Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE AT - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU ON, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO VISENTINI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'OL ON;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2520/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 4^ Civile, emessa l'11/07/00 e depositata il 19/07/00 (R.G. 4065/94 + 89/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Enrico TONELLI (per delega Avv. G. Visentini);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BU TA, nel 1982, conveniva D'OL AT innanzi al Tribunale di Chieti, assumendo che costui, all'inizio del decennio precedente, aveva eseguito lavori di ristrutturazione del proprio immobile, confinante con quello dell'attrice e sito in Guardiagrele, zona sismica di prima categoria, cagionando lesioni al muro comune e ponendo in pericolo la stabilità dell'edificio. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto alla demolizione delle opere costruite in violazione delle norme edilizie e delle prescrizioni antisismiche e al risarcimento dei danni.
Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, la condanna della BU al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'altezza del suo fabbricato, che assumeva contraria alla legge.
Il Tribunale, con sentenza del 10 aprile 1987, rigettava entrambe le domande.
Con sentenza del 10 ottobre 1989, la Corte d'Appello dell'Aquila confermava tale decisione, rigettando sia il gravame principale della BU sia quello incidentale del D'OL.
Con sentenza n. 3782 del 21 aprile 1994 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della BU, ravvisando nella sentenza impugnata vari vizi di motivazione.
Con la sentenza ora impugnata, emessa il 19 luglio 2000, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame della BU. Ricorre per la Cassazione la soccombente, formulando due mezzi d'impugnazione. La controparte non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 2735 1^ comma C.c., errore su una circostanza essenziale della controversia, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rileva che il consulente tecnico d'ufficio non fa mai riferimento a calcoli interessanti il giunto di oscillazione tra i muri dei due fabbricati contigui. Del resto è accertato che il giunto di oscillazione, prescritto dal Genio Civile a causa del differente grado di elasticità degli edifici contigui, non è stato realizzato dal D'OL. Quest'ultimo infatti ha ammesso la circostanza, in presenza della BU, come attestato dall'ausiliare, e quindi la sua dichiarazione costituisce una confessione stragiudiziale resa alla parte,come, tale vincolante per il giudice, o, nella peggiore delle ipotesi, una confessione stragiudiziale resa a un terzo, liberamente valutabile dal giudice, che può fondare su di essa, anche in via esclusiva, il proprio convincimento. La Corte d'appello, al contrario, di essa non ha tenuto nessun conto.
Col secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente censura un altro "macroscopico errore" commesso dalla Corte nella valutazione del danno subito dall'edificio della BU in conseguenza delle opere realizzate nell'edificio contiguo.
La Corte infatti assume, in contrasto con le relazioni dell'ausiliare, che l'edificio della BU non avrebbe subito alcun inconveniente, in assenza di lesioni strutturali, e non correrebbe alcun pericolo.
Al contrario il D'OL, come accertato dal consulente, invece di costruire in aderenza al muro del fabbricato vicino, con la prescritta distanza in funzione di giunto di oscillazione, ha costruito sul muro della BU, cagionando, per sovraccarico, una serie di crepe su tutta la superficie della parete in comune tra le due abitazioni.
Lo stesso perito quindi afferma che l'edificio del D'OL mette a repentaglio la stabilità del muro portante della BU, pericolo reso manifesto dalle crepe riscontrate su tutta la struttura muraria.
Pertanto vi è assoluta divergenza, una vera e propria incompatibilità, tra quanto sostenuto nelle relazioni del consulente tecnico e le opinioni che invece la Corte gli attribuisce: divergenza dovuta o a un errore del giudice di rinvio sulle conclusioni del perito o a un immotivato dissenso.
Il ricorso è fondato.
La Corte di rinvio, dopo aver negato, con motivata disamina che non è oggetto di specifica censura, "la permanenza di una domanda risarcitoria fondata su ragioni diverse dalla situazione di pericolo alla stabilità dell'edificio", e ritenuto pertanto circoscritto il suo esame "alla suddetta questione"; e dopo aver osservato come la concessione edilizia in sanatoria nel frattempo rilasciata al D'OL non abbia valore decisivo;
rileva che, con la sua prima relazione, il consulente tecnico d'ufficio, pur non potendo esprimere un giudizio definitivo, a causa del mancato accesso nell'immobile dell'appellato, ha chiarito "che attualmente i due edifici, uniti tra loro, hanno subito nel corso degli anni un assestamento, che ne ha modificato la stabilità complessiva, per cui qualsiasi intervento tecnico atto a ripristinare la discontinuità tra i due fabbricati risulterebbe controproducente per entrambi".
In un secondo tempo l'ausiliare, eseguito il sopralluogo anche nell'immobile del D'OL, ha, nella relazione suppletiva, "condiviso i calcoli concernenti il giunto di oscillazione (...) e infine ha ribadito l'assoluta assenza di pericolosità per la proprietà BU, dimostrata e verificata dai calcoli anche da lui eseguiti".
Tuttavia, prosegue la sentenza, il consulente ha messo in luce in entrambe le relazioni una rilevante circostanza, che cioè "l'intera struttura non ha subito sinora alcun inconveniente, non essendosi mai riscontrata alcuna lesione strutturale nel muro comune pur in presenza di numerosi eventi sismici".
È dunque condivisibile, conclude il giudice di rinvio, "l'assunto secondo cui il tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori all'origine della controversia (all'incirca 27 anni) conferma la correttezza degli accertamenti tecnici che hanno escluso il denunciato pericolo". Orbene, rileva il Collegio che questa motivazione non regge alle critiche della ricorrente.
Posto che, come si è già accennato, la causa è ormai circoscritta all'adozione delle misure necessarie ad ovviare ad un'eventuale situazione di pericolo, rilevasi anzitutto che la sentenza parla di "calcoli concernenti il giunto di oscillazione" che sarebbero stati condivisi dal consulente tecnico d'ufficio e addirittura di calcoli che sarebbero stati da lui medesimo eseguiti, senza minimamente spiegare in che cosa consistano e a quali risultati sarebbero approdati, laddove la ricorrente, dal canto suo, riportandone i brani più significativi, fermamente e fondatamente contesta che, nelle due relazioni depositate nel corso del giudizio di rinvio, l'ing. RL si sia mai occupato di simili argomenti.
Riesce ancora più difficile capire l'accenno a questi calcoli se si pensi che è presupposto della stessa sentenza proprio l'assenza del giunto di oscillazione, dal momento che i due edifici sono detti "uniti tra loro", mentre, ai sensi della legislazione antisismica, l'edificio in cemento armato del D'OL avrebbe dovuto distaccarsi da quello preesistente in muratura di almeno dieci centimetri: ciò che supera invero ogni questione sulla pretesa confessione stragiudiziale agitata nel primo motivo. Ancora più conta poi che, come risulta dai passi delle relazioni tecniche citati nel ricorso, non solo manca il giunto di oscillazione tra i due fabbricati, ma esiste una situazione di sovraccarico, per effetto della quale si sono prodotte delle crepe "su tutta la superficie della parete in comune tra le due abitazioni"; e, se è vero che, sempre secondo il consulente, le costruzioni, col trascorrere degli anni, "hanno subito un assestamento che ne ha modificato la stabilità complessiva", non è vero, viceversa, che il consulente abbia "ribadito l'assoluta assenza di pericolosità per la proprietà BU ", perché, nelle conclusioni della perizia suppletiva, egli (che pure, nella prima relazione, non aveva esitato a definire l'edificio del D'OL "potenzialmente pericoloso non solo per l'edificio BU ma anche per gli altri edifici ad esso collegati") non nega in assoluto il pericolo di crollo dell'edificio in muratura, ma solo, cosa assai diversa, che esso sia "imminente".
La sentenza contrasta dunque col dato obiettivo rilevabile dall'indagine tecnica, come pure non è esatto che l'ausiliare abbia attestato che "la struttura non ha subito sinora alcun inconveniente", perché, al contrario, già la situazione di sovraccarico e le evidenziate crepe rappresentano, a ben vedere, un serio "inconveniente".
Ma l'errore più rilevante dal punto di vista logico giuridico, della sentenza impugnata consiste nell'aver trascurato che, come ebbe a sottolineare questa Corte Suprema nella sentenza di annullamento, l'attualità del pericolo di danno deve "valutarsi non già in riferimento allo stato asismico, bensì in relazione alla possibilità, sempre incombente nelle zone sismiche, di un movimento tellurico".
Ed allora non è decisivo che le varie scosse sismiche non abbiano finora prodotto "alcuna lesione strutturale nel muro comune", perché ciò che non è ancora accaduto può sempre accadere e il pericolo incombente sull'edificio della BU va apprezzato non in relazione all'attuale "assestamento", che non è detto sia definitivo, ma alla prevedibile reiterazione delle scosse e alle conseguenze dell'oscillazione della struttura in cemento armato sulla stabilità del fabbricato in muratura cui si appoggia. Occorre verificare, in altri termini, se per caso il pericolo non consista, per l'appunto, proprio nella permanente impossibilità dell'edificio in cemento armato di oscillare come un organismo a sè stante, senza coinvolgere quello adiacente.
L'intima illogicità e inadeguatezza della motivazione impone in definitiva la cassazione della sentenza, col rinvio, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004