Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 11688
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale in materia di prescrizione

    La Corte di appello ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di sospensione della prescrizione, computando un totale di 856 giorni di sospensione e ritenendo che il termine massimo di prescrizione non fosse ancora maturato, collocandone la scadenza al 16 aprile 2026. Il ricorso non contesta tale ricostruzione né allega che dinanzi al GUP intervennero rinvii determinati da cause integranti legittimi impedimenti, limitandosi a contrapporre un calcolo alternativo che confligge con il principio consolidato secondo cui il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 11688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11688
    Data del deposito : 27 marzo 2026

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