Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7474 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
CANCELLERIA / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DF455538 LA CORTE SUPREM SA ZIONE SEC DA CIVILE4 어Jd. 31/1/01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Orom 17270 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente Rep. 253 - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Antonio VELLA 66 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO CORTE SUPERA DI CASSAZIONE Dott. Roberto Michele TRIOLA Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE-24 ORE per diriti 3000 SENTENZA -4 GIU 2001 sul ricorso iscritto al n. 17312/99 R. G. proposto IL CANCELLIERE da Oggetto: OR IA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Augusto Vendita IMMOBILIARE_ QUERELA DI FALSO Imperatore n. 22, presso lo studio dell'Avv. Guido Pottino che, con gli Avv. Gino Ghini e Luca Nanni, lo difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
FLAMINI UL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paulucci de' Calboli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Massimo Frattali Clementi che, con gli Avv. Azer Cicognani e Stefano Sbaiz Vandelli, la difende in virtù di 1 135/01 procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza 26 febbraio-30 marzo 1999 n. 247/99 della Corte d'appello di Bologna. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 31 gennaio 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Guido Pottino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'aprile del 1978 IA IN convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Forlì, UL IN, quale erede universale, istituita con testamento, dell'Avv. Giovanni Antonio BO deceduto il 29 dicembre 1977, esponendo che con scrittura privata del 27 maggio 1977, posteriore a detto testamento, aveva acquistato dal de cuius, per il prezzo di £ 50.000.000, un podere con casa padronale sito in Meldola, denominato "La Colombarina", e chiedendo, quindi, di essere dichiarato proprietario di tale immobile previo accertamento dell'autenticità della sottoscrizione dell'alienante. La convenuta, costituitasi, dichiarò di disconoscere detta sottoscrizione e, ove essa fosse risultata autentica, chiese che venisse esaminata l'ipotesi dell'abuso di foglio in bianco, eccependo, inoltre, 2 l'incapacità dell'Avv. BO, in quanto gravemente malato e colpito da emiparesi alla mano destra proprio il giorno indicato sulla scrittura, nonché deducendo che il medesimo non aveva mai incassato la somma indicata come prezzo della vendita. Nel corso del giudizio la IN propose querela di falso ma l'adito Tribunale la dichiarò inammissibile e, con sentenza del 15.1.1986, all'esito della compiuta istruttoria, accolse la domanda attorea. Proposto gravame dalla IN, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 24.3.1988, dichiarò ammissibile la querela di falso e, con separata ordinanza, sospese il giudizio, rimettendo le parti davanti al primo giudice per la causa di falso. Riassunta tale causa dalla IN e instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Forlì, con sentenza del 4.12.1996, previo espletamento di prova per testi e di due consulenze tecniche affidate congiuntamente ad un grafologo e ad un medico legale, accolse la querela di falso, dichiarando che il IN aveva, con il testo del presunto contratto di vendita, riempito e quindi datato un foglio che l'Avv. BO aveva precedentemente sottoscritto in bianco a tutt'altri fini. - Nel contrasto tra le due consulenze tecniche d'ufficio, sul quale faceva leva l'appellante per censurare la decisione del Tribunale, andava privilegiata la seconda poiché essa, a differenza dell'altra che si era data prevalentemente carico di stabilire l'autografia della sottoscrizione e lo stato di salute del BO, aveva dedicato la massima attenzione, anche per la maggiore specificità del quesito posto, al problema della contestualità tra sottoscrizione e testo dattiloscritto e lo aveva risolto con 3 assoluto rigore scientifico, avvalendosi delle tecniche e delle metodiche più avanzate, analizzando punto per punto le intersezioni tra detta sottoscrizione e ultimo rigo scritto a macchina, senza che fossero di impedimento la diversità degli indici cromatici e la maggiore o minore pressione della mano del sottoscrittore, e giungendo alla sicura conclusione che per almeno quattro di esse le impronte dattilografiche risultavano sovrapposte alla firma del preteso venditore, il che era più che sufficiente per ritenere che le prime, in particolare la data (contestuale alla restante parte dattiloscritta), erano posteriori alla seconda;
- Nessuno degli argomenti addotti in contrario dall'appellante valevano ad inficiare detta conclusione: a) non il fatto, affermato da un teste, che l'Avv. BO non avesse l'abitudine di lasciare fogli firmati in bianco, dovendo piuttosto considerarsi che la presunta vendita era stata redatta su un foglio per atti giudiziari e che il legale non era solito far sottoscrivere ad altri i propri atti;
b) non la presunta intenzione del BO di beneficiare il IN, trattandosi di un assunto basato sulla testimonianza di un parente e sulla apodittica asserzione dello stesso IN di aver lavorato (come colono o fattore) alle dipendenze dell'avvocato; c) non la tesi secondo cui la scelta del BO di vendere mediante scrittura privata era finalizzata ad evitare che ne venisse a conoscenza la IN cui, altrimenti, sarebbe andato il bene, essendo ciò in palese contrasto con i sentimenti di gratitudine che il legale nutriva verso la donna e che lo avevano indotto a testare a suo favore ed essendo poco plausibile che egli la volesse prendere in giro col sottrarre all'eredità il cespite più significativo;
d) non la tesi secondo cui solo un legale poteva sapere che anche una scrittura privata era idonea a contenere una valida ed efficace vendita immobiliare, essendo invece prassi costante il ricorso a questa forma negoziale per la compravendita di immobili;
e) non l'assunto che solo un avvocato era in grado di sintetizzare in maniera magistrale l'atto in discorso, in quanto, piuttosto che di una magistrale sintesi, si era trattato di un mal riuscito sforzo, rivelato anche dal superamento dei margini del foglio bollato e da altre circostanze, di restringere nelle poche righe disponibili prima della firma un atto che altrimenti avrebbe richiesto ben più ampio spazio;
- A confortare le conclusioni raggiunte vi era anche la considerazione che il BO, oltre tutto amico di un notaio, non avrebbe avuto alcun bisogno di redigere in tutta fretta e all'insaputa di tutti (tranne che dell'interessato e della "compiacente" segretaria di studio) un atto di vendita dal contenuto sommario avente ad oggetto un immobile di rilevante valore economico e di grande importanza affettiva per lui, per giunta in un momento nel quale le sue condizioni di salute gli impedivano o, comunque, gli rendevano molto difficile muoversi, essendo affetto da sub ittero e coliche addominali seguite da emiparesi destra e ricovero ospedaliero, come accertato dal c.t.u. e come confermato dalla circostanza che l'agenda personale del professionista, prodotta agli atti, risultava integralmente scritta di suo pugno, ad eccezione di un'annotazione scritta proprio il giorno della presunta 5 vendita, la cui grafia era risultata essere quella della sua segretaria. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il IN sulla base di quattro motivi ai quali la IN replica con controricorso e con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo denunziandosi, ex art. 360 n. 5 cod. proc. - civ., omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo della valutazione delle risultanze probatorie delle consulenze tecniche grafologiche si rimprovera alla Corte felsinea di aver posto a base della propria decisione la seconda di dette consulenze, sol perché più ampia ed articolata, e di averne sposato acriticamente e senza riserve le conclusioni a scapito della prima, senza per altro prestare la necessaria attenzione ai rilievi mossi dal IN. In particolare si lamenta che non si sia tenuto conto del fatto, evidenziato nella stessa relazione tecnica, che quando, "come nel caso in esame, gli indici cromatici sono neri e bleu, la distinzione della loro reciproca collocazione è più difficoltosa poiché l'impressione virtuale è che il tratto nero sia sovrapposto a quello bleu, anche se nella realtà è ad esso soggiacente". Con il secondo motivo - denunziandosi violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - si censura la sentenza impugnata per aver fatto ricorso a presunzioni semplici senza verificare che esse fossero gravi precise e concordanti, cioè tali da far risalire univocamente e senza incertezze dal fatto noto a quello ignoto. - denunziandosi violazione e falsa Con il terzo motivo applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - si lamenta che la Corte territoriale, con un inammissibile salto logico-giuridico e in dispregio dei principi sull'onere probatorio, abbia illegittimamente equiparato il mancato raggiungimento della prova al raggiungimento della piena prova, e ciò sia in ordine all'anteriorità o posteriorità del testo dattiloscritto rispetto alla firma apposta sul documento, sia in ordine all'impedimento fisico del BO ad uscire di casa e ad apporre detta firma. Con il quarto motivo denunziandosi, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omissione o totale illogicità e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo - si lamenta che una semplice difficoltà dell'Avv. BO, dovuta ad infermità fisica, di recarsi in studio e sottoscrivere l'atto sia stata equiparata puramente e semplicemente ad impossibilità di compiere tali attività. Le censure, sostanzialmente identiche a quelle formulate contro la sentenza di primo grado, non sono meritevoli di accoglimento, rappresentando, per la massima parte, dei semplici pretesti per sollecitare in questa sede di legittimità una nuova valutazione dei fatti e delle prove difforme da quella incensurabilmente compiuta dal giudice del merito con motivazione esauriente e del tutto immune da contraddizioni e da vizi logici. 7 Completamente fuori luogo, infatti, è l'addebito di aver preferito acriticamente le conclusioni dell'ultimo accertamento peritale a quelle del primo, poiché, al contrario, come di desume da quanto sinteticamente esposto in narrativa, la Corte felsinea, in risposta alle analoghe critiche rivolte alla sentenza del Tribunale, ha spiegato diffusamente e con esemplare chiarezza le ragioni della scelta, evidenziando il ben maggiore rigore scientifico della metodiche seguite e degli esami compiuti e la ben più avanzata perfezione tecnica degli strumenti di indagine utilizzati dal secondo consulente, nonché dedicando particolare attenzione proprio al problema, sul quale tanto insiste l'odierno ricorrente, della intersezione tra segni grafici manuali e dattiloscritti e della diversità degli indici cromatici. Del pari inconsistenti e pretestuose sono le doglianze di cui al secondo e terzo motivo, riguardanti rispettivamente il preteso scorretto ricorso alla prova per presunzioni e la violazione dei principi in materia di onere probatorio. Basti dire, al riguardo, che la Corte bolognese ha fondato il proprio convincimento di oggettiva falsità del documento, non su semplici presunzioni, bensì sui risultati inequivocabili dell'esame grafologico, secondo cui il testo della scrittura impugnata era stato abilmente e fraudolentemente inserito in un foglio che il defunto Avv. BO aveva firmato in bianco per tutt'altri fini, ed ha fatto poi ricorso ad una nutrita serie di elementi presuntivi e logici, coordinandoli ed utilizzandoli del tutto correttamente, solo per dare un ulteriore, anche se non necessario supporto al convincimento suddetto. Quanto alla doglianza di omessa, illogica e contraddittoria motivazione sul punto della incapacità fisica dell'Avv. BO di recarsi al proprio studio per dettare alla segretaria e sottoscrivere l'atto di vendita, non occorre soffermarvisi più di tanto, sia perché la Corte territoriale non ha affatto parlato di incapacità assoluta ma ha solo affermato, in base ad un complesso di testimonianze e alla espletata consulenza tecnica medico-legale, che “ben difficilmente" il predetto sarebbe potuto uscire di casa il 27 maggio 1977, in quanto colpito il giorno prima da sub-ittero e coliche addominali, seguiti, il successivo giorno 29, da ricovero ospedialiero per emiparesi destra da trombosi cerebrale, sia perché la circostanza, di per sé non decisiva, si inserisce, come si è detto poc'anzi, in una ben nutrita serie di elementi tutti convergenti nel senso di escludere che il professionista potesse aver voluto quella vendita e tutti, comunque, soltanto rafforzativi di un fondato sulle risultanze dellaconvincimento autonomamente consulenza tecnica grafologica. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del procedimento di cassazione a favore della parte resistente, liquidandole in £ 5223500 'ivi comprese £ 5.000.000 (cinque milioni) per onorario. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Сіта м Очит IL CANCELLIERE C1 Paolo Talaricola z o DEPOSITATO IL CANCELLERIA Roma 4GIU. 2001 - IL CANCELLIERE C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 Serie 4 Registrato in data 60000 oin50211 versate £. 310.000 al 310'000 trecentodiecimila (lire p. Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Mana Grazia Di PPO) Il Responsabile Servizio Ag Gezicri 8 (Dr. M. RACCICHING 1 0 10