Sentenza 20 novembre 2009
Massime • 1
Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente), che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Venezia, con decreto in data 26 luglio 2012, rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Lorenzon Techmec System s.r.l., in liquidazione, che era stata proposta da Banca Mediocredito del Trentino Alto Adige s.p.a. per ottenere l'ammissione con collocazione ipotecaria del credito di euro 2.180.714,00, oltre accessori, vantato in forza di un contratto di finanziamento ipotecario avente a oggetto l'erogazione della somma complessiva di oltre euro 7.000.000,00 da parte di un pool di banche, costituito da MPS, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Mediocredito del Trentino Alto Adige. Il contratto era stato stipulato il 21 agosto 2006, con …
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Cassazione civile sez. un., 19/11/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 19/11/2021), n.35463 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto – Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. – Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. – Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente di sez. – Dott. SESTINI Danilo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 5659-2021 proposto da: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, in persona …
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Nessuna revoca della donazione in caso la pensione percepita dal donante a soddisfare le sue necessità quotidiane, vi siano altre altre fonti di reddito (connesse alla titolarità del diritto di usufrutto su alcuni immobili e alla percezione di canoni locativi) e dell'ulteriore utilità derivante dal diritto di abitazione su altri immobili. Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 novembre 2013, n. 25248 Svolgimento del processo Con atto di citazione del giugno 1997 F.F. conveniva in giudizio il figlio F.M. , per sentir revocare per ingratitudine la donazione indiretta della proprietà degli immobili siti in (omissis) int. 16 e 16 bis, intestati al convenuto (e alla sorella …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 luglio 2017
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Venezia, con decreto in data 26 luglio 2012, rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Lorenzon Techmec System s.r.l., in liquidazione, che era stata proposta da Banca Mediocredito del Trentino Alto Adige s.p.a. per ottenere l'ammissione con collocazione ipotecaria del credito di euro 2.180.714,00, oltre accessori, vantato in forza di un contratto di finanziamento ipotecario avente a oggetto l'erogazione della somma complessiva di oltre euro 7.000.000,00 da parte di un pool di banche, costituito da MPS, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Mediocredito del Trentino Alto Adige. Il contratto era stato stipulato il 21 agosto 2006, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2009, n. 24542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24542 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25465/2004 proposto da:
INCOMINT SRL, in persona della sua Amministratrice Unica Dott. Del Fiacco Eglandina, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PRISCILLA 106, presso lo studio dell'avvocato BRUNETTI Nicola, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAVA ANTONIO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EUCALIPTO SRL, in persona del legale rappresentante l'A.U. Dott. Brunori Bruno, domiciliata "EX LEGE" in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CELESTI Valerio, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
BANCA POPOLARE NOVARA;
- intimata -
sul ricorso 29269/2005 proposto da:
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA Soc.coop. ar.l, VERONA NOVARA SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 61, presso lo studio dell'avvocato AMATO GIUSEPPE ROMANO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente -
contro
INCOMINT SRL, EUCALIPTO SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1806/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Seconda Civile emessa l'11 gennaio 2005; depositata il 21/04/2005; R.G.N. 8070/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/10/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
uditi gli Avvocati NICOLA BRUNETTI E ANTONIO FAVA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO WL, che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello proposto dalla INCOMNT s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che, a sua volta, aveva respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla stessa società. In particolare, il giudice d'appello ha ritenuto che non risulta fornita la prova in ordina alla transazione conclusa tra le parti;
transazione che, secondo l'opponente, aveva fatto perdere al titolo azionato il requisito dell'esecutività.
Propone ricorso per cassazione la INCOMIN s.p.a. a mezzo di undici motivi. Rispondono con controricorso la soc. EUCALIPTO, nonché il CO OP di Verona e Novara. Il CO OP propone ricorso incidentale. La ricorrente principale ha depositato memoria per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.. Inammissibile è il primo motivo, che non contiene specifiche censure alla sentenza impugnata, bensì lamenta la mancata esposizione del contenuto dell'opposizione, dell'avvenuto deposito di una memoria integrativa, nonché di alcuni documenti. A riguardo occorre ribadire che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, ma è necessario e sufficiente, in base all'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo tenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (tra le varie, cfr. Cass. 2 agosto 2001, n. 10569). I motivi dal secondo all'undicesimo censurano la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, dove ha ritenuto sfornita di prova la deduzione della INCOMINT secondo cui tra le parti sarebbe stata stipulata una transazione avente ad oggetto la stessa esecuzione e che, dunque, avrebbe privato il titolo della forza esecutiva.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove si concretano nella richiesta di un nuovo accertamento del merito della causa e di una diversa interpretazione della documentazione allegata, senza, peraltro, neppure menzionare i canoni ermeneuti legali che si sostiene essere stati violati. Sono infondati laddove denunziano il difetto della motivazione, che non è dato riscontrare nella sentenza impugnata.
Essa spiega, infatti, in maniera congrua e logica, che dagli atti non emerge che la società e la Banca siano pervenute ad un accordo completo ed effettivo, piuttosto che la proposta della INCOMINT era stata solo parzialmente accettata dalla Banca;
questa, a sua volta, aveva effettuato una nuova proposta non completamente accettata dalla società. In particolare, l'unico documento contenente una proposta accettata dalla società era la dichiarazione della Banca in data 24 giugno 1996, la quale però prevedeva che, sino all'effettivo incasso da parte della Banca stessa degli importi indicati, la procedura esecutiva non sarebbe stata rinunciata ed avrebbe proseguito il suo corso. Il mancato incasso avrebbe determinato la risoluzione di quanto convenuto.
Lettera che, anche se dovesse essere considerata come transazione, era condizionata al pagamento nel termine che, di fatto, non avvenne. Il ricorso incidentale della Banca non contiene specifiche censure. In conclusione entrambi i ricorsi devono essere respinti. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente, tra tutte le parti, le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009