Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 1949 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 novembre 1949 |
Versioni del testo
- Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge. - Art. 2.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' del bilancio allegato alla presente legge. (Appendice n. 1). - Art. 3.
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1949-50, in lire 35.500.000.000.