Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA AR, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vinzaglio n. 5, presso l'avv. Ettore Gliozzi, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
S.a.s. SAN QUINTINO di ST OS & C., in persona della socia accomandataria, elettivamente domiciliata in Roma Via L. Faravelli 22 presso l'avv. Enzo Morrico, che unitamente all'avv. Massimo Oreglia lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 5539 del 17.8.2000, R.G. n. 1160/99.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26.9.03 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Carlo Miracci per delega avv. Oreglia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.8.2000 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto da AV MA nei confronti della s.a.s. San Quintino di AN OS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il rigetto della impugnativa di licenziamento e della domanda per differenze retributive proposta dalla AV relativa ad un rapporto di lavoro durato dal 17.3.1995 al 4.1.1997. Osservava in motivazione che, pur dovendosi escludere la sussistenza di un rapporto di associazione in partecipazione ritenuto dal Pretore, doveva anche escludersi la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in quanto mancava la prova dell'assoggettamento della lavoratrice al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e di controllarne intrinsecamente lo svolgimento, in quanto la continuità del rapporto, la retribuzione fissa e le direttive ed i controlli sull'esecuzione, la mancanza di un'organizzazione imprenditoriale sono compatibili anche compatibili anche con il rapporto di lavoro. Rilevava quindi che le emergenze di causa erano assai precise nell'indicare come la AV non subisse alcun condizionamento dalla proprietà dal momento che, durante il suo orario di lavoro dalle 5,30 alle 16, non vi è traccia di contatti ne' con l'amministratrice ne' con suo marito, vero titolare dell'impresa, essendo quest'ultimo occupato come bancario. Rilevava anche che neppure nei fine settimana risultava che i coniugi RR si fossero dedicati al loro ruolo di imprenditori. In presenza di questi elementi non poteva darsi valore alle indicazioni meramente terminologiche date dai testi, anche considerando il fatto che l'occupazione non doveva considerarsi stabile atteso che la AV si offrì al teste Cipriano per fare la segretaria. Osservava, infine, che mancava ogni prova del presunto licenziamento orale e concludeva che non avendo la AV provato la natura subordinata del rapporto, tanto era sufficiente al rigetto della domanda non essendo necessario qualificare esattamente il rapporto intercorso tra le parti.
Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo la AV, resiste con controricorso la società San Quintino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2094 c.c. e l'insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata con la quale esclusa la fondatezza della natura associativa della prestazione della AV e pur in presenza di numerosi elementi indiziali della natura subordinata della prestazione ha illogicamente concluso per una collaborazione autonoma di natura imprecisata sul rilievo che i titolari dell'edicola, i coniugi RR, non erano presenti quando la ricorrente effettuava la sua prestazione, escludendo perciò solo l'elemento della subordinazione. Censura, inoltre, il mancato accertamento del licenziamento malgrado che la difesa della resistente avesse ammesso che la cessazione del rapporto era avvenuta "perché la AV non si decideva ad acquistare". Le censure sono infondate.
Il Tribunale, nell'alternativa se la collaborazione della AV fosse autonoma o subordinata, ha optato per la prima sui rilievi che non vi era alcuna prova in ordine alla erogazione dei compensi e mancava soprattutto, non essendovi presenza datoriale nell'orario di lavoro, le direttive sulla prestazione e i controlli che caratterizzano il lavoro subordinato, sicché non era provato che la prestazione fosse subordinata e quindi poteva ritenersi autonoma. La ricorrente afferma che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi indiziali e tra essi il compenso fisso che sarebbe provato per la mancanza di una specifica contestazione. In ordine alla corresponsione di un compenso fisso si osserva che la radicale contestazione della convenuta della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato esclude che si possa ritenere il fatto come ammesso. Sul punto inoltre, come ha rilevato il Tribunale, manca ogni prova.
Secondo la ricorrente è illogica l'affermazione che le circostanze di fatto in cui si è svolto il rapporto, quando la AV effettuava la sua prestazione, il titolare di fatto della società San Quintino non era mai presente perché al lavoro e non poteva dare alcuna direttiva, escluderebbero che esso potesse avere la natura di lavoro subordinata. La censura è fondata ma non è decisiva. Infatti, se è erronea la affermazione che per aversi lavoro subordinato occorra la presenza del datore di lavoro che impartisca le direttive e controlli (le prime invero possono essere state date una volta per tutte all'inizio del rapporto, ovvero per telefono o a mezzo terzi, il controllo può essere indiretto, ovvero anche mancare), tuttavia l'inconsistenza della prova negativa della subordinazione non prova a contrario la sua sussistenza. Nè prova il licenziamento il fatto che la società abbia ammesso che il rapporto si sia risolto per sua iniziativa in quanto, mancando la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il recesso della società non può qualificarsi, licenziamento.
Ma il Tribunale ha anche rilevato che la AV non ha mai asserito di essere sottoposta a direttive e controlli sulla sua attività e questa affermazione non è stata censurata. Questa mancanza di allegazione sull'elemento essenziale del rapporto, la mancanza di prova sulla retribuzione, la mancanza di prova indiretta della subordinazione, la AV, rileva il Tribunale, disse ad un teste di volere acquistare, ad altro di essere una lavorante, rendono logica la valutazione del Tribunale che, sulla base di una pacifica prestazione lavorativa per un certo orario e sulle contrapposte tesi di lavoro subordinato o di collaborazione al fine di valutare la convenienza dell'acquisto dell'edicola, ha ritenuto che mancasse la prova della subordinazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004