Articolo 6 - Convenzione della Legge 18 marzo 2008, n. 57
Articolo 5Articolo 7
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10 aprile 2008
Articolo 6
Comparizione di persone nel territorio della Parte richiesta

Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte puo' comminare e applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge.
Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indiziato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non puo' eccedere tali misure.
Entrata in vigore il 10 aprile 2008
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