Sentenza 24 luglio 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata alla valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per difetto di motivazione. In particolare, i criteri ermeneutici da utilizzare sono quelli della interpretazione secondo il significato letterale delle espressioni usate e dell'interpretazione della ratio del precetto contrattuale, che si pongono tra loro in rapporto non di gerarchia interpretativa ma piuttosto di razionale gradualità, all'interno della quale devono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale. (Nella specie, relativa ad un ex dipendente delle Poste Italiane SpA che chiedeva corrispondersi gli aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo del 26.11.1994, la cui erogazione era scaglionata in tranche, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che non aveva convincentemente motivato sul perché ritenesse di non attribuire valore di interpretazione autentica - e quindi retroattivo - all'art. 65 dell'accordo integrativo del 23.12.1994, con il quale si conveniva che avessero diritto a tali aumenti solo i dipendenti che si trovavano ancora in servizio alla scadenza di ciascuna delle tre tranches previste).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11514 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE IO - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Poste Italiane SpA, in persona del Presidente prof. avv. Enzo Cardi, con elezione di domicilio in Roma al viale Europa n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Rosaria Ursino dell'Ufficio Legale della Società stessa, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
DI RI IO, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Mordini n. 14 presso lo studio dell'avv. Giovanni Petrillo, unitamente agli avv. Pietro Petruzzo e Faustino De Palma, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi in data 10 - 19 ottobre 2000, n. 262/2000, n. 735/1999 R.G.A.C.;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 6 febbraio 2003 dal Consigliere Dott. Donato Figurelli;
udito l'avv. Anna Maria Rosaria Ursino per la società ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.11.1999 la società Poste Italiane spa proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di S. Angelo dei Lombardi n. 835 depositata il 10.11.1998.
La società premetteva che Di IE IO, ex dipendente della, filiale di Avellino, e collocato in pensione con effetto dal 30.12.1994, aveva proposto ricorso al Pretore per il mancato riconoscimento degli incrementi contrattuali di cui all'art. 65 del CCNL stipulato in data 26.11.1994, che pretendeva senza limitazione di decorrenza. In tal senso il pensionato contestava la validità e l'efficacia, nei propri confronti, dell'accordo interpretativo stipulato in data 23.12.1994, e secondo cui tali incrementi sarebbero stati riconosciuti solo al personale in servizio alla data di decorrenza di ciascun singolo rateo;
affermava che il diritto al trattamento economico era già sorto al momento della stipula del CCNL, e che lo scaglionamento previsto atteneva solo alle modalità di erogazione.
Costituitasi la società, la causa, era decisa con la predetta sentenza pretorile, che accoglieva la domanda.
A sostegno dell'appello la società ribadiva, che l'art. 65 del CCNL prevedeva miglioramenti economici solo per i dipendenti effettivamente in servizio alle date indicate nel corpo della medesima disposizione;
tale lettura, unica possibile in ragione della lettera del medesimo articolo e dell'intero testo del CCNL, era stata poi confermata, dall'accordo interpretativo stipulato in data 23.12.1994. Da qui l'erroneità della decisione di primo grado. Con atto depositato in data 12.1.2000 si costituiva il Di IE, che contestava la lettura data da controparte alle disposizioni del CCNL, e ribadiva la correttezza della opinione già accolta in primo grado.
L'accordo del 23.12.1995, secondo l'appellato, non poteva dirsi "interpretativo" e non poteva in alcun modo vincolare i dipendenti già in pensione alla data in cui esso fu reso noto, e cioè l'11.1.1995; l'unica lettura possibile dell'art. 65 rimaneva pertanto quella posta a fondamento delle proprie pretese, che in definitiva riproponeva.
Con sentenza in data 10 - 19 ottobre 2000 il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che l'unica possibile lettura dell'art. 65 del CCNL in questione era quella offerta dal lavoratore e già
indicata dal giudice di primo grado, e che pertanto la volontà di escludere dalla efficacia di tale previsione i lavoratori che non fossero più in servizio alle date previste per ciascun incremento non poteva trovare corrispondenza nel testo concordato. La semplice lettura dell'articolo de quo induceva a ritenere che l'unico significato possibile era nel senso che gli incrementi andavano riconosciuti a qualsiasi lavoratore che si trovasse nell'unica, condizione espressamente menzionate, essere in servizio alla data del 1^ ottobre 1994. Nessun riferimento veniva effettuato all'altro requisito che da parte appellante si pretendeva pure operante, ossia quello della permanenza in servizio alle date di volta in volta fissate per la concreta operatività degli incrementi. N'è, secondo il Tribunale, vi era necessità di coordinare la previsione dell'art. 65 CCNL al riconoscimento, nel medesimo contratto collettivo, all'art. 62, di ulteriore beneficio una tantum, poiché nessun collegamento in tal senso emergeva dal testo dell'art. 62, ne vi erano ragioni di ordine generale, che potessero dirsi preclusive del contestuale riconoscimento. Ingiustificata appariva ogni diversa interpretazione.
Quanto al successivo accordo stipulato in data 23.12.1994, ad avviso del Tribunale esso non poteva in alcun modo porsi come "interpretativo" del precedente, ma costituiva nuova ed autonoma statuizione, chiaramente limitativa della effettiva portata del precedente accordo sul punto, e che andava, ad intaccare già avvenuti riconoscimenti di benefici economici a favore dei lavoratori;
tale accordo, pacificamente reso noto in data 11.1.1995, era in ogni caso successivo alla collocazione a riposo del Di IE, rispetto al quale esso non poteva produrre pertanto effetto alcuno.
In realtà, in difetto di specifico mandato, un contratto collettivo non può incidere su diritti sorti in capo alle parti del rapporto di lavoro sulla base di un precedente contratto collettivo, ed acquisiti per l'avvenuto perfezionamento delle fattispecie costitutive (previsione unitaria di una serie di miglioramenti economici, avente come unico presupposto la permanenza in servizio alla data del 1^ ottobre 1994).
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 28 settembre 2001, la società Poste Italiane SpA ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, illustrato da memoria. L'intimato ha resistito con controricorso notificato il 7 nov. 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo, denunziando omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 65 CCNL del 26.11.1994 in relazione agli artt. 1362, 1363 c.c., la società ricorrente deduce che dal testo dell'art. 65 CCNL si evince che ai lavoratori in servizio alla data del 1.10.1994
vendono corrisposti aumenti retributivi, in ragione di un emolumento "una tantum" di lire 160.000 in relazione al periodo 1.1.94/30.9.94;
tale aumento previsto dal punto 1 del citato articolo ha una funzione di parziale recupero del reale valore del salario per il periodo di vacanza contrattuale.
Ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31.12.1994 come è il caso del Di IE, l'art. 62 del CCNL riconosce invece una ulteriore indennità "una tantum" proprio in funzione del fatto che tali lavoratori non essendo più in servizio al 1^.
1.95 non avrebbero beneficiato degli ulteriori incrementi economici, che sarebbero maturati dopo il 31.12.94; tale indennità "una tantum" spetta ex art. 62 CCNL solo a coloro che sono cessati alla data del 31.12.94;
ne consegue che il Di IE indebitamente richiede gli aumenti stipendiali previsti perii personale in servizio alle date indicate del 1^.
1.95 e 1^.10.95, atteso che tale personale non ha goduto della predetta indennità ex art. 62 CCNL. La ricorrente: riporta testualmente il contenuto dell'accordo interpretativo dell'art. 65 intervenuto il 23.12.94 ai sensi dell'art. 1 punto 5.1 del CCNL. La testualità della norma di cui all'art. 65 CCNL che fa riferimento ad aumenti contrattuali e non ad arretrati, e la circostanza che nella medesima, appunto per il periodo pregresso (1/1-30/9/94) è stata a parte fissata, con una struttura letterale del tutto differente ("a titolo di una tantum, da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre...") un'una tantum di lire 160.000 quale parziale recupero del salario nella vacanza contrattuale, fa comprendere che al punto 2^ non sia prevista, per i dipendenti in servizio l'1.10.94, l'erogazione di una scarna complessiva, con dilazione in tre tranches del pagamento. Come confermato del resto dall'accordo del 23 dicembre 1994, stipulato dalle medesime organizzazioni sindacali, avente quindi natura autenticamente interpretativa, e non natura, innovativa, della regolamentazione precedente, e pertanto non disponendo di diritti inesistenti dei singoli.
L'esistenza del rapporto di servizio a tale data è quindi uno degli elementi costitutivi dei diritti, che si perfezionano poi con la esistenza del medesimo alle singole date, le quali ultime non attengono invece alla mera esigibilità.
Pertanto la domanda proposta è infondata già alla lettura della disposizione invocata dal Di IE, oltre che alla luce del principio logico-giuridico secondo il quale non vi è retribuzione - e pertanto neppure aumento di retribuzione - se non c'è più il rapporto di lavoro.
La situazione del Di IE, andato in pensione tra la stipulazione del contratto ed il 31.12.1994, è contemplato da una specifica norma contrattuale, l'art. 62, ed il relativo beneficio è incompatibile con il godimento degli aumenti contrattuali in scadenza dopo il 31.12.1994.
L'accordo integrativo del 23.12.94 costituisce interpretazione del precitato CCNL del novembre 1994, e tale interpretazione autentica trova la sua norma-fonte nel dettato di cui all'art.
1.5.1 dello stesso contratto stipulato nel novembre 1994 ed è quindi radicato nell'autonomia, negoziale delle parti stesse (Corte dei Conti - Sez. Giurisd. del Lazio - sentenza n. 568 del 23.4.97). L'interpretazione del testo dell'art. 65 CCNL data dalla Corte dei Conti è conforme a quella data dalla ricorrente, che cioè l'attribuzione dell'intero beneficio vada solo a coloro che cesseranno dal servizio dopo l'1.10.95; l'uso dei termini "saranno corrisposti a partire dalle date sottoindicate" indica chiaramente che l'intero beneficio non può spettare sin dall'inizio della vigenza economica, ma solo a partire dall'ultima scadenza ivi indicata e le scadenze intermedie stanno a rappresentare le tappe della sua parziale progressiva acquisizione. Il Tribunale richiama infine Cass. 13304/2000 del 13.6/6.10.2000, della quale riassume la motivazione, conforme alla tesi della società ricorrente. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
A seguito del d.l. n. 487 del 1 dicembre 1993, convertito in legge n. 71 del 29 gennaio 1994, le Poste Italiane hanno abbandonato l'ambito pubblicistico, per accedere a quello privatistico. L'art. 6 di tale legge stabilisce al comma 2 che il personale dell'Amministrazione resta alle dipendenze dell'Ente con rapporto di diritto privato. Lo stesso articolo aggiunge che ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, fino alla stipulazione del contratto collettivo. Con contratto collettivo del 26 novembre 1994 si prevedono alcuni aumenti retributivi scaglionati nelle seguenti tranches: 1 ottobre 1994, 1 gennaio 1995 e 1 ottobre 1995. Con un accordo successivo del dicembre 1994 si conveniva, che avessero diritto a tali aumenti retributivi solo quei dipendenti che si trovavano in servizio durante ciascuna dalle tre tranches previste. Invece, per coloro che comunque cessavano dal servizio entro il 31 dicembre 1994, era prevista l'erogazione di una indennità "una tantum" al fine di evitare una disparità di trattamento retributivo, rispetto a coloro che rimanevano in servizio oltre tale data.
I giudici di appello negano che l'accordo del dicembre avesse contenuto interpretativo del CCNL di un mese precedente. Secondo l'implicito convincimento del Tribunale, non si sarebbe tenuto conto del comportamento complessivo delle parti, anteriore e successivo alla stipula del contratto e della reale comune intenzione delle stesse, inserendosi la norma contrattuale in una serie di incentivi finalizzati a promuovere i pensionamenti, nell'obiettivo di una ristrutturazione aziendale. Rileva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Attraverso il formale rinvio alle norme di cui agli artt. 1362, 1363 (e 1367) c.c., (ponendo in rilievo l'importanza del comportamento complessivo delle parti, la necessità di una interpretazione complessiva ed il principio di conservazione del contratto) la società ricorrente contrappone una sua interpretazione della disposizione contrattuale, difforme da quella adottata dai giudici di merito.
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto privato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo di interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cass. n. 6484 del 9 luglio 1994). Nel caso di specie, nella loro motivazione i giudici di appello non hanno convincentemente spiegato le ragioni per le quali l'accordo di dicembre 1994 non doveva intendersi come interpretazione autentica della disposizione dell'art. 65 del CCNL del novembre 1994. La circostanza che ad appena un mese di distanza dalla stipulazione del CCNL le parti abbiano voluto incontrarsi per chiarire il significato e la portata di quella disposizione contrattuale costituisce indubbiamente un indizio significativo di quel comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, cui fa esplicito riferimento l'art. 1362, secondo comma, c.c.. I giudici di appello non hanno tenuto conto di altre disposizioni contrattuali per giungere alla conclusione che gli aumenti stabiliti dall'art. 65 del CCNL dovevano essere erogati esclusivamente a coloro che si trovassero in servizio alle rispettive scadenze indicate nello stesso contratto. Tale conclusione non appare in contrasto con principi di ragionevolezza. Il Tribunale ha osservato che la formulazione dell'art. 65 del CCNL disponeva la rateizzazione di un unico importo, e non introduceva invece alcuni aumenti retributivi in favore del personale in servizio alle diverse date ivi espressamente indicate, non considerando che tali miglioramenti non potevano avere riflessi indifferenziati per la ride terminazione del trattamento pensionistico al personale collocato a riposo prima delle scadenze temporali indicate nello stesso articolo.
Pertanto le censure della società ricorrente si appalesano non sfornite di pregio contro l'interpretazione della sentenza impugnata, la quale non evidenzia la ragione ispiratrice delle disposizioni contenute negli articoli 62 e 65 del contratto collettivi da ricercare invece nella volontà delle parti contraenti di incentivare le dimissioni evitando, nel contempo, una sperequazione tra coloro che cessavano dal servizio entro il dicembre 1994 (che non potevano godere degli aumenti a partire dal 1 gennaio 1995) e coloro che erano rimasti in servizio anche dopo tele data. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Corte di appello - indicata in dispositivo -, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2003