Articolo 30 - Allegato del Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
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Versione
29 novembre 2024
Art. 30.

Attribuzioni

( articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 )

1. Il Consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
d) formula al Ministro dell'economia e delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 36, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle corti di giustizia tributaria;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni;
h) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati e per i giudici tributari;
i) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata;
l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente testo unico o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
m) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di loro funzionamento;
n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 19, comma 1;
o) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;
p) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e puo' disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.
3. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un direttore. L'ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.
4. I componenti dell'ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.

Entrata in vigore il 29 novembre 2024