Art. 73.
Assegnazione del ricorso
( articolo 26 del decreto legislativo n. 546 del 1992 )
1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'articolo 77, comma 1, il presidente della corte di giustizia tributaria potra' assumere gli opportuni provvedimenti affinche' i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
Assegnazione del ricorso
( articolo 26 del decreto legislativo n. 546 del 1992 )
1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'articolo 77, comma 1, il presidente della corte di giustizia tributaria potra' assumere gli opportuni provvedimenti affinche' i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.