Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10659 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
ce 66309 E T A M I R A 0659/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA B . 1 5 B . L N . 1 T 3 A - L A N I S A E N S D L I E D P . . . 2 R 6 / 4 / 9 1 8 6 E I Z N G R A O A S T I R E E E D S T N E IN NOME POROLO A 1 SSAZIONE T B I R A U I T R Oggetto IRPEG ILOR SEZIONE TRIBUTARIA costi e oneri deducibili posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18089/99 Dott. Michele Presidente CANTILLO ALTIERI Re. Consigliere Dott. Enrico Consigliere Cron. 23277 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 30/03/01 CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66309 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ROLO BANCA 1473 SPA già CARIMONTE BANCA SPA, in persona del suo dirigente delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo difende 2001 unitamente all'avvocato FURIO BOSELLO, giusta procura 708 Notaio FRANCHI ADOLFO di BOLOGNA, rep. 140.304 del 27.10.1999; controricorrente avversO la sentenza n. 123/98 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 25/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato D'AMATO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato BERLIRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bo- logna notificava alla Banca del Monte di Bologna e Ra- venna s.p.a., successivamente confluita, a seguito di fusione, nel nuovo soggetto Rolo Banca 1473 s.p.a., av- redditi per viso di rettifica della dichiarazione dei 2.539.872.000, il 1984, elevando 1' i.r.pe.g. a lire contro lire 1.293.949.000 dichiarate, e 1' i.lo.r. a lire 905.985.000, contro lire 522.181.000 dichiarate, irrogando, altresì, sanzioni per complessive lire 2 1.660.432.000. La rettifica si fondava sulla deduzione proporzio- nale, secondo il coefficiente di cui all'art. 74, terzo comma, del d. P.R. n.597/73, concernente la detraibilità pro quota di componenti negativi del reddito che il contribuente aveva dedotto integralmente. La società impugnava l'accertamento dinanzi alla commissione tributaria di primo grado di Bologna, dedu- cendone l'illegittimità; chiedeva, inoltre, la restitu- zione di quanto versato per errore in eccesso a titolo di i.r.pe.g. e di i.lo.r. La commissione annullava l'accertamento e respin- Liver geva la domanda di rimborso. Entrambe le parti impugnavano la decisione. Con sentenza 25 maggio - 25 giugno 1998 la commis- - Romagna ri-sione tributaria regionale dell'Emilia gettava gli appelli, osservando che, in base all'art. 74 del d. P. R. n. 597/73, sono interamente deducibili le spese che danno luogo a ricavi totalmente imponibili. Per la stessa ragione doveva riconoscersi l'integrale deducibilità delle spese per il personale esattoriale e per magazzini generali, anche in considerazione dell'autonomia amministrativa e contabile goduta da ta- le attività nell'ambito dell'impresa bancaria, come ri- conosciuto nella circolare del Ministero delle Finanze 3 n. 271/E/1059/SP/97 del 21 ottobre 1997. Avverso tale sentenza l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. La Rolo Banca 1473 s.p.a. resiste con controricorso e con memoria. § 2. Il motivo di ricorso 2.1. Denunciando violazione degli articoli 74, comma secondo, e 58, comma primo, del d.P.R. n.597/73; omessa ed insufficiente motivazione, in relazione agli articoli 360, n.3 e 5, cod.proc.civ., l'Amministrazione finanziaria censura la deducibilità integrale dei Co- тайتشک sti per il personale esattoriale e dei magazzini gene-, rali. L'ufficio aveva ritenuto che detti costi fossero deducibili nei limiti del rapporto tra reddito d'impresa e ammontare complessivo di tutti i ricavi, in considerazione della confusione tecnico contabile della gestione esattoriale e di quella di tesoreria, la quale impediva un'imputazione di detti costi esclusiva- mente alla prima. Secondo l'Avvocatura, la sentenza avrebbe apriori- sticamente dedotto l'imputabilità specifica amministrativa e contabiledall'affermata autonomia della gestione esattoriale nell'ambito dell'istituto di 4 credito, riferendosi in modo non pertinente alla circo- lare ministeriale n.291/E/1059/SP/97 del 21 ottobre 1997. Quest'ultima prevede, infatti, che l'integrale deducibilità va limitata ai casi in cui dalla gestione esattoriale derivino soltanto proventi interamente tas- sabili e, pertanto, quando alla gestione esattoriale si affianchi un'attività di tesoreria dante luogo a pro- venti esenti, tutte le spese della gestione rientrano nel regime della deducibilità parziale.
2.2. Nel controricorso della Rolo Banca si obietta che, sulla base di accertamento in fatto, non censura- has bile in sede di legittimità, la commissione regionale ha statuito che le spese ed oneri in questione sono su- scettibili d'imputazione specifica, mentre l'affermazione della ricorrente - secondo cui vi sareb- be stata una commistione tra attività imponibili ed at- tività esenti - è del tutto indimostrata.
2.3. Nella memoria la controricorrente deduce che la stessa commissione tributaria regionale, con senten- ze n.120 e 121 del 25 giugno 1998, ha accolto i ricor- si presentati contro analoghi accertamenti, implicanti le medesime questioni, per gli anni 1979 e 1980, e che definitive per mancanza tali sentenze sono divenute d'impugnazione. Ne deriverebbe un vincolo di giudicato nei confron- 5 ti della controversia in questione. § 3. Motivi della decisione 3.1. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di giudicato esterno svolta dalla controricorrente nella memoria. La Corte non ritiene che le sentenze indicate con- tengano un accertamento che svolga efficacia di giudi- cato nei confronti della presente controversia. Come precisato nella memoria, dette decisioni si riferiscono ad anni d'imposta diversi da quello in contestazione, contengono alcuna pronuncia su presupposti di e non giuri fatto o di diritto relativi allo stesso rapporto gi dico costituente oggetto del presente processo. Le sentenze di questa Corte riportate nella memoria non offrono alcun sostegno alla tesi del ricorrente, ma ribadiscono i principi in tema di limiti oggettivi del giudicato, e cioè che il precedente accertamento, per fare stato nella successiva causa, deve avere avuto ad oggetto lo stesso rapporto giuridico, del quale sia- stati esaminati un segmento o un presupposto, qualeno uno stato o una qualità soggettiva la cui esistenza in- fluisce su quella del diritto o del rapporto dedotto in giudizio, о come l'esistenza ○ la qualificazione di un contratto, le cui prestazioni hanno dato luogo a ricavi in anni diversi, o un particolare regime fiscale agevo- 6 lativo dipendente da qualità del soggetto, sulla cui base quest'ultimo pretende lo stesso trattamento fisca- le in relazione alle diverse prestazioni. Al di fuori di tali casi non è, pertanto, suffi- ciente l'esistenza di identiche questioni, se queste, come si verifica nella specie, si riferiscono a diverse annualità d'imposta, in quanto il rapporto obbligatorio tributario è annualmente delimitato, tanto che deve es- sere soggetto al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria in relazione а tale periodo di tempo. Pertanto, con le riserve sopra preci-hous sate, dalla sentenza intervenuta in relazione ad un'annualità d'imposta non deriva alcun vincolo giuri- dico nei confronti del giudizio avente ad oggetto una diversa annualità.
3.2. Le censure dell'Amministrazione finanziaria meritano, invece, accoglimento. Come risulta dalla sentenza impugnata, l'ufficio aveva prospettato la necessità di distinguere, ai fini di stabilire la misura parziale o integrale - della deducibilità dei costi del personale e dei magazzini generali, tra la gestione esattoriale ( comportante il compimento di operazioni danti luogo a ricavi impo- nibili ) e quella di tesoreria ( comportante la realizzazione di ricavi esenti ). Tale necessità non è 7 stata contestata dai giudici d'appello, i quali si sono limitati a rilevare che l'integrale deducibilità deri- vava dall'autonomia contabile della gestione esattoria- le. Pertanto, pur avendo fatto riferimento alla circo- lare ministeriale del 21 ottobre 1997, nella quale ve- niva evidenziata la necessità di tener distinte le due gestioni, la sentenza si è posta soltanto il problema della separazione dell'attività di esattoria da quella dell'impresa bancaria, e non di una commistione tra la prima attività e quella di tesoreria, la quale avrebbe reso necessario, al fine di determinare la quota inte- ramente deducibile delle spese in questione, stabilire quale parte di tali spese dovessero riferirsi all'attività da cui derivavano ricavi imponibili, e cioè la gestione esattoriale, e a quella comportante ricavi non imponibili, e cioè l'attività di tesoreria. L'omessa motivazione sul punto determina un vizio della sentenza, censurabile in sede di legittimità, in quanto la statuizione si fonda su un apodittico ac- certamento di fatto e non consente, comunque, alla Cor- te l'esercizio del potere di controllo sulla correttez- za giuridica e sulla coerenza logica del ragionamento su cui si è fondata la decisione.
3.3. L'accoglimento del motivo comporta la cassa- 8 zione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra se- tributaria regionale zione della commissione dell'Emilia - Romagna. I giudici di rinvio dovranno verificare quale per- centuale degli oneri debbano essere imputati all'attività di esattoria e a quella di tesoreria, as- sumere le conseguenti statuizioni circa la determina- zione della percentuale di oneri deducibili e decidere sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 30 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cantillo Enrico Altieri IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 060, 2001Oggi ° IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1