Sentenza 19 dicembre 2011
Massime • 1
Al giudice dell'appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen., è precluso pronunciare su questioni incidentali decise dal giudice della cognizione. (Fattispecie relativa alla nullità dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen., ritenuta infondata nel giudizio di merito e oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2011, n. 13603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13603 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/12/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere - N. 4079
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI IAstefania - Consigliere - N. 27941/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT ES N. IL 16/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 732/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 19/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cesqui E. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19.5.2011 il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'appello proposto da AT ES avverso l'ordinanza 13.4.2011 della Corte di appello di Catania che aveva rigettato la richiesta di scarcerazione dell'istante per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
TT LE è stato condannato dal Tribunale di Siracusa, con sentenza del 27.7.2010, per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e avverso detta condanna il predetto ha proposto appello alla
Corte di Appello di Catania, davanti alla quale pende il processo. Negli atti preliminari al giudizio di appello l'TT ha chiesto alla Corte di essere immediatamente scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, dovendosi ritenere nudo il decreto che l'aveva rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Siracusa per violazione dell'art. 416 c.p.p., non avendo il P.M. proceduto all'interrogatorio dell'imputato, nonostante la rituale richiesta di quest'ultimo.
La Corte di appello ha rigettato la richiesta di scarcerazione, osservando che la medesima questione - già respinta dal Tribunale di Siracusa con la sentenza impugnata - era oggetto di un motivo di gravame proposto dalla difesa e come tale sarebbe stata decisa con la sentenza all'esito del dibattimento.
Il Tribunale del riesame, dopo aver ritenuto del tutto corretta la decisione della Corte di appello di riservarsi la decisione all'esito del dibattimento, riteneva però di dover entrare nel merito della questione sollevata dall'TT, al fine di accertare l'efficacia del titolo per il quale il predetto è detenuto in carcere.
TT, a fondamento della propria eccezione, aveva sempre sostenuto che, a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., aveva formalmente richiesto - con dichiarazione rilasciata in data 4.7.2008 in carcere nell'apposito registro - di essere interrogato dal Pubblico Ministero, ma l'agente di Polizia penitenziaria NO AE IA aveva falsamente riportato nel suddetto registro che esso TT aveva chiesto di conferire con il Pubblico Ministero per motivi di giustizia. La falsità di quanto riportato nel registro, secondo l'TT, risultava dal fatto che il predetto agente era stato incriminato per il delitto di cui all'art. 479 c.p., per aver falsificato il registro delle dichiarazioni e richieste delle persone detenute.
Il Tribunale del riesame riteneva infondata la suddetta eccezione, osservando, in primo luogo, che in ogni caso il P.M. non aveva ricevuto alcuna formale richiesta di interrogatorio, e quindi non poteva avere violato la norma che gli impone di procedere all'interrogatorio dell'indagato, se da questi richiesto entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'art.415-bis c.p.p.. Osservava, inoltre, che non era stato accertato che l'agente NO avesse commesso la falsità attribuitagli dall'TT, non essendo stato peraltro il predetto agente indagato per detta falsità ed essendo stato comunque prosciolto in primo grado dalla contestazione di cui all'art. 479 c.p.. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha proposto ricorso per cassazione l'TT chiedendone l'annullamento per manifesta illogicità e travisamento dei fatti, con conseguente immediata scarcerazione.
Egli aveva formalmente richiesto di essere interrogato dal Pubblico Ministero e, dal complesso delle risultanze, si doveva evincere che l'agente aveva scritto una frase stereotipata anziché la sua richiesta di essere interrogato.
In ogni caso egli non poteva subire le conseguenze di un fatto commesso da altri e comunque il Pubblico Ministero, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto interpretare la comunicazione come una formale richiesta di interrogatorio.
Allegava inoltre richieste compiute in altri processi nelle quali per dimostrare che era solito richiedere, al ventesimo giorno dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., di essere sottoposto ad interrogatorio da parte del P.M..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rileva preliminarmente questa Corte che il Tribunale del riesame non aveva competenza a pronunciarsi su una questione già decisa dal Tribunale con la sentenza di primo grado e dedotta dall'imputato, con i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, davanti al giudice dell'appello.
La scarcerazione per decorrenza termini di custodia cautelare, infatti, dipende nel caso di specie dalla soluzione di una questione incidentale che comporta valutazioni di merito, questione già sollevata dall'imputato davanti al Tribunale investito dalla piena cognizione del processo e, dopo la decisione del predetto giudice, in attesa di essere decisa dalla Corte di appello, che correttamente si è riservata di decidere all'esito del dibattimento. Nella suddetta fase del processo il Tribunale del riesame, per questioni sostanzialmente di merito, anche se si riflettono sulla libertà dell'imputato, non può sostituirsi al giudice competente a decidere la questione, così come, dopo la sentenza di condanna primo grado, l'imputato non può chiedere al Tribunale del riesame di pronunciarsi sulla gravità dei quadro indiziario già valutato dal giudice di primo grado.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. La Corte ritiene di non condannare l'imputato a versare una somma alla Cassa delle Ammende, in quanto in questa sede è stata corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012