Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, qualora il richiedente sia stato privato della libertà per il reato di cui all'art. 14, comma quinto bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, ricorre la condizione ostativa della colpa grave anche se egli non ha ottemperato ad un ordine di espulsione illegittimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2008, n. 23911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23911 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 09/04/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 910
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 035514/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ST AN, N. IL 08/06/1978;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 27/04/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza dell'I 1 settembre 2006 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di riparazione proposta da TI AN, in relazione alla detenzione dallo stesso patita dal 15 al 16 dicembre 2003, nell'ambito del procedimento penale che lo aveva visto imputato di inottemperanza al decreto di espulsione.
In motivazione osservava il giudicante che la condotta dell'istante era stata connotata da colpa grave, posto che lo stesso non solo non aveva ottemperato all'ordine del Questore di Nuoro, che gli aveva intimato di allontanarsi dal territorio dello Stato nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento, ma era stato trovato sprovvisto di documenti e di permesso di soggiorno. Nè era credibile l'assunto difensivo secondo cui aveva smarrito i documenti per l'espatrio, posto che bene avrebbe potuto attivarsi presso le autorità consolari.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, TI AN, chiedendone l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché per vizio di motivazione, segnatamente per avere il giudice di merito ravvisato la colpa grave nell'inottemperanza a un ordine illegittimo, senza considerare che l'accertata illegittimità dell'ordine di espulsione rendeva illegittimo anche l'arresto.
1.3 Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Vito D'Ambrosio, ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
2.1 Le doglianze sono infondate.
Questa Corte ha già avuto modo di esplicitare che, ai fini della verifica della sussistenza o meno del dolo e della colpa grave, costituenti causa di esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, deve qualificarsi come dolosa la condotta volontaria e consapevole oggettivamente idonea, sulla base delle comuni regole di esperienza, a creare situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell'autorità giudiziaria;
e come gravemente colposa quella caratterizzata da noncuranza, negligenza, imprudenza, indifferenza per quanto possa da essa prevedibilmente derivare sul piano personale (confr. Cass. n. 596 del 1996). Nella fattispecie, la valutazione in termini di comportamento ostativo all'attribuzione del beneficio, formulata dal giudice di merito con riguardo all'inottemperanza dell'istante all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, resiste alle critiche formulate in ricorso, essendo di intuitiva evidenza che i vizi di eccesso di potere e di illogicità della motivazione del provvedimento di espulsione erano apprezzabili, e sono stati infatti apprezzati, solo dal giudice ordinario, cui la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, riconosce il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, salvo che la legittimità dell'atto non sia stata accertata dal giudice amministrativo, nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (confr. Cass. civ., 2, 15 febbraio 2007, n. 3390; 4 febbraio 2005, 2213). All'uopo non è superfluo ricordare che, ragionando proprio in tema di decreto di espulsione dello straniero, emesso dal Prefetto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, in termini definitivi ed appaganti, che esso è "provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca o annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego"; mentre non è consentita alcuna valutazione - a fini di disapplicazione - della legittimità dell'atto amministrativo presupposto del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, "poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo". (Cass. civ. Sez. Un. 16 febbraio 2006, n. 22217). Nella medesima prospettiva le stesse Sezione Unite avevano del resto già negato l'autonoma impugnabilità, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, del provvedimento con il quale il questore, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 bis, avesse ordinato allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, "non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge", segnatamente demandando poi al giudice penale, nell'ambito del giudizio sull'imputazione ascritta al soggetto espulso, che si fosse trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter), il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura, ben "potendo, in quella sede, l'autorità giudiziaria disapplicare, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, l'atto presupposto" illegittimamente assunto (Cass.
civ., Sez. Unite, 18 ottobre 2005, n. 20121). Se dunque l'ordinamento blinda in siffatti termini l'area di giustiazibilità dei provvedimenti riguardanti la permanenza nel territorio dello Stato degli immigrati non in regola, in ragione della complessità e della delicatezza degli interessi coinvolti, il riconoscimento al soggetto espulso del diritto di sindacare, non già l'esistenza, ma la legittimità dell'atto di espulsione - speculare alla esclusione del dolo o della colpa grave nel comportamento dell'immigrato che non vi ottemperi - ancorché dogmaticamente seducente, è in invincibile contrasto con i principi giuridici che presidiano la materia. Consegue da tanto che il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008