Articolo 6 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 22
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3 febbraio 2004
Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004