Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7225 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
CC 65680 Aula A MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 0 7 225 0 STRAZIONE IN NON 4/6/1986 # N. 5 LA CORTE SUPREMA D SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Paolini Giovanni Presidente R. G. N. 15826/99 2 Dott. Amari Eugenio Consigliere 5 Dott. Genovese Francesco Antonio Consigliere Cron. 16981 3 Dott. Bielli Stefano Consigliere Rep. Ud. 18/11/02 4 Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SE N TENZA sul ricorso proposto da: N. 65680 il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
Di Bari Michele, residente a [...]in Via S. Pollice 58; - intimato avverso la sentenza n. 11/99 della Commissione Tributaria Regionale di Bari Sez. 4, pronunciata il 4181 1 1/2/99, depositata il 15/2/99 e notificata presso l'Ufficio finanziario il 18/3/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente, con istanza depositata il 16/3/95, chiedeva alla Direzione Regionale delle Entrate il rimborso delle ritenute operate a titolo IRPEF dal proprio datore di lavoro sulla corrispostagli una tantum ai sensi dell'art. 11 del DPR 1990/44 per mobilità volontaria, sostenendo che detta elargizione rientrasse tra quelle non imponibili. Avverso il silenzio rifiuto dell'Ufficio, il ricorreva innanzi alla Commissionecontribuente Tributaria di primo grado di Foggia che, con decisione n. 13/03/97 del 17 gennaio 1997, accoglieva il ricorso. Avverso detta sentenza la Direzione Regionale delle Sezione distaccata di Foggia, proponeva appelloEntrate, in data 16 aprile 1997 davanti alla Commissione Commissione conTributaria Regionale di Bari. La sentenza 11/99 depositata il 15/2/99 e notificata il 18 2 marzo 1999 al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, Sezione staccata di Foggia, c/o P.zzo Uff. Statali P.zza Cavour (come leggesi nella relata di notifica), rigettava l'appello proposto dall'Ufficio e confermava la decisione dei giudici di primo grado. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Ministero delle Finanze con atto notificato al contribuente a mezzo del servizio postale il 6 agosto 1999, denunciando un unico motivo di doglianza e cioè la "violazione e falsa applicazione dell'art. 6, 46 e 48 del DPR 1986/917. Omessa insufficiente e contraddittoria dellamotivazione in relazione ad un punto essenziale controversia". Non svolgeva attività difensiva l'intimato.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. E' noto, infatti, che l'interpretazione dell'art. 38 del d.l. 31 dicembre 1992, n. 546 è stata oggetto di contrasto. Si è ritenuto che la sentenza di appello, in tema di contenzioso tributario, dovesse essere notificata all'Amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato anche quando la stessa non aveva assistito l'ufficio impositore in secondo grado e che fosse all'ufficio che aveva nulla la notifica effettuata 3 partecipato al giudizio di appello;
si è sostenuto, per altro verso, che la notifica potesse essere validamente effettuata all'ufficio suddetto, salvo che esso fosse stato assistito, in secondo grado, dall'Avvocatura dello Stato. La giurisprudenza di questa Corte si era orientata in senso nettamente prevalente nel secondo senso: si vedano le sentenze Cass. Sez I civ., 3 ottobre 1998 n. 9846, 21 ottobre 1998 n. 10420, 28 aprile 1999 n. 42776. In tema tributario, il ricorso per Cassazionedi contenzioso notificato oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale all'Ufficio dell'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impugnato, è inammissibile, atteso che, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione contemplato dall'art. 51 del d.l. n. 546/92, la sentenza della Commissione tributaria regionale deve essere notificata all'ufficio del Ministero delle finanze che ha emesso l'atto impugnato о non ha emanato l'atto richiesto, e non presso l'Avvocatura dello Stato, a meno che quest'ultima non abbia assistito in giudizio l'amministrazione finanziaria (così la sentenza n. 9846/1998). L'art. 21 della legge 13 maggio 1999 n. 133 ha introdotto una interpretazione autentica dell'art. 38 4 del d.l. n. 546/19992, nel senso che la notifica della sentenza di appello deve sempre essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente. Tale interpretazione autentica è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 15 novembre-22 novembre 2000, "nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata dell'art. 38, comma 2, del d.l. 546/1992". Ritiene questa Corte, sulla scorta della prevalente giurisprudenza formatisi prima dell'intervento del legislatore formalmente interpretativo, ma sostanzialmente modificativo del "diritto vivente" che anteriormente all'entrata in vigore della ridetta legge n. 133/1999 sia valida la notifica della sentenza di appello effettuata all'ufficio, il quale ha partecipato al giudizio,e non all'Avvocatura dello Stato. Nella fattispecie, la sentenza di appello è stata notificata il 18 marzo 1999 al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia, Sezione staccata di Foggia. Da tale data, essendo valida la detta notifica, è decorso il termine "breve" di sessanta giorni. I l ricorso dell'Amministrazione finanziaria dello Stato è stato spedito, a mezzo del servizio postale (data della 5 notifica dell'atto ex art. 16, quinto comma, del D. Lgs. inammissibile546/92), il 6 agosto 1999 e quindi è dacché proposto dopo oltre quattro mesi dalla notificazione della sentenza. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
(1) La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 18 novembre 2002 Il Presidente Il Relatore ed estensore Li Wan Giovanni Paolin Giuseppe Marinucci Шеи IL CANCELLIERE C1 Paolo latarico Corico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Le Cozico 6