Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8127 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
08127-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PE DE ZO
AO AS
IA RE CU
PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente-
In caso di diffusione de presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 19603 in quanto disposto d'ufficio sta di parte W legge
Sent. n. sez. 828/2026 CC - 27/02/2026
NA IA VO
DO TA
R.G.N. 2757/2026
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
IT OU HA (CUI 04STOUB), nato Marocco il 2 aprile 1996 Ministero dell'Interno
Questura di Torino
avverso il decreto del 28 gennaio 2026 del Gludice di pace di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI che conclude per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della provincia di Milano in data 24 gennaio 2026. 2. Avverso il decreto del Giudice di pace, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. Maurizio Veglio, deducendo due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - per mancato avvio del procedimento di identificazione del ricorrente durante la detenzione in carcere. Evidenzia il ricorrente che nel periodo di detenzione in carcere non sono state attivate le procedure per l'identificazione del detenuto e che tale omissione ha comportato la violazione da un lato dell'esigenza di una celere esecuzione del rimpatrio e dall'altro l'astensione dal sacrificio della libertà personale del
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ricorrente, essendo il ritardo nell'avvio della procedura unicamente addebitabile alle autorità.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per mancata richiesta del nulla osta all'espulsione all'Autorità giudiziaria da parte della Questura in pendenza di un procedimento penale in capo al cittadino straniero con conseguente preclusione alla possibilità di adottare il trattenimento. Evidenzia il ricorrente che tale omissione violi il dettato normativo che impone quantomeno la esistenza della richiesta del nulla osta, superando la giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero non incide sulla validità del provvedimento del Questore di trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza temporanea, in attesa dell'esecuzione dell'espulsione, la carenza del nulla osta del giudice penale, essendo il nulla osta un requisito posto non nell'interesse dell'espulso ma a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale (Cass.. nn. 26223/95, 22524/23).
3. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Con atto depositato in data 19 febbraio 2026, si è costituita per l'Avvocatura dello Stato l'Avv. Ilia Massarelli, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Inammissibile per manifesta infondatezza è il primo motivo di impugnazione relativo all'identificazione dell'imputato. Va premesso che, in tema di accertamento della identità personale, persino l'imputato che abbia declinato false generalità deve considerarsi compiutamente identificato attraverso la procedura all'esito della quale gli sia stato attribuito il Codice Univoco di Identificazione (CUI)" che lo distingue inequivocabilmente da ogni altro consociato (si vedano i principi affermati da Sez. 1, 35646 del 30/10/2025; Sez. 5, n. 48103 del 26/09/2023, Rv. 285487 -01). Ciò posto, già nel verbale dell'udienza di convalida viene indicato l'attuale ricorrente come: "HA IT OU, nato in [...] il [...], cittadino del Marocco (CUI 04STOUB)". Il ricorrente, pertanto, risulta debitamente identificato, talché non si intende quale sarebbe la necessità di dare corso ad ulteriori procedure.
1.2. Inammissibile è il secondo di impugnazione relativo alla omessa richiesta all'autorità giudiziaria del nulla osta all'espulsione. Va premesso che la Corte di cassazione, già in sede civile, si è espressa nel senso che "Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo" (Sez. 1 civ., ord. n. 16531 del 20/06/2025 (Rv. 674902-01). Tali considerazioni valgono a fortiori in relazione alla richiesta del nulla osta. Peraltro, nel caso di specie non è stata allegata neppure documentazione relativa alla pendenza di procedimento penale a carico dell'Ait: pendenza che certo non può correlarsi alla mera esistenza di una denuncia.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
4. Si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in considerazione della natura della richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27 febbraio 2026
Il Consigliere estensore NA IA VO
Il Presidente PE DE ZO,
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Seziony Penale Deposilata in Canceliaria ongi 02 MAR. 2026
Roma, li
IL FUNZIONARIO
IL FUNZIONARIO
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