Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2000, n. 3760
CASS
Sentenza 18 febbraio 2000

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Il giudizio di percentualizzazione del grado di invalidità del paziente, emesso da una commissione medica, consistendo in un atto di valutazione cui l'esaminatore perviene attingendo alle sue conoscenze scientifiche e tecniche, non può essere affetto da falsità ideologica ai sensi dell'art 479 cod.pen. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che ai componenti della commissione veniva contestata la non corretta determinazione del grado di invalidità, e non la assoluta insussistenza della stessa, ha osservato che ad essi non poteva essere mosso il rimprovero di avere disatteso criteri di accertamento e valutazione normativamente predeterminati, ma quello di avere classificato la menomazione del paziente in un livello più elevato rispetto a quello effettivo. Tale comportamento, eventualmente riconducibile, a seconda dei casi, ad altre fattispecie criminose, quali quella ex artt. 321 o 319 cod. pen., non rientra nei ridotti confini del paradigma normativo di cui all'art. 479 cod.pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2000, n. 3760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3760
    Data del deposito : 18 febbraio 2000

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