Articolo 17 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 22
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3 febbraio 2004
Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivita' esercitate in uno Stato contraente da artisti e sportivi qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato completamente con fondi pubblici di uno o di entrambi gli Stati contraenti o loro enti locali. In tal caso, i redditi sono imponibili solamente nello Stato contraente di cui e' residente l'artista o lo sportivo.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
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