Art. 1. Finalita' ed ambito applicativo 1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorita' nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalita' istituzionali nazionali ed estere, nonche' delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attivita' di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresi', d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalita' istituzionali nazionali ed estere, nonche' delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.
3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, puo' definire modalita' differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresi', d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalita' istituzionali nazionali ed estere, nonche' delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.
3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, puo' definire modalita' differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.