Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11514
CASS
Sentenza 24 luglio 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata alla valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per difetto di motivazione. In particolare, i criteri ermeneutici da utilizzare sono quelli della interpretazione secondo il significato letterale delle espressioni usate e dell'interpretazione della ratio del precetto contrattuale, che si pongono tra loro in rapporto non di gerarchia interpretativa ma piuttosto di razionale gradualità, all'interno della quale devono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale. (Nella specie, relativa ad un ex dipendente delle Poste Italiane SpA che chiedeva corrispondersi gli aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo del 26.11.1994, la cui erogazione era scaglionata in tranche, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che non aveva convincentemente motivato sul perché ritenesse di non attribuire valore di interpretazione autentica - e quindi retroattivo - all'art. 65 dell'accordo integrativo del 23.12.1994, con il quale si conveniva che avessero diritto a tali aumenti solo i dipendenti che si trovavano ancora in servizio alla scadenza di ciascuna delle tre tranches previste).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11514
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11514
    Data del deposito : 24 luglio 2003

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