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Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 11688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11688 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez.533 UP - 13/03/2026 R.G.N. 43861/2025 r/vmb'o 5 /2921 fit 4 sul ricorso proposto da: RR AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1 aprile 2025, il Tribunale di Bolzano dichiarò CA IO colpevole del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2013, e, ritenuta la continuazione, lo condannò alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione. Con la medesima pronuncia, dichiarò non doversi procedere per i fatti relativi all'anno 2012, in quanto estinti per intervenuta prescrizione. A seguito dell'appello dell'imputato, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 6 novembre 2025, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati con sentenza del GUP del Tribunale di Savona del 17 gennaio 2023, rideterminando la pena complessiva in anni 1 e mesi 10 di reclusione. La Corte 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 11688 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 13/03/2026 territoriale ha confermato nel resto la sentenza impugnata, rigettando in particolare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa con riguardo ai fatti del 2013. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di gravame. Con tale motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.. Sostiene la difesa che la Corte di appello avrebbe errato nel calcolare i periodi di sospensione del corso della prescrizione. In particolare, si argomenta che, in caso di rinvio per impedimento del difensore o dell'imputato, la sospensione non potrebbe eccedere il termine di sessanta giorni, secondo una specifica interpretazione della norma. Sulla base di un ricalcolo, che limita a 60 giorni alcuni dei periodi di rinvio, il ricorrente conclude che il termine di prescrizione sarebbe maturato in data 17 settembre 2025 e, pertanto, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in materia di prescrizione, è manifestamente infondato. La Corte di appello, dopo aver esposto i principi giurisprudenziali di riferimento e in particolare che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili, ha dedicato un'articolata e puntuale ricostruzione delle vicende processuali per disattendere l'eccezione di prescrizione, già sollevata in quella sede. I giudici del gravame hanno meticolosamente elencato i singoli periodi di sospensione, specificando per ciascuno la causa del rinvio e la durata della sospensione, così da rendere agevole individuare i rinvii determinati da legittimi impedimenti dei difensori o degli imputati, giungendo a un totale di 856 giorni, dato dalla somma di 448 giorni nella fase dinanzi al GUP e 408 giorni nella fase dibattimentale. Secondo tale ricostruzione, solo dinanzi al giudice del dibattimento, alcuni rinvii erano stati determinati da legittimi impedimenti del difensore e dell'imputato. Sulla base di tale calcolo, la Corte ha motivatamente ritenuto che il termine massimo di prescrizione non fosse ancora maturato, collocandone la scadenza al 16 aprile 2026. 2. Il ricorso non contesta tale ricostruzione né allega che dinanzi al GUP intervennero rinvii determinati da cause integranti legittimi impedimenti, limitandosi a contrapporre un calcolo alternativo, che determina in giorni 236 la durata delle sospensioni del decorso del termine prescrizionale intervenute dianzi al GUP, sull'assunto che nel caso di rinvio del processo adottata ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p., in accoglimento della richiesta dell'imputato o del suo difensore, la nuova udienza debba essere fissata entro il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Tale risultato ermeneutico confligge con il principio, assolutamente consolidato, avallato anche della Sezioni unite (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914 - 01), secondo cui "il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore (Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753 - 01). 3. Non vi è pertanto ragione per disattendere la ricostruzione dei periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale riportati in sentenza, risultando l'allegazione difensiva generica, in quanto priva di un effettivo confronto con la motivazione contestata, e non conforme al dettato normativo. Il reato contestato, pertanto, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, non era prescritto. Tale conclusione, comportando la manifesta infondatezza del ricorso, determina l'irrilevanza ai fini prescrizionale del lasso temporale intercorso dalla data di emissione della sentenza di appello. La manifesta infondatezza del ricorso, infatti, non comportando il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. 3 EN TO CA
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 13/3/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1 aprile 2025, il Tribunale di Bolzano dichiarò CA IO colpevole del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2013, e, ritenuta la continuazione, lo condannò alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione. Con la medesima pronuncia, dichiarò non doversi procedere per i fatti relativi all'anno 2012, in quanto estinti per intervenuta prescrizione. A seguito dell'appello dell'imputato, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 6 novembre 2025, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati con sentenza del GUP del Tribunale di Savona del 17 gennaio 2023, rideterminando la pena complessiva in anni 1 e mesi 10 di reclusione. La Corte 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 11688 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 13/03/2026 territoriale ha confermato nel resto la sentenza impugnata, rigettando in particolare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa con riguardo ai fatti del 2013. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di gravame. Con tale motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.. Sostiene la difesa che la Corte di appello avrebbe errato nel calcolare i periodi di sospensione del corso della prescrizione. In particolare, si argomenta che, in caso di rinvio per impedimento del difensore o dell'imputato, la sospensione non potrebbe eccedere il termine di sessanta giorni, secondo una specifica interpretazione della norma. Sulla base di un ricalcolo, che limita a 60 giorni alcuni dei periodi di rinvio, il ricorrente conclude che il termine di prescrizione sarebbe maturato in data 17 settembre 2025 e, pertanto, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in materia di prescrizione, è manifestamente infondato. La Corte di appello, dopo aver esposto i principi giurisprudenziali di riferimento e in particolare che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili, ha dedicato un'articolata e puntuale ricostruzione delle vicende processuali per disattendere l'eccezione di prescrizione, già sollevata in quella sede. I giudici del gravame hanno meticolosamente elencato i singoli periodi di sospensione, specificando per ciascuno la causa del rinvio e la durata della sospensione, così da rendere agevole individuare i rinvii determinati da legittimi impedimenti dei difensori o degli imputati, giungendo a un totale di 856 giorni, dato dalla somma di 448 giorni nella fase dinanzi al GUP e 408 giorni nella fase dibattimentale. Secondo tale ricostruzione, solo dinanzi al giudice del dibattimento, alcuni rinvii erano stati determinati da legittimi impedimenti del difensore e dell'imputato. Sulla base di tale calcolo, la Corte ha motivatamente ritenuto che il termine massimo di prescrizione non fosse ancora maturato, collocandone la scadenza al 16 aprile 2026. 2. Il ricorso non contesta tale ricostruzione né allega che dinanzi al GUP intervennero rinvii determinati da cause integranti legittimi impedimenti, limitandosi a contrapporre un calcolo alternativo, che determina in giorni 236 la durata delle sospensioni del decorso del termine prescrizionale intervenute dianzi al GUP, sull'assunto che nel caso di rinvio del processo adottata ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p., in accoglimento della richiesta dell'imputato o del suo difensore, la nuova udienza debba essere fissata entro il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Tale risultato ermeneutico confligge con il principio, assolutamente consolidato, avallato anche della Sezioni unite (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914 - 01), secondo cui "il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore (Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753 - 01). 3. Non vi è pertanto ragione per disattendere la ricostruzione dei periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale riportati in sentenza, risultando l'allegazione difensiva generica, in quanto priva di un effettivo confronto con la motivazione contestata, e non conforme al dettato normativo. Il reato contestato, pertanto, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, non era prescritto. Tale conclusione, comportando la manifesta infondatezza del ricorso, determina l'irrilevanza ai fini prescrizionale del lasso temporale intercorso dalla data di emissione della sentenza di appello. La manifesta infondatezza del ricorso, infatti, non comportando il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. 3 EN TO CA
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 13/3/2026