 Gha Casoll Depositata in Cancelleria APR. 2003 oggi, IL CANCELLIERE 01 Gina Casoli 7