Articolo 106 - Allegato del Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
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Versione
29 novembre 2024
Art. 106.

Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

( articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992 )

1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado puo' essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell'articolo 48, comma 2.
2. L'appellante puo' chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.
3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 9.
7. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo' in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

Entrata in vigore il 29 novembre 2024
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