Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
FF REPUBBLIC ITALIANA01 559702 A CORTE SUPREMA DI-CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola - Primo Presidente MARVULLI R.G.N. 6991/00 Cron. 4017 Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - FINOCCHIARO-Presidente di sezione Dott. Alfio Rep. Dott. OV PRESTIPINO Ud. 09/11/01Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere B Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 62, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CIARDULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE LEO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente2001 575
contro
-1- CO IA, ES GA, ES GI, ES TR, ES MA;
- intimati-> avverso la sentenza n. 37/99 del Giudice di pace di GRAVINA DI PUGLIA, depositata il 05/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato Luigi DE GIORGI, per delega dell'avvocato Michele LEO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi (giurisdizione dell'A.G.O.); rinvio per il resto ad una sezione semplice. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 1998 OM LA, TA CO, OV CO, PI CO, IA CO, quali eredi di MA CO, convenivano davanti al Giudice di pace di Gravina la Regione Puglia, と chiedendo la condanna della stessa al pagamento indennità per calamità atmosferiche cuidella sostenevano avere diritto e che era stata liquidata solo in parte. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tale eccezione veniva ritenuta infondata dal Giudice di pace di Gravina, che, con sentenza in data 5 febbraio 1999, accoglieva la domanda. Contro tale decisione la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria. La Regione Puglia ha depositato memoria. Motivi della decisione Il ricorso va dichiarato inammissibile non avendo la Regione Puglia depositato la delibera di autorizzazione del Presidente della giunta regionale alla proposizione della impugnazione. 3 Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, non avendo gli originari attori svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 9 novembre 2001 n n e l l Delent Tub i M LUANCELLIERE C;
OV Giambattista I D U I G E N 1 . 9 T 3 S . I E ( 6 S 4 . G T E T R Depositata in Cancelleria R A A D E T N E S E -6 FEB 2002 - oggl, f IL CANCELLIERE C1 OV Giambattiste