Articolo 19 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 22
Articolo 18Articolo 20
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3 febbraio 2004
Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

(i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o
(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di
rendervi i servizi

2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sotto imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da un suo ente locale.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
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