CASS
Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2021 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Baldi, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'avv. Danilo Di Maio, nell'interesse della parte civile OS ER, nella qualità di legale rappresentante della UL RD & c. s.a.s., che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avv. Salvatore Calamita, nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza impugnata in questa sede, ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Penale Sent. Sez. 2 Num. 1865 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 12/10/2022 euro 1.000 di multa, già computata la riduzione per il rito abbreviato, per il delitto di appropriazione indebita della somma di euro 110. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge, penale, in relazione all'art. 2 cod. pen.; il Tribunale aveva commisurato la pena base da infliggere al ricorrente muovendo dal minimo edittale previsto dall'art. 646 cod. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. U), della I. 9 gennaio 2019, n. 3, per un reato commesso in epoca anteriore (nell'ottobre 2017), come risultava dalla corrispondenza della pena base, indicata nella sentenza con il minimo edittale previsto dall'art. 646 cod. pen. nella nuova formulazione, e dall'irragionevolezza della determinazione della pena per il delitto in esame secondo il tenore dell'art. 646 cod. pen. vigente all'epoca del fatto, con applicazione della pena pecuniaria pressoché coincidente con il massimo edittale. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il presupposto da cui muove il ricorrente, ossia che il Tribunale abbia operato la determinazione della pena inflitta prendendo a base i limiti edittali del delitto di appropriazione indebita, come modificati per effetto della I. I. 9 gennaio 2019, n. 3, non trova alcun aggancio, né testuale né logico, nella decisione impugnata. Dal testo della sentenza, e dal suo tenore complessivo, non si rilevano elementi da cui desumere che il giudice abbia inteso applicare, come afferma il ricorrente, il minimo edittale per il contestato delitto, facendo riferimento alla forbice sanzionatoria attualmente vigente;
il giudicante ha affermato che quella prescelta era la pena equa rispetto a tutte le circostanze del fatto e al profilo del reo, pena che risulta compresa tra il minimo ed il massimo edittale che la norma incriminatrice, applicabile al tempo del commesso reato, prevedeva (sicché non ricorre alcun profilo di illegalità della pena, da cui derivare in via logica la volontà del giudice di applicare il differente regime sanzionatorio introdotto con la nuova disciplina). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi 2 dell'art. 616 valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Baldi, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'avv. Danilo Di Maio, nell'interesse della parte civile OS ER, nella qualità di legale rappresentante della UL RD & c. s.a.s., che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avv. Salvatore Calamita, nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza impugnata in questa sede, ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Penale Sent. Sez. 2 Num. 1865 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 12/10/2022 euro 1.000 di multa, già computata la riduzione per il rito abbreviato, per il delitto di appropriazione indebita della somma di euro 110. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge, penale, in relazione all'art. 2 cod. pen.; il Tribunale aveva commisurato la pena base da infliggere al ricorrente muovendo dal minimo edittale previsto dall'art. 646 cod. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. U), della I. 9 gennaio 2019, n. 3, per un reato commesso in epoca anteriore (nell'ottobre 2017), come risultava dalla corrispondenza della pena base, indicata nella sentenza con il minimo edittale previsto dall'art. 646 cod. pen. nella nuova formulazione, e dall'irragionevolezza della determinazione della pena per il delitto in esame secondo il tenore dell'art. 646 cod. pen. vigente all'epoca del fatto, con applicazione della pena pecuniaria pressoché coincidente con il massimo edittale. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il presupposto da cui muove il ricorrente, ossia che il Tribunale abbia operato la determinazione della pena inflitta prendendo a base i limiti edittali del delitto di appropriazione indebita, come modificati per effetto della I. I. 9 gennaio 2019, n. 3, non trova alcun aggancio, né testuale né logico, nella decisione impugnata. Dal testo della sentenza, e dal suo tenore complessivo, non si rilevano elementi da cui desumere che il giudice abbia inteso applicare, come afferma il ricorrente, il minimo edittale per il contestato delitto, facendo riferimento alla forbice sanzionatoria attualmente vigente;
il giudicante ha affermato che quella prescelta era la pena equa rispetto a tutte le circostanze del fatto e al profilo del reo, pena che risulta compresa tra il minimo ed il massimo edittale che la norma incriminatrice, applicabile al tempo del commesso reato, prevedeva (sicché non ricorre alcun profilo di illegalità della pena, da cui derivare in via logica la volontà del giudice di applicare il differente regime sanzionatorio introdotto con la nuova disciplina). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi 2 dell'art. 616 valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2022