Sentenza 18 febbraio 2000
Massime • 1
Il giudizio di percentualizzazione del grado di invalidità del paziente, emesso da una commissione medica, consistendo in un atto di valutazione cui l'esaminatore perviene attingendo alle sue conoscenze scientifiche e tecniche, non può essere affetto da falsità ideologica ai sensi dell'art 479 cod.pen. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che ai componenti della commissione veniva contestata la non corretta determinazione del grado di invalidità, e non la assoluta insussistenza della stessa, ha osservato che ad essi non poteva essere mosso il rimprovero di avere disatteso criteri di accertamento e valutazione normativamente predeterminati, ma quello di avere classificato la menomazione del paziente in un livello più elevato rispetto a quello effettivo. Tale comportamento, eventualmente riconducibile, a seconda dei casi, ad altre fattispecie criminose, quali quella ex artt. 321 o 319 cod. pen., non rientra nei ridotti confini del paradigma normativo di cui all'art. 479 cod.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2000, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 18.2.2000
Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
Dott. Carlo Cognetti Consigliere N.411
Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Maurizio Fumo Consigliere N. 35396/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona
Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 27.5.99, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 20.12.1995, ha assolto EL AE ed TT AR dai delitti di cui agli artt. 81 - 479 - 61 n.
2-640 comma 2 cp perché il fatto non sussiste
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatto dal consigliere Dott. Maurizio Fumo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio,
Uditi i difensori avv. Giarda (per LE), che ha chiesto il rigetto del ricorso ed avv. Benvenuto (per TT), che ha concluso perché sia dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. osserva quanto segue.
A) Fatto e svolgimento del processo
LE AE ed TT CO furono condannati in primo grado alle pene ritenute di giustizia per i reati in epigrafe indicati, con concessione di attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, per avere, il LE, quale presidente della Commissione medica deputata all'accertamento degli stati di invalidità, attestato falsamente di aver verificato, in capo al richiedente TT, una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al del 47% e per essersi poi, l'TT, avvalso di tale falsa attestazione per ottenere il punteggio necessario per fruire della quota di assunzioni riservata agli invalidi, nel contesto di una procedura concorsuale per l'assunzione, in veste di medico, nell'ospedale di Matelica, traendo, in tal modo, in errore, a scapito degli altri concorrenti, i funzionari della USL di Fabriano, che lo assumevano proprio in conseguenza degli effetti del titolo preferenziale che egli si era abusivamente procurato.
All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di appello di Ancona, ritenendo che il reato ex art 479 cp non possa essere integrato da dichiarazioni del PU che si concretizzino in giudizi (vale a dire nella formulazione di atti del pensiero in funzione critica e/o deduttiva), ha dichiarato la insussistenza del fatto. Sul punto, la Corte territoriale ha precisato che la falsità di cui all'art. 479 cp in tanto può concretizzarsi nella manifestazione di giudizi tecnici o scientifici, in quanto, nelle relative formulazioni, sia contestuale la falsa attestazione di attività poste in essere dallo stesso PU attestante.
Ciò in quanto, a giudizio della Corte di merito, il delitto di cui all'art 479 cp rimane integrato solo dalla falsa attestazione, ad opera del PU, circa il compimento, da parte sua, di atti, ovvero circa il compimento di atti espletatiti in sua presenza, ovvero ancora, circa dichiarazioni a lui rese, o infine circa la obiettività di fatti da lui percepiti, e sempre - si intende - che di tali fatti l'atto pubblico sia destinato a provare la verità. I giudici di secondo grado, nella loro sentenza, rilevano che il Tribunale era giunto alla affermazione della responsabilità dei due imputati in ordine al delitto ex art 479 cp, fornendo una particolare interpretazione della norma incriminatrice. Ed invero, secondo la Corte territoriale, i giudici di primo grado avevano ritenuto (ed esplicitato nella parte motiva del loro provvedimento) che, ogniqualvolta un PU, nell'esercizio delle sue funzioni, pronuncia un giudizio tecnico, per ciò solo, egli implicitamente attesta di aver formulato tale giudizio "correttamente", ossia secondo le regole prescritte. Pertanto, nel caso in cui dette regole presuppongono il compimento di determinate attività, il PU attesta, per implicito, che egli tali attività ha compiuto. A tanto inevitabilmente consegue che, se tali attività egli non ha compiuto (o non ha correttamente compiuto), l'atto è falso, proprio perché esso contiene uno implicito attestazione del regolare compimento delle stesse. Tale modo di argomentare, tuttavia, i giudici di secondo grado dichiarano non condivisibile, sostenendo che non è sempre vero che la formulazione di un giudizio tecnico "contenga" la implicita attestazione di aver compiuto tutti i preliminari atti accertativi. Può infatti ben darsi il caso in cui il PU, pur avendo trascurato, magari per negligenza, tali accertamenti, tuttavia ritenga in buona fede che il suo giudizio sia egualmente corretto. In realtà, a dire della Corte, il PU si limita ad affermare la fondatezza tecnica del giudizio e non necessariamente (anche) la regolarità del pregresso iter procedimentale, il quale certamente non costituisce l'oggetto della finalità probatoria dell'atto. Ciò potrebbe essere affermato solo nel caso in cui gli atti, per così dire, preliminari risultassero "incorporati" nel giudizio critico o tecnico in cui si sostanzia il provvedimento del PU e solo in quanto tale provvedimento sia destinato ad attestare anche il compimento degli atti presupposti.
Nel caso di specie, tuttavia, a dire della Corte di appello, non vi è alcuna "incorporazione" nei giudizio tecnico espresso dal PU (la dichiarazione dello stato di invalidità dell'TT) degli atti accertativi preliminari Ciò in quanto, sulla base delle norme regolamentari che disciplinano la materia (norme che lo stesso Tribunale ha richiamato), il compimento di tali atti rappresenta, non un obbligo, per la Commissione, ma una semplice facoltà. D'altra parte, anche quando detta normativa fa riferimento alla necessità di effettuare previe indagini cliniche, strumentali o di altra natura, non precisa affatto che esse debbano essere effettuate direttamente dalla Commissione (o da esso rinnovate), ma impone alla stessa solo di tenerne conto. E ciò può ben avvenire, come nel caso di specie, con riferimento ad accertamenti già effettuati e "prodotti" dal paziente.
In sintesi, ritengono i giudici di secondo grado che non deve essere confusa la eventuale superficialità metodologica con il comportamento integrante la fattispecie di cui all'art 479 cp. B) Il ricorso del Procuratore generale
Avverso la predetta sentenza di assoluzione, ha proposto, come premesso, ricorso per Cassazione il PG presso la Corte di appello di Ancona, ai sensi dell'art 606 lettere e) e b) cpp.
Sostiene il ricorrente che le affermazioni che si leggono nella sentenza della Corte di merito sono astrattamente esatte e condivisibili, ma che esse non possono poi, nel concreto, essere utilizzate per motivare la decisione assunta. In fin dei conti, il Tribunale aveva condannato il LE e l'TT, non perché il primo avesse mai valutato lo stato di invalidità del secondo, ma perché aveva, contrariamente al vero, riconosciuto la esistenza di dati obiettivi che "potevano costituire la premessa" di detta invalidità (o del suo aggravamento).
Sul punto, a parere dell'impugnante PM, la Corte di merito non motiva perché nulla dice circa la inesistenza di elementi clinici obiettivi che invece ha dato per presupposti. Invero i giudici di primo grado, sulla scorta della espletata perizia, hanno ritenuto la non sussistenza nell'TT di alcune situazioni patologiche "di base". A ciò consegue che la menomazione riconosciuta all'TT stesso andava contenuta in misura inferiore a quella effettivamente riconosciuta. Quanto poi al successivo aggravamento delle condizioni di salute (che ha consentito alla Commissione di quantificare nel 47%, in luogo dell'originario 40%, la invalidità del paziente), non può non rilevarsi che la perizia disposta in primo grado ha accertato che tale aggravamento in realtà non vi fu e che, anzi, le condizioni dell'TT migliorarono. È stata dunque, da parte della Commissione, attestata la esistenza o la rilevanza di dati clinici in realtà inesistenti o irrilevanti, con la conseguenza che la motivazione fornita dai giudici della Corte territoriale è meramente apparente, in quanto essi non spiegano perché hanno disatteso le considerazioni circa la inesistenza dei dati clinici obiettivi che possono giustificare la reale esistenza (o comunque l'aggravamento) dello stato di invalidità.
Il ricorrente PG, citando giurisprudenza di questa Corte, ricorda infine che il giudizio valutativo ben può essere ritenuto vero o falso, quando esso contraddica criteri valutativi indiscussi o quando sia fondato su premesse contenenti false attestazioni. Per tali ragioni, l'impugnante chiede l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Ancona.
C) Motivi della decisione
Il ricorso va rigettato perché infondato.
La dichiarazione di invalidità rilasciata dalle commissioni mediche, appositamente costituite è, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. asn. 7700733 - RV 136661; asn. 9206018 - RV 190482), da ricondurre alla categoria dell'atto pubblico e non a quella del semplice certificato amministrativo. Le predette commissioni, infatti, accertano (e non semplicemente certificano) la eventuale minorazione delle persone esaminate e, conseguentemente, quantificano il grado di invalidità, attribuendo una qualifica, cui conseguono diritti ed aspettative. Si tratta, dunque, di un vero e proprio atto di valutazione, cui l'esaminatore perviene, attingendo alle sue conoscenze scientifiche e tecniche. La questione va perciò impostata nei seguenti termini: se il giudizio di invalidità emesso da una commissione medica, essendo, senza dubbio, atto pubblico di contenuto valutativo, possa essere affetto da falsità ideologica, ai sensi dell'art 479 cp. La risposta, attesi i ristretti confini entro i quali il legislatore ha racchiuso il concetto di falsità ideologica, non può che essere negativa. Invero, a meno che la suddetta valutazione non richiami esplicitamente, ovvero presupponga implicitamente, attività che si assumono essere state realizzate dal PU, esso non può, di regola, essere ricondotta alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 479 cp. L'eccezione a tale consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr la già citata RV 190482, cui adde RV 155575), consiste, come giustamente ha rilevato l'impugnante PG, nella eventuale riferibilità del giudizio tecnico-scientifico a parametri volutativi normativamente determinati, ovvero assolutamente consolidati (cfr. asn. 9903552 - PV 213366). Non è certo questo, tuttavia, il caso di specie, del momento che agli imputati viene contestata la non corretta percentualizzazione del grado di invalidità e non la insussistenza della stessa. LE è accusato (ed, in concorso con lui, TT), non di aver completamente disatteso i criteri di accertamento e valutazione della invalidità (criteri, effettivamente, determinati, nelle linee generali della loro applicabilità, da disposizioni di legge e di regolamento), ma di aver stabilito al 47% una invalidità effettivamente sussistente, invalidità, tuttavia, che la perizia, disposta in primo grado, ha ritenuto quantificabile in una percentuale minore. L'operazione intellettuale cui era chiamata la commissione esaminatrice presieduta dal EL consisteva nel valutare il caso concreto sottoposto alla suo attenzione (le condizioni del paziente TT), riconducendolo eventualmente nell'ambito di una categoria astratta predeterminata normativamente (la invalidità), quantificando, quindi, la percentuale della accertata menomazione. Nel compiere tale operazione intellettuale, l'agente può, senza dubbio, fare uso non corretto dei suoi poteri volutativi (per negligenza, imperizia o per dolo), ma, non per questo, egli forma un atto ideologicamente falso, secondo i parametri di cui all'art 479 cp. Il suo comportamento potrà, eventualmente, essere sussumibile sotto altre figure criminose (come, a titolo di esempio, quelle previste dagli artt. 323 o 319 cp), ma, in considerazione della tassativa formulazione della norma incriminatrice, non potrà essere ricondotto al paradigma normativo ex art 479 cp. Invero, nel caso di specie, nessuno dei comportamenti alternativamente previsti dal predetto articolo (falsa attestazione del compimento di un atto ad opera dello stesso PU, falso attestazione del compimento di un atto ad opere di altri in presenza del PU, falsa attestazione di ricezione di dichiarazioni provenienti da terzi, omissione e/o alterazione di dichiarazioni ricevute dal PU) è stato addebitato all'imputato;
egli, avvalendosi della preesistente documentazione sanitaria (cosa che non gli era vietata), dopo aver sottoposto a visita medica il paziente, dopo aver valutato, sulla base delle sue cognizioni tecnico - scientifiche, il quadro clinico così emerso, ha formulato un giudizio, che, sulla base di successivi accertamenti condotti in sede giudiziale, è stato ritenuto non corretto, quanto alla quantificazione percentuale della invalidità accertato in capo all'TT.
La sentenza di secondo grado, pertanto, non merita censura. Esso coerentemente, esclusa la sussistenza del reato di cui al capo A), ha ritenuto insussistente anche quello di truffa aggravata(capo B), che, in ipotesi di accusa, sarebbe stato consumato proprio attraverso la attestazione ideologicamente falsa attribuita al LE.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2000