Articolo 70 - Trattato della Legge 26 settembre 1920, n. 1322
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1 ottobre 1920

Art. 70


Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquistera' di pieno dritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dallo Stato che esercita la sovranita' sul territorio predetto.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1920
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