Sentenza 9 febbraio 2002
Massime • 1
La liquidazione della rendita INAIL in somma capitale, prevista dall'art. 75 d.P.R. n. 1124 del 1965 per le rendite costituite da oltre un decennio, comporta la "estinzione di ogni diritto", nel senso che, una volta operata la trasformazione della rendita, resta definitivamente preclusa per l'assicurato la facoltà di far valere comunque qualsiasi diritto riconducibile all'infortunio ed ai suoi postumi; pertanto, ove successivamente alla predetta liquidazione sia accertata giudizialmente una malattia professionale già sussistente prima della liquidazione medesima, non può trovare applicazione l'art. 80 del citato d.P.R. (che prevede la possibilità della costituzione di una rendita unica in favore dell'assicurato, già titolare di una rendita INAIL, che sia colpito da nuovo evento indennizzabile con altra rendita di inabilità), posto che, da un lato, l'operatività di tale disposizione comporterebbe in relazione al primo evento la produzione di effetti, diversi dalla mera trasformazione del diritto alla rendita nel diritto ad un'unica somma, preclusi dall'art. 75 cit. e che, dall'altro, mancherebbe il presupposto della titolarità della precedente rendita, ormai estinta a seguito della avvenuta liquidazione in somma capitale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 301/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 28/12/98 R.G.N. 13350/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL RO, con ricorso al Pretore di Bologna depositato il 27 aprile 1992, conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per sentir dichiarare che la patologia respiratoria da cui era affetto costituiva malattia professionale e condannare quindi l'istituto alla corresponsione in suo favore della rendita per inabilità commisurata al complessivo grado di riduzione della generica capacità lavorativa conseguente alla malattia professionale ed al pregresso infortunio lavorativo subito nel 1980.
Il Pretore, con sentenza 26 maggio 1993, rigettava la domanda, escludendo, in adesione al parere del consulente d'ufficio, il carattere professionale della patologia polmonare. Il Tribunale di Bologna, con sentenza 28 dicembre 1998, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, ha accolto l'appello del RO ed, in riforma della sentenza pretorile, ha determinato nella misura percentuale del 41 per cento l'invalidità lavorativa complessiva derivata dalla sommatoria della malattia professionale e del danno già riconosciuto dall'Istituto assicuratore, condannando l'INAIL ad erogare all'assicurato, con decorrenza dal 1° dicembre 1988, la rendita corrispondente al detto grado di invalidità. Il giudice del gravame ha riconosciuto, aderendo al parere del consulente di secondo grado, (difforme da quello del consulente di Pretura), il carattere di malattia professionale della broncopneumopatia cronica denunziata ed il conseguente grado di inabilità lavorativa permanente fissato nella percentuale del 30 per cento;
a questa percentuale di danno ha aggiunto la percentuale di inabilità permanente del 15 per cento derivata dall'infortunio sul lavoro del 1980 riconosciuto dall'INAIL e già liquidato in capitale, così disattendendo l'assunto dell'Istituto, secondo cui detta sommatoria non poteva essere operata perché la liquidazione in capitale del precedente infortunio avrebbe determinato l'estinzione di ogni diritto in proposito. Su quest'ultimo punto il Tribunale ha affermato che, essendo stato accertato "a posteriori" il carattere professionale della malattia polmonare, questa avrebbe dovuto essere riconosciuta come tale sin dal momento della sua denunzia, cioè dal novembre del 1988, allorquando il primo infortunio, avvenuto nel 1980, non era stato ancora liquidato in capitale, tenuto conto che a tale data non era decorso il decennio previsto per la liquidazione in capitale degli infortuni sul lavoro con postumi di modesta entità. Ciò stante, calcolato il nuovo danno su di una invalidità residua pari all'85 per cento (100 per cento ridotto del 15 per cento derivato dall'infortunio), ha determinato un grado di invalidità complessiva pari al 41 per cento.
L'INAIL chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo.
L'intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 79 e 80 del T.U. n.1124 del 1965 e degli artt. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché insufficiente motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.). Deduce che la decisione del Tribunale ha violato il principio secondo cui la liquidazione in capitale della rendita estingue ogni diritto dell'assicurato, come previsto dal citato art. 75 del T.U., ed è errata laddove ha sommato la percentuale derivante dalla malattia polmonare a quella causata dal precedente infortunio, così dando luogo ad una rendita unica ai sensi dell'art.80 del T.U., norma non applicabile alla fattispecie. Assume infatti che, al momento in cui la tecnopatia era stata accertata, la rendita da infortunio era già stata liquidata con la conseguenza della estinzione di ogni diritto ad essa connesso.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, sussistendo, anzitutto, la denunziata violazione del citato art. 75.
L'art. 75 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 stabilisce che "qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunio risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci ed inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base al valore delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'art. 116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma". Così disponendo, detta norma, nel prevedere dunque la "liquidazione in capitale" di infortuni con postumi inabilitanti di non rilevante entità stabilizzati definitivamente dopo il decennio dalla costituzione della relativa rendita, sancisce espressamente che tale liquidazione comporta la "estinzione di ogni diritto": e con ciò significa che, una volta concretamente operata la liquidazione della somma pari al valore capitale della ulteriore rendita, resta definitivamente preclusa per l'assicurato la facoltà di far valere comunque qualsiasi diritto connesso e riconducibile all'infortunio ed ai suoi postumi.
L'assunto enunciato dal Tribunale - secondo cui dovrebbe ritenersi, in sostanza, che la liquidazione in capitale, cui è connessa la previsione di estinzione, sarebbe in qualche modo limitata, nel senso che verrebbe meno in caso di accertamento giudiziale, pur successivo alla liquidazione stessa, di una malattia professionale che fosse riconosciuta sussistente con decorrenza da momento rientrante nel decennio successivo alla data dell'infortunio stesso - non risulta trovare fondamento ne' supporto giuridico in norme di diritto positivo, mentre si pone in netto contrasto con il disposto del citato art.75. Giacché è da ritenere che questa norma, con la drastica previsione della "estinzione di ogni diritto", vieti radicalmente che la effettuata liquidazione in capitale possa in qualche modo considerarsi come non avvenuta e non produrre il previsto effetto estintivo (il che oltretutto comporterebbe l'obbligo dell'assicurato di restituire all'INPS la somma corrispostagli a quel titolo) in conseguenza di un sopravvenuto accertamento giudiziale, come quello richiamato dal Tribunale, e non consente pertanto che, in tal caso, il pregresso infortunio, quale contemplato nel suddetto art. 75, possa dar luogo ad effetti ulteriori e diversi rispetto a quello, stabilito dalla norma, di tramutare il diritto ad una rendita periodica nel diritto ad un unica somma capitale.
La sentenza impugnata è inficiata, altresì, dalla denunziata violazione dell'art. 80 del D.P.R. n.1124/1965 (che prevede, in favore dell'assicurato, che sia già titolare di una rendita INAIL e che sia colpito da nuovo infortunio indennizzabile con altra rendita da inabilità, la costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro determinata da due eventi).
Infatti il Tribunale, nell'attribuire appunto al RO il diritto ad un'unica rendita (costituita dalla sommatoria del grado di inabilità derivato dall'infortunio del 1980, già liquidato in capitale, con i gradi di riduzione inabilitante connessi alla malattia professionale polmonare accertata in giudizio), ha erroneamente applicato la suddetta disposizione nei riguardi di soggetto, quale appunto l'attuale resistente, che, in relazione al primo infortunio, non era più "titolare di una rendita", così come la norma espressamente prescrive debba essere l'assicurato, cui è riferita la previsione dell'unica rendita ivi regolamentata, dal momento che quell'infortunio era già stato liquidato in capitale con estinzione, quindi, anche del diritto alla corrispondente rendita. Alla stregua di quanto sin qui considerato, il ricorso dell'INPS deve essere accolto e la sentenza impugnata essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado - designato come in dispositivo - il quale si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, il 26 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2002