Decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592

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    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della
        direttiva n. 84/532/CEE , relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili, che ha forza di legge ai sensi dell' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 2. La direttiva n. 84/532/CEE viene pubblicata unitamente al
        presente decreto.
        NOTE
        Avvertenza:
        Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico appprovato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
        Note alle premesse:
        - Il testo dell' art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente:
        "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".
        - La direttiva n. 84/532/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 300 del 19 novembre 1984.
      • Articolo 2
        Art. 2. 1. La funzione di omologazione CEE viene esercitata dagli organi
        dello Stato competenti in materia.
        2. Tali organi provvedono al rilascio al diniego alla sospensione e alla revoca del certificato di omologazione CEE secondo le condizioni, forme, modalita' e procedure stabilite dagli articoli 4, 5 e 7 e degli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE 3. Essi provvedono altresi' a vigilare sulla conformita' della
        fabbricazione delle attrezzature al tipo omologato, disponendo, ove del caso, controlli presso l'azienda produttrice.
      • Articolo 3
        Art. 3. 1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio delle certificazioni CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale.
        3. Gli organismi provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme, le modalita' e le procedure e le procedure stabilite dagli articoli 10, 11 e 13 e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE , e vigilano sulla conformita' della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo, ove del caso, controlli e sondaggio.